Sentenza n. 5978/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1850/2024, depositata e resa pubblica il 14.02.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 33046/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 2.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma n. 1850/2024, ritualmente notificata. La pronuncia ottemperanda aveva accertato il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni o prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione e la definitività del titolo giudiziale, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non aveva eseguito le obbligazioni derivanti dalla sentenza né aveva dedotto o dimostrato l'adempimento. Il giudice ha ribadito che l'Amministrazione è vincolata all'esecuzione del giudicato quanto all'an e al quando, residuando soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Ha rigettato, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di provvedervi in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato per la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari a verificare e assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata rigettata allo stato, salva una nuova richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; il decorso di tale termine ha consentito di ritenere configurabile l'inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicata dal giudice nel valutare la decorrenza del termine per l'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al soggetto vittorioso gli effetti pratici e favorevoli riconosciuti dal giudicato, quando l'amministrazione li neghi mediante inerzia o comportamento omissivo.
- L'amministrazione deve dare esecuzione al giudicato quanto all'an e al quando dell'adempimento e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o insufficienza di risorse; residua soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive, cioè sul quomodo.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni statali, la mancata prova dell'adempimento o l'assenza di giustificazioni da parte dell'amministrazione onerata integrano una situazione di inottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, ma richiede la verifica dei relativi presupposti, potendo essere disposta anche successivamente in caso di persistente mancata esecuzione.
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