Ordinanza n. 980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Bari, n. 946 dell’8 luglio 2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione sportiva)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Il Consiglio di Stato non riporta nel testo i motivi di merito dell’appello, ma rileva che essi richiedono un approfondimento incompatibile con la delibazione sommaria propria della fase cautelare. Il Collegio segnala inoltre la necessità di verificare nel giudizio di merito la possibile violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata fissazione, da parte del giudice di primo grado, dell’udienza pubblica per la trattazione dei motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato non sospende l’efficacia esecutiva della sentenza appellata. Accoglie tuttavia la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito. La questione relativa alla possibile lesione del diritto di difesa per la mancata fissazione dell’udienza pubblica sui motivi aggiunti viene riservata alla sede di merito. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti costituite e il fascicolo è trasmesso al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia dell’atto o della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In appello cautelare, quando i motivi richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito e le esigenze prospettate possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una rapida definizione della causa, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La possibile violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione di motivi aggiunti costituisce questione da esaminare nel giudizio di merito quando non possa essere adeguatamente definita nella sommaria fase cautelare.
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