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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20604/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne irrevocabili per il reato di ricettazione (art. 648 c.p., anche comma 2) commesse tra febbraio e agosto 2010 a Caserta e Santa Maria Capua Vetere. Ha dedotto l'omogeneità delle condotte, la contiguità temporale, la medesimità del contesto spaziale e delle modalità (attività di venditore ambulante) e ha richiamato la sua situazione di difficoltà economica come movente, oltre a sostenere un successivo mutamento di vita senza ulteriori condanne.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'ordinanza del Tribunale dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione per difetto di prova dell'unicità del disegno criminoso: le condotte sono risultate distanziate temporalmente e estemporanee, senza allegazione di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che l'agente si fosse previamente rappresentato e unitariamente deliberato la serie criminosa. La mera contiguità cronologica, l'identità del tipo di reato e il movente economico sono stati ritenuti indici di abitualità o di propensione delinquenziale, non prova di un progetto unitario. È stata inoltre confermata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Indica il reato commesso; la Corte prende atto che tutte le condanne riguardano tale fattispecie ma sottolinea che l'identità del titolo di reato non è di per sé indice sufficiente dell'esistenza di un disegno criminoso unitario.

  • art. 81, comma secondo, c.p. (continuazione)

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso: l'agente deve essersi previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte. Non si identifica con il generico programma di vita delinquenziale; pertanto, per applicare la disciplina di favore occorrono elementi concreti che dimostrino una progettazione unitaria.

  • art. 616 c.p.p. (spese processuali)

    Prescrive la condanna alle spese del procedimento a carico della parte soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Cass. sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)

    Principio secondo cui grava sul condannato, che in sede di esecuzione invoca la continuazione, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della tesi; la mera contiguità cronologica o identità/analogia dei reati sono indici di abitualità e non prova del disegno criminoso unitario.

  • Cass. sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 (Faneli)

    Richiama l'orientamento giurisprudenziale che distingue tra disegno criminoso unitario e semplice propensione al reato; consolida il principio probatorio sull'onere dell'istante.

  • Cass. sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)

    Sottolinea che l'identità del disegno criminoso non equivale al programma di vita delinquenziale e che quest'ultimo non basta per configurare la continuazione.

  • Cass. sez. 1, n. 785 del 06/02/1996 (De Santis)

    Afferma che l'identità del movente (es. necessità economica) è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso; è necessaria la riconducibilità delle violazioni a un unico atto volitivo.

Massime di principio

  • L'onere probatorio per ottenere il riconoscimento della continuazione grava sul soggetto che la invoca: deve allegare elementi specifici e concreti che dimostrino un progetto criminoso unitario.
  • La mera contiguità cronologica, la somiglianza dei reati o l'identità del titolo di reato non sono di per sé sufficienti a configurare la continuazione; possono invece indicare abitualità o propensione delinquenziale.
  • L'identità del movente (es. necessità economica) non prova di per sé la medesimezza del disegno criminoso; occorre che le singole azioni siano riconducibili a un unico atto volitivo pianificato.
  • Comportamenti estemporanei, distanza temporale tra i fatti o la mancanza di elementi di programmazione (es. atti preparatori, coordinamento, progetto comune) favoriscono l'esclusione della continuazione.
  • Per argomentare favorevolmente la continuazione è utile produrre elementi quali comunicazioni o documenti che dimostrino pianificazione, modalità esecutive ripetute con caratteri peculiari non riconducibili a semplice opportunismo, o altri indizi concreti di una deliberazione unitaria.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta i fatti alla luce dei precedenti principi di legittimità e può respingere richieste che si limitino a riferimenti generici senza prova documentale o fatti specifici.
  • Se si è nella situazione difensiva, evitare di basarsi solo su dichiarazioni di cambiamento di vita o assenza di ulteriori condanne: servono elementi probatori che colleghino le azioni passate in un disegno comune.

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