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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37738/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.; il ricorrente ha dedotto la nullità del giudizio di appello per mancata traduzione all'udienza nonostante avesse manifestato la volontà di comparire, vizi di motivazione sulla dinamica contestata (negazione di aver ricevuto schiaffi) e contestazione delle valutazioni sulla recidiva e sulle attenuanti generiche e misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nel primo motivo: ha rilevato che l'imputato, detenuto, aveva manifestato la volontà di comparire ma non era stato tradotto all'udienza di appello; ciò determina nullità assoluta e insanabile del giudizio di secondo grado. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per la celebrazione del giudizio di gravame. Le altre censure sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La fattispecie contestata è quella prevista dall'art. 368 c.p., ovvero un delitto commesso nei confronti di un pubblico ufficiale (qui il maresciallo Giuseppe Berardino); la Corte si è limitata a indicare la fattispecie come oggetto dell'imputazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010; Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013)

    Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010; Sez. 4, n. 51517 del 21/06/2013

    Viene applicato il principio secondo cui la mancata traduzione dell'imputato detenuto all'udienza di appello, se questi ha tempestivamente manifestato la volontà di comparire, comporta la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

Massime di principio

  • Se un imputato detenuto manifesta tempestivamente la volontà di comparire in appello, la sua mancata traduzione all'udienza determina nullità assoluta e insanabile del giudizio di secondo grado.
  • La semplice annotazione in sentenza o nel verbale di una presunta "rinuncia" del detenuto non è sufficiente se non è effettivamente documentata; la rinuncia deve essere provata e rituale per far decadere la nullità.
  • Quando sussiste una nullità originaria del giudizio (es. mancata traduzione del detenuto volontario), altre censure sulla motivazione o sulla quantificazione della pena vengono assorbite e non richiedono valutazione sostanziale fino al nuovo giudizio.
  • Difensore e parti devono attivarsi tempestivamente (richieste formali di traduzione, istanze in udienza, annotazioni processuali) e conservare prove documentali dell'espressa volontà dell'imputato di partecipare per evitare il rischio di valutazioni contraddittorie sulla presenza.
  • La Corte di Cassazione può annullare la sentenza e disporre la trasmissione per la celebrazione del nuovo giudizio di gravame quando la nullità è insanabile, senza procedere ad un esame nel merito.
  • In casi analoghi, chi contesta una decisione di appello basata su assenza dell'imputato detenuto dovrebbe documentare la manifestazione di volontà a comparire e la mancata esecuzione della traduzione per ottenere l'annullamento.

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