Direttiva 2006/102
Direttiva 2006/102/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva apporta un adattamento tecnico alla direttiva 67/548/CEE in vista dell’adesione di Bulgaria e Romania all’Unione europea. Le modifiche consistono principalmente nella sostituzione di tabelle e allegati relativi a elementi chimici, classificazioni speciali, simboli di pericolo, frasi di rischio e consigli di prudenza, con versioni aggiornate e multilingue. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro la data di adesione di Bulgaria e Romania e notificare immediatamente alla Commissione il testo nazionale adottato. La direttiva entra in vigore solo subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione.
Adeguamento tecnico della direttiva 67/548/CEE per tener conto dell’adesione di Bulgaria e Romania, con aggiornamento delle versioni linguistiche e degli allegati su classificazione, etichettatura e frasi di rischio/sicurezza per sostanze pericolose.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose. L’intervento ha natura di adattamento collegato all’adesione della Bulgaria e della Romania e riguarda, in particolare, l’aggiornamento degli allegati I, II, III e IV della direttiva madre, incluse le denominazioni multilingue e le formulazioni armonizzate per simboli, frasi di rischio (R) e consigli di prudenza (S). Non introduce un nuovo regime materiale autonomo, ma modifica il corpus esistente per assicurare coerenza linguistica e normativa a decorrere dall’adesione dei due nuovi Stati membri.
Direttiva 2006/102/CE del Consiglio: adeguamento della direttiva 67/548/CEE per l’adesione di Bulgaria e Romania
La direttiva interviene come atto di adattamento tecnico conseguente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Essa non ridefinisce il regime sostanziale della classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose, ma aggiorna la direttiva 67/548/CEE e i relativi allegati per renderli coerenti con il nuovo assetto dell’Unione e con le esigenze linguistiche e redazionali connesse all’allargamento.
Finalità e contesto normativo
Il preambolo richiama l’articolo 56 dell’atto di adesione, che prevede l’adozione, da parte del Consiglio, degli adattamenti necessari degli atti dell’Unione ancora applicabili dopo il 1° gennaio 2007 quando tali adattamenti non siano già stati contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati. Viene inoltre richiamato l’accordo politico raggiunto dalle Alte Parti contraenti sugli adattamenti conseguenti all’adesione, da integrare e aggiornare alla luce dell’evoluzione del diritto dell’Unione. In questo quadro, la direttiva precisa che occorre modificare la direttiva 67/548/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
Ambito di applicazione
L’atto si rivolge agli Stati membri e opera sul testo della direttiva 67/548/CEE, con effetti sul sistema europeo di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Il suo oggetto immediato è l’aggiornamento di allegati e tabelle che contengono:
- l’elenco degli elementi chimici e delle relative denominazioni multilingue;
- la classificazione speciale delle sostanze organiche;
- i simboli e le indicazioni di pericolo;
- le frasi di rischio (R) e le combinazioni di frasi di rischio;
- i consigli di prudenza (S) e le combinazioni di consigli di prudenza.
Modifica della direttiva 67/548/CEE
L’articolo 1 dispone una modifica generale della direttiva 67/548/CEE secondo quanto indicato nell’allegato. L’effetto pratico è l’aggiornamento formale e linguistico dell’impianto classificatorio e delle diciture standard utilizzate in etichettatura, in modo da includere le lingue e le formulazioni rilevanti per Bulgaria e Romania.
Allegato I: tabelle A e B
Nella premessa dell’allegato I:
- la tabella A è sostituita con una nuova versione che elenca gli elementi chimici per numero atomico, con denominazioni nelle diverse lingue ufficiali, inclusi bulgaro e rumeno;
- la tabella B è sostituita con una nuova versione relativa alla classificazione speciale delle sostanze organiche, con elenco di gruppi chimici e relative denominazioni multilingue.
Si tratta di un aggiornamento redazionale che assicura la perfetta corrispondenza terminologica nel sistema di classificazione armonizzato.
Allegato II: simboli e indicazioni di pericolo
L’allegato II è integralmente sostituito. Il nuovo testo ribadisce che le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo, ma ne rappresentano la qualificazione normativa. Seguono i simboli armonizzati con le relative indicazioni di pericolo nelle varie lingue, tra cui:
- E: esplosivo;
- O: comburente;
- F e F+: facilmente infiammabile / estremamente infiammabile;
- T e T+: tossico / molto tossico;
- C: corrosivo;
- Xn: nocivo;
- Xi: irritante;
- N: pericoloso per l’ambiente.
Allegato III: frasi di rischio (R)
L’allegato III è sostituito con una versione completa delle frasi di rischio, comprensiva delle combinazioni di frasi. La direttiva riporta numerose indicazioni standardizzate, tra cui:
- rischi di esplosione, incendio o reazione con acqua, ossidanti o acidi;
- rischi tossicologici per inalazione, contatto con la pelle o ingestione;
- effetti corrosivi, irritanti e sensibilizzanti;
- rischi di effetti irreversibili, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione;
- rischi per l’ambiente, in particolare per gli organismi acquatici e per lo strato di ozono.
Sono presenti anche le combinazioni di frasi R, ad esempio R14/15, R20/21/22, R36/37/38, R48/20/21/22, R50/53, R68/20/21/22 e molte altre. L’allegato fornisce quindi il lessico armonizzato da utilizzare nell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
Allegato IV: consigli di prudenza (S)
L’allegato IV è sostituito da una nuova versione dei consigli di prudenza, anch’essi in serie armonizzata e in combinazione. Tra le indicazioni principali figurano:
- istruzioni di conservazione: sotto chiave, fuori dalla portata dei bambini, al fresco, al secco, ben chiuso, in luogo ben ventilato, lontano da fonti di calore, da fonti di ignizione, da materiali incompatibili, in contenitore originale, a temperatura non superiore a un determinato valore;
- precauzioni d’uso: non mangiare, bere o fumare durante l’impiego, evitare contatto con pelle e occhi, non respirare polveri/gas/fumi/vapori/aerosol, proteggersi con indumenti, guanti e dispositivi per occhi/volto o vie respiratorie;
- misure di emergenza: in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente e consultare un medico; in caso di contatto con la pelle togliere gli indumenti contaminati e lavare con abbondante acqua o altro mezzo indicato dal fabbricante; in caso di incendio usare mezzi appropriati e, se necessario, non usare acqua;
- istruzioni di smaltimento e tutela ambientale: non disperdere nella rete fognaria, smaltire come rifiuto pericoloso o presso centri di raccolta autorizzati, evitare la liberazione nell’ambiente, consultare la scheda di sicurezza;
- interventi di primo soccorso: in caso di inalazione portare all’aria fresca e mantenere a riposo; in caso di ingestione non provocare vomito, sciacquare la bocca solo se la persona è cosciente e cercare assistenza medica immediata.
La direttiva include anche combinazioni di consigli S, come S1/2, S3/7, S3/9/14, S7/8, S20/21, S24/25, S36/37/39, S47/49, che riuniscono in forma standardizzata più prescrizioni applicabili allo stesso prodotto.
Recepimento, notifica e tecnica legislativa
L’articolo 2 impone un obbligo di recepimento entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate, una tavola di corrispondenza e le disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata. La direttiva riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità limitato alla scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, nonché alle modalità del rinvio in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, con espressa riserva della sua entrata in vigore. L’articolo 4 individua come destinatari tutti gli Stati membri.
Osservazioni pratiche per il professionista
Per gli operatori italiani, la direttiva rileva soprattutto come atto di aggiornamento delle etichettature e delle schede informative relative alle sostanze pericolose, con impatto documentale e di compliance su imprese chimiche, importatori, distributori e consulenti HSE/regolatori. Il contenuto sostanziale di classificazione e prudenza rimane ancorato al sistema della direttiva 67/548/CEE, ma le diciture da usare e le versioni linguistiche ufficiali vengono allineate all’allargamento dell’Unione, con obbligo di recepimento entro un termine collegato al 1° gennaio 2007 e alle date di adesione di Bulgaria e Romania.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 67/548/CEE
L’articolo 1 dispone che la direttiva 67/548/CEE è modificata conformemente all’allegato della direttiva, che contiene gli adattamenti tecnici e linguistici necessari per l’adesione di Bulgaria e Romania.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di corrispondenza; al momento dell’adozione, le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore subordinata al trattato di adesione
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore di tale trattato.
Destinatari
L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Aggiornamento degli allegati I, II, III e IV
L’allegato sostituisce parti della direttiva 67/548/CEE, in particolare: nella premessa dell’allegato I le tabelle A e B; l’allegato II sui simboli e le indicazioni di pericolo; l’allegato III sulle frasi di rischio (R1-R68 e combinazioni R); l’allegato IV sui consigli di prudenza (S1-S64 e combinazioni S). Le nuove versioni includono anche le corrispondenti diciture nelle varie lingue ufficiali, compreso il bulgaro e il rumeno.
Come è indicizzato
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