Corte di giustizia, Sentenza C-13/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017. — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde contro Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 95/46/CE – Articolo 7, lettera f) – Dati personali – Condizioni di liceità di un trattamento di dati personali – Nozione di “trattamento necessario al perseguimento dell’interesse legittimo di un terzo” – Domanda di comunicazione dei dati personali di una persona responsabile di un sinistro stradale al fine di agire giudizialmente – Obbligo del responsabile del trattamento di accogliere una siffatta domanda – Insussistenza. — Causa C-13/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la clausola dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE non crea un diritto automatico del terzo a ottenere dati personali da un’autorità pubblica. La disposizione può però legittimare la comunicazione quando il diritto nazionale la preveda e siano rispettate le condizioni di necessità e bilanciamento degli interessi. Il fatto che la persona interessata fosse minorenne non esclude, di per sé, la comunicazione dei dati necessari per agire in giudizio.
Protezione dei dati personali e azione risarcitoria civile: l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE non impone alla polizia di comunicare i dati identificativi di un autore di sinistro a un terzo che intenda agire in giudizio.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE debba essere interpretato nel senso che obbliga il responsabile del trattamento a comunicare a un terzo i dati personali di una persona coinvolta in un sinistro, quando il terzo li richiede per agire in giudizio in sede civile; e se rilevi il fatto che la persona interessata fosse minorenne al momento del sinistro.
Principio di diritto
L’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE non impone al responsabile del trattamento un obbligo di comunicare dati personali a un terzo per consentirgli di proporre un’azione risarcitoria civile; esso si limita a consentire tale trattamento quando ricorrano cumulativamente un interesse legittimo del terzo, la necessità della comunicazione per perseguirlo e il mancato prevalere dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato. La minore età dell’autore del danno può essere un elemento del bilanciamento, ma non giustifica automaticamente il rifiuto della comunicazione.
Norme richiamate
- Direttiva 95/46/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1 direttiva 95/46/CE
- Articolo 2 direttiva 95/46/CE
- Articolo 5 direttiva 95/46/CE
- Articolo 7 direttiva 95/46/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera e), direttiva 95/46/CE
Protezione dei dati e comunicazione per azione risarcitoria civile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema lettone in una controversia tra la polizia nazionale di Riga e la società di trasporto pubblico Rīgas satiksme. La questione nasce dalla richiesta, avanzata da quest’ultima, di ottenere i dati identificativi di un passeggero coinvolto in un sinistro stradale, per promuovere un’azione civile risarcitoria.
Fatti e procedimento principale
Nel dicembre 2012 un passeggero di un taxi apriva la portiera del veicolo urtando un filobus della Rīgas satiksme e provocando un danno. La società chiedeva inizialmente il risarcimento all’assicuratore del taxi, che negava l’indennizzo sostenendo che il fatto era imputabile al passeggero, non al conducente. La Rīgas satiksme chiedeva allora alla polizia nazionale il nome, il cognome, il numero del documento di identità, il domicilio del passeggero e copia delle dichiarazioni rese nel procedimento amministrativo.
La polizia comunicava solo nome e cognome, rifiutando gli altri dati e le dichiarazioni. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della società, ordinando la comunicazione del numero del documento di identità e del domicilio. In cassazione, il giudice del rinvio nutriva dubbi sull’interpretazione dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE e sulla rilevanza della minore età del passeggero.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 95/46/CE, in particolare:
- articolo 1, sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali;
- articolo 2, lettere a), b) e d), sulle nozioni di dati personali, trattamento e responsabile del trattamento;
- articolo 5, sulle condizioni di liceità stabilite dagli Stati membri;
- articolo 7, in particolare la lettera f), che consente il trattamento necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile o di terzi, purché non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato;
- articolo 8, paragrafo 2, lettera e), quale elemento sistematico a sostegno della legittimità del trattamento per l’esercizio di diritti in giudizio.
Sono richiamate anche la normativa lettone di protezione dei dati e il codice lettone delle infrazioni amministrative, che disciplina l’accesso ai fascicoli e la qualità di parte lesa.
Questioni sottoposte alla Corte
La Corte è chiamata a stabilire:
- se l’articolo 7, lettera f), imponga alla polizia di comunicare a Rīgas satiksme i dati personali necessari per agire in giudizio civile;
- se il fatto che la persona interessata fosse minorenne incida sull’interpretazione e sull’esito del bilanciamento.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce anzitutto che l’articolo 7, lettera f), non prescrive un obbligo di comunicazione: esso individua soltanto una base di liceità del trattamento, che può quindi rendere possibile la comunicazione di dati a un terzo se prevista dal diritto nazionale e se sono soddisfatte le condizioni poste dalla direttiva.
La disposizione richiede tre condizioni cumulative:
- esistenza di un interesse legittimo del responsabile del trattamento o del terzo;
- necessità del trattamento per perseguire tale interesse;
- assenza di prevalenza dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato.
Quanto all’interesse legittimo, la Corte osserva che l’interesse del danneggiato a ottenere i dati della persona che ha causato il danno per esercitare un’azione risarcitoria è, in linea di principio, legittimo. Il richiamo all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), rafforza tale lettura, poiché il legislatore europeo riconosce l’importanza del trattamento necessario per costituire, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Sul requisito della necessità, la Corte accoglie l’argomento del giudice del rinvio secondo cui il solo nome e cognome possono non bastare per identificare con sufficiente precisione il convenuto; in tale situazione, indirizzo e/o numero del documento di identità possono risultare necessari per l’azione civile.
Quanto al bilanciamento con i diritti dell’interessato, la Corte ricorda che esso dipende dalle circostanze concrete e che la minore età può costituire un elemento da considerare, ma non è di per sé sufficiente per escludere la comunicazione. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto la proporzionalità del trattamento.
Decisione della Corte
La Corte conclude che l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE non impone l’obbligo di comunicare dati personali a un terzo per consentirgli di proporre un’azione risarcitoria civile contro la persona interessata. Tuttavia, la stessa disposizione non osta a una comunicazione effettuata in base al diritto nazionale, purché siano rispettate le condizioni di liceità previste dalla direttiva.
Principi affermati
La sentenza afferma che:
- la clausola dell’interesse legittimo non attribuisce un diritto automatico di accesso ai dati personali;
- la comunicazione può essere lecita se necessaria per far valere un diritto in giudizio;
- il bilanciamento tra interessi contrapposti resta essenziale e va compiuto caso per caso;
- la minore età dell’autore del danno è solo un elemento del bilanciamento, non una causa autonoma e automatica di diniego.
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