Corte di giustizia, Sentenza C-29/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2017. — HanseYachts AG contro Port D’Hiver Yachting SARL e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stralsund. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 27 – Litispendenza – Giudice precedentemente adito – Articolo 30, punto 1 – Nozione di “domanda giudiziale” o di “atto equivalente” – Domanda di perizia giudiziaria per conservare o costituire prima del processo la prova di fatti idonei a fondare un’azione giudiziale successiva. — Causa C-29/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che una domanda di perizia giudiziaria pre-processuale, proposta ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura civile francese, possa far decorrere la pendenza del successivo giudizio di merito ai fini della litispendenza. Il procedimento istruttorio è autonomo rispetto alla causa di merito e non può essere qualificato come domanda giudiziale o atto equivalente in relazione a quest'ultima. Ne segue che il giudice successivamente adito nel merito non può fondare su tale istanza la priorità cronologica utile ex articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
Litispendenza ex regolamento n. 44/2001: una domanda di perizia istruttoria pre-processuale non fa decorrere la pendenza del giudizio di merito ai fini dell'articolo 30, punto 1
La questione giuridica
Se, ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la domanda con cui viene avviato in uno Stato membro un procedimento autonomo di misura istruttoria pre-processuale (come la perizia giudiziaria francese ex articolo 145 del codice di procedura civile) possa essere considerata domanda giudiziale o atto equivalente che rende "adito" il giudice anche rispetto alla successiva causa di merito fondata sugli esiti di quella misura.
Principio di diritto
In caso di litispendenza, il procedimento autonomo volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non equivale, ai fini dell'articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, alla domanda giudiziale che introduce il successivo giudizio di merito: la data di deposito dell'istanza istruttoria non determina dunque il momento in cui il giudice del merito si considera "adito". La Corte afferma che, quando il procedimento probatorio è autonomo e distinto dal giudizio nel merito, non vi è continuità processuale sufficiente per anticipare la pendenza della causa di merito; conta solo l'atto introduttivo di quest'ultima.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 145 del codice di procedura civile francese
Litispendenza e misura istruttoria pre-processuale nel regolamento n. 44/2001
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Stralsund, riguarda l'interpretazione degli articoli 27 e 30, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 in un contenzioso civile-commerciale tra operatori del settore nautico. La questione centrale è se la domanda con cui si avvia in Francia una perizia giudiziaria prima del processo possa valere, ai fini della litispendenza, come atto idoneo a far considerare già adito il giudice anche per il successivo giudizio di merito.
Fatti e procedimento principale
HanseYachts AG aveva venduto un'imbarcazione alla Port D’Hiver Yachting, poi rivenduta alla SMCA. Dopo un'avaria del motore, la SMCA aveva promosso dinanzi al tribunal de commerce de Marseille una procedura sommaria per ottenere una perizia giudiziaria ex articolo 145 del codice di procedura civile francese, cioè una misura istruttoria pre-processuale finalizzata a conservare o costituire la prova dei fatti rilevanti per una futura controversia.
Successivamente, la SMCA aveva introdotto un'azione di merito dinanzi al tribunal de commerce de Toulon contro Port D’Hiver Yachting, Volvo Trucks France e HanseYachts, chiedendo il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese della perizia. Nel frattempo, HanseYachts aveva adito il Landgericht Stralsund con un'azione di accertamento negativo per far dichiarare l'inesistenza di pretese nei suoi confronti. Le convenute avevano eccepito la litispendenza, sostenendo che il giudizio francese fosse stato instaurato prima.
Questione pregiudiziale
Il giudice tedesco chiedeva in sostanza se, in presenza di un procedimento autonomo di prova prima del processo, la data di avvio di tale procedimento possa essere considerata la data in cui il giudice è "adito" ai sensi dell'articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001, per il successivo giudizio di merito instaurato nello stesso Stato membro sulla base dei risultati di quella prova.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il considerando 15 del regolamento n. 44/2001, che impone di ridurre al minimo i procedimenti paralleli e di definire in modo autonomo il momento in cui una causa si considera pendente;
- l'articolo 27, paragrafo 1, sulla litispendenza tra giudici di Stati membri diversi;
- l'articolo 30, punto 1, che individua il momento in cui un giudice è considerato adito;
- l'articolo 145 del codice di procedura civile francese, che disciplina la misura istruttoria pre-processuale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il meccanismo della litispendenza è oggettivo, automatico e si fonda sull'ordine cronologico di adizione dei giudici. Per garantire certezza e uniformità, l'articolo 30 del regolamento n. 44/2001 definisce autonomamente il momento in cui un giudice si considera adito.
Esaminando il diritto francese, la Corte osserva che la domanda ex articolo 145 CPC è espressamente proposta "prima del processo" e, secondo la descrizione fornita dal governo francese, ha natura autonoma rispetto a un eventuale giudizio di merito successivo. Anche ammettendo un collegamento sostanziale tra il procedimento istruttorio e la futura causa, tale collegamento non basta a trasformare l'istanza istruttoria nell'atto introduttivo del giudizio di merito.
La Corte sottolinea che interpretare in senso estensivo la nozione di "atto equivalente" dell'articolo 30, punto 1, per includervi la domanda di perizia pre-processuale, sarebbe incompatibile con l'obiettivo della norma: individuare in modo semplice e uniforme la data di adizione del giudice. Il procedimento di prova e quello di merito restano dunque distinti ai fini della litispendenza.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 30, punto 1, del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che la data di avvio di un procedimento volto a ottenere una misura istruttoria prima del processo non può costituire la data in cui un giudice è considerato adito per una successiva domanda di merito presentata nello stesso Stato membro in seguito all'esito di tale misura.
Principio affermato
Ai fini della litispendenza nel regolamento n. 44/2001, soltanto l'atto introduttivo del giudizio di merito rileva per stabilire quale giudice sia stato adito per primo; una domanda autonoma di prova preventiva non anticipa la pendenza della causa di merito e non può essere assimilata a una domanda giudiziale o a un atto equivalente in relazione a quest'ultima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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