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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-17/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2017. — Oussama El Dakkak e Intercontinental SARL contro Administration des douanes et droits indirects. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Articolo 3, paragrafo 1 – Persona fisica in entrata o in uscita dall’Unione – Obbligo di dichiarazione – Zona internazionale di transito dell’aeroporto di uno Stato membro. — Causa C-17/16

Giurisprudenza europea62016CJ0017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’obbligo di dichiarazione del denaro contante previsto dal regolamento n. 1889/2005 opera anche nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro. La nozione di persona che "entra nell’Unione" va letta in senso ampio, senza escludere chi sbarca da un volo proveniente da un paese terzo e rimane in transito nell’aeroporto. Il rinvio al codice frontiere Schengen non modifica questa conclusione, perché i due regolamenti hanno oggetto e finalità diversi.

Obbligo di dichiarazione del denaro contante anche nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo che si trovi nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro sia soggetto all’obbligo di dichiarazione del denaro contante, oppure se tale zona debba essere esclusa dal campo di applicazione della norma in quanto il soggetto non avrebbe attraversato una frontiera esterna ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 va interpretato nel senso che l’obbligo di dichiarazione del denaro contante si applica anche quando la persona fisica si trovi nella zona internazionale di transito di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se essa è entrata in tale aeroporto provenendo da un paese terzo e possiede denaro contante pari o superiore a 10 000 EUR. La nozione di "persona fisica che entra nell’Unione o ne esce" deve essere interpretata in modo ampio, in funzione dell’obiettivo di prevenzione e dissuasione del regolamento, e non può essere limitata facendo leva sul regolamento frontiere Schengen, che persegue finalità diverse.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 52 TUE
  • Articolo 355 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1889/2005
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005
  • Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1889/2005
  • Regolamento (CE) n. 562/2006
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006
  • Direttiva 91/308/CEE
  • Direttiva 2005/60/CE

Obbligo di dichiarazione del denaro contante in transito aeroportuale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di controllo dei movimenti di denaro contante in entrata nell’Unione. Il contenzioso principale oppone il sig. Oussama El Dakkak e la Intercontinental SARL all’Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette francese, a seguito del sequestro di somme in contanti rinvenute al momento del transito nell’aeroporto di Roissy-Charles-de-Gaulle.

Fatti e procedimento principale

Il sig. El Dakkak trasportava denaro contante da Cotonou a Beirut con transito in Francia. Durante il transito, gli agenti doganali controllavano il passeggero sulla passerella d’imbarco e constatavano il possesso di 3 900 EUR e 1 607 650 USD, mentre la dichiarazione doganale prodotta era stata resa in Benin. In seguito, il denaro veniva trattenuto e posto sotto sigillo; il successivo procedimento penale veniva annullato dalla chambre d’instruction della Cour d’appel de Paris, ma la controversia civile proseguiva per il risarcimento del danno derivante dal sequestro.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se il cittadino di uno Stato terzo che si trovi nella zona internazionale di transito di un aeroporto sia o meno soggetto all’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, oppure se tale zona debba essere esclusa perché l’interessato non avrebbe attraversato una frontiera esterna dell’Unione ai sensi del regolamento n. 562/2006.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 1889/2005, che istituisce norme armonizzate per la sorveglianza del denaro contante che entra nell’Unione o ne esce;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, che impone a ogni persona fisica che entra o esce dall’Unione trasportando almeno 10 000 EUR di dichiarare la somma;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, che consente, in caso di inosservanza, la ritenzione del denaro contante secondo il diritto nazionale;
  • il regolamento (CE) n. 562/2006, e in particolare il suo articolo 4, paragrafo 1, relativo al passaggio delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
  • gli articoli 52 TUE e 355 TFUE, per la delimitazione territoriale dei Trattati;
  • la direttiva 91/308/CEE e la direttiva 2005/60/CE, richiamate nel contesto della prevenzione del riciclaggio.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 1889/2005 non definisce la nozione di "persona fisica che entra nell’Unione o ne esce". Tale nozione va quindi intesa nel suo significato abituale, come spostamento da un luogo esterno al territorio dell’Unione a un luogo situato in tale territorio, o viceversa.

La Corte sottolinea che gli aeroporti degli Stati membri fanno parte del territorio dell’Unione e che né il regolamento n. 1889/2005 né gli articoli 52 TUE e 355 TFUE escludono le zone internazionali di transito dall’ambito territoriale rilevante. Di conseguenza, chi sbarca da un aereo proveniente da un paese terzo in un aeroporto situato nell’Unione ed entra nella zona internazionale di transito "entra nell’Unione" ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1.

L’interpretazione estensiva è coerente con la finalità del regolamento, che mira a prevenire, dissuadere e individuare il riciclaggio di capitali mediante un sistema di dichiarazione obbligatoria dei movimenti di denaro contante superiori a 10 000 EUR. Escludere la zona internazionale di transito comprometterebbe l’efficacia del sistema di controllo.

La Corte respinge poi l’argomento fondato sul regolamento n. 562/2006: quest’ultimo ha finalità diverse, essendo volto al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, mentre il regolamento n. 1889/2005 disciplina esclusivamente il controllo dei movimenti di denaro contante. In assenza di un rinvio espresso, la nozione di attraversamento della frontiera esterna non condiziona l’interpretazione dell’obbligo dichiarativo.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di dichiarazione si applica nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro. Resta agli Stati membri adottare misure idonee a consentire agli interessati di adempiere all’obbligo in condizioni di piena sicurezza giuridica.

Principio affermato

La presenza in zona internazionale di transito di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro non sottrae la persona fisica all’obbligo di dichiarare il denaro contante ai sensi del regolamento n. 1889/2005, se essa proviene da un paese terzo e introduce nell’Unione somme pari o superiori a 10 000 EUR.

Come è indicizzato

Materiecontrolli sul denaro contantericiclaggio di capitalifrontiere esterne dell’unione europeadiritto doganale

Testo integrale

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