Sentenza n. 169/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 823 del 18.06.2024 emessa dal Tribunale di Bologna Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'Amministrazione, non costituita in giudizio, è rimasta inadempiente. È stato inoltre chiesto il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute e una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza civile definitiva entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. È stata respinta la domanda relativa agli interessi legali sulle somme dovute, poiché la sentenza del giudice ordinario non li aveva espressamente riconosciuti e il giudice amministrativo dell'ottemperanza, quando esegue un giudicato civile, dispone di poteri rigidamente esecutivi e non può integrare il contenuto del giudicato. È stata invece riconosciuta, quale penalità di mora, una somma pari agli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure fino all'esecuzione sostitutiva. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice civile e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo dell'esecuzione esercita una funzione rigidamente esecutiva e non può colmare lacune del giudicato né integrare le statuizioni del giudice civile con pronunce ulteriori riservate alla cognizione ordinaria.
- In assenza di un'espressa statuizione della sentenza civile ottemperanda sugli interessi legali, il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può riconoscere tali interessi come componente del credito principale.
- La penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice civile, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
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