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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35683/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato l'imputato per violenza privata e lesioni. L'imputato articolava tre motivi: 1) nullità del decreto di citazione per errore nella indicazione del giudice a quo e della data del fatto (art. 429 c.p.p. lett. c) e d)); 2) violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.; 3) illogicità della motivazione e carenza di prova, sostenendo che l'unica fonte di accusa fosse la querela della persona offesa, presentata dopo una querela a sua volta sporta dall'imputato e quindi presumibilmente ritorsiva. In memoria difensiva è stata pure eccepita la prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo manifestamente infondato perché l'errata indicazione della data o del giudice è mera irregolarità che non determina la nullità assoluta del decreto di citazione quando l'imputato ha potuto svolgere adeguata difesa; la nullità per indeterminatezza dell'imputazione è di natura relativa e doveva essere eccepita nei termini di legge (art. 491 c.p.p.). Secondo motivo generico e inammissibile perché la difesa non ha indicato quali dichiarazioni testimoniali avrebbero dovuto essere rinnovate; la Corte d'appello ha correttamente rivalutato le dichiarazioni e i mezzi di prova (anche il certificato medico) e ne ha tratto le proprie conclusioni. Terzo motivo generico e senzaSpecifiche: l'asserita natura ritorsiva della querela non è provata dal mero fatto della presentazione in data successiva e la sentenza di merito si è fondata sul dibattimento e sull'escussione di più testimoni. L'eccezione di prescrizione è stata respinta perché la difesa non ha considerato i periodi di sospensione intervenuti che spostano il termine di prescrizione al 20/08/2022. Dispositivo di cassazione: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in Euro 1.710,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.p.

    La norma stabilisce i casi di nullità del decreto che dispone il giudizio. La Corte interpreta che la nullità è prevista per la mancata indicazione certa dell'imputato o per insufficiente indicazione del fatto; l'errata indicazione del giudice a quo o un'inesattezza sulla data sono irregolarità non necessariamente nullità assolute.

  • art. 491 c.p.p.

    La nullità relativa per indeterminatezza o genericità dell'imputazione deve essere eccepita dal difensore entro i termini previsti dall'art. 491; in mancanza la questione si estingue per decadenza.

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Riguarda la rinnovazione delle prove dichiarative al giudizio di appello. La Corte segnala che la richiesta di rinnovazione deve essere specifica e indicare quali dichiarazioni vanno rinnovate; deduzioni generiche sono inammissibili.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27

    Consente l'adozione di modalità semplificate per la partecipazione alle udienze e la presentazione di atti in relazione all'emergenza COVID; qui è richiamata per giustificare la requisitoria scritta del Procuratore Generale.

Massime di principio

  • Un errore materiale nella indicazione della data del reato o del giudice a quo non determina automaticamente la nullità assoluta del decreto di citazione se l'imputato ha potuto esercitare adeguatamente la difesa.
  • Le nullità per indeterminatezza o genericità dell'imputazione sono di natura relativa e devono essere eccepite tempestivamente secondo i termini di legge, altrimenti si perde la facoltà di farle valere.
  • La richiesta di rinnovazione delle dichiarazioni testimoniali in appello deve essere precisa: occorre indicare quali testimonianze vanno rinnovate e perché; eccezioni generiche sono improduttive.
  • La Corte d'appello può rinnovare il giudizio di attendibilità e rivedere il bilanciamento delle prove acquisite in dibattimento; la presenza di una querela, da sola, non costituisce prova definitiva dell'infondatezza o di ritorsione senza elementi probatori specifici.
  • Le eccezioni di prescrizione devono considerare sospensioni o interruzioni del termine intervenute nel corso del processo; una valutazione superficiale della prescrizione può essere rigettata.

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