Sentenza n. 6719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alle spese del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento di € 1.500,00 secondo le modalità proprie della Carta del docente. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., del d.m. n. 55/2014, degli artt. 2, 24, 28 e 113 Cost. e dell’art. 13 della l. n. 247/2012, nonché motivazione perplessa e incongrua, sostenendo che la riduzione del compenso fosse stata giustificata da un riferimento arbitrario alla natura seriale del contenzioso. Il secondo motivo deduceva la violazione delle medesime disposizioni, oltre che dell’art. 2233 c.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 1 della l. n. 49/2023 e degli artt. 2, 24, 28 e 113 Cost., sostenendo che la somma liquidata fosse nettamente inferiore ai valori tabellari e costituisse un importo simbolico e lesivo del decoro professionale. L’appellante chiedeva la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti del secondo motivo. Ha respinto il primo motivo, rilevando anzitutto che la sentenza del TAR non aveva richiamato la serialità del contenzioso. Ha inoltre precisato che, in astratto, la serialità può essere valorizzata dal giudice quale indice di un minore impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, poiché la discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese non consente l’attribuzione di somme simboliche o lesive del decoro professionale. Richiamando precedenti conformi della Sezione, ha riformato parzialmente la sentenza del TAR, aumentando le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado da € 500,00 a € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del grado di appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della regolazione e liquidazione delle spese nel processo amministrativo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il richiamo sia idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Legittima una motivazione sintetica fondata sul riferimento al punto decisivo o a un precedente conforme.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di sintesi della motivazione.
artt. 91, 95 e 96 c.p.c.
Richiamati dall’appellante in relazione alla disciplina della condanna e della liquidazione delle spese processuali.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato dall’appellante quale parametro dei valori tabellari per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 2233 c.c.
Richiamato in relazione al divieto di determinare compensi lesivi del decoro professionale.
art. 1 l. 21 aprile 2023, n. 49
Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina dell’equo compenso e al divieto di liquidazioni meramente simboliche.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità è soggetta al limite inderogabile del divieto di liquidare somme simboliche o lesive del decoro professionale.
- La serialità del contenzioso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso quale indice di un minore impegno difensivo; essa non può tuttavia giustificare una liquidazione meramente simbolica o inadeguata.
- Quando è impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese processuali, il valore della controversia in appello coincide con l’entità delle spese del primo grado ai fini della loro liquidazione.
- Il giudice amministrativo può motivare la decisione sulle spese mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., nel rispetto dell’obbligo di sintesi della motivazione.
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