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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9744/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Veca convenne il Condominio per il risarcimento dei danni causati dall'allagamento del piano cantinato da essa condotto in locazione: spese urgenti di riparazione, distruzione di merce (articoli da regalo) e costi di smaltimento. Il Tribunale aveva ritenuto responsabile il Condominio e liquidato riparazioni e merce (importo complessivo comprensivo di euro 32.000 per la merce). La Corte d'appello ridusse la condanna ad euro 2.196,66, ritenendo provate solo le spese di riparazione e non la perdita della merce per insufficienza probatoria (fotografie non dettagliate, assenza di inventario, mancanza di accertamento tecnico preventivo, genericità testimoniali). Veca ricorse in Cassazione con due motivi: (i) vizio di rappresentanza/legittimazione processuale dell'amministratore per mancanza di preventiva autorizzazione assembleare all'appello; (ii) errata esclusione del danno alla merce e/o errata esclusione della liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha qualificato la censura come error in procedendo e, esaminando gli atti, ha ritenuto che il verbale assembleare prodotto dimostrasse la volontà dell'assemblea di proporre appello (richiesta di versamento quote e avvertimento che il mancato versamento avrebbe potuto impedire la presentazione dell'appello), quindi non è stato rilevato difetto di legittimazione. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito: la ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno alla merce (assenza di inventario, foto insufficienti, assenza di accertamento tecnico preventivo, presenza di oggetti non deteriorabili), pertanto non era possibile liquidare equitativamente il danno. Conseguentemente il rigetto del ricorso conferma che l'unica posta dovuta è l'importo per riparazioni pari a euro 2.196,66 deciso dalla Corte d'appello; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di cassazione: compensi euro 5.000,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1130 cod. civ.

    Riferimento alle attribuzioni dell'amministratore di condominio per valutare se la gestione del contenzioso rientri nelle sue competenze; la Corte ha distinto le materie in cui l'amministratore è legittimato ex lege da quelle che richiedono autorizzazione assembleare

  • art. 1131 cod. civ.

    art. 1131 cod. civ., comma 3

    Norma richiamata in relazione all'esigenza di autorizzazione o ratifica assembleare per atti quali l'impugnazione della sentenza; la Corte ha valutato se fosse occorsa preventiva autorizzazione o se la documentazione prodotta integrasse la volontà assembleare

  • art. 75 cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine all'eccezione di incompetenza o di carenza di capacità processuale sollevata in sede di costituzione e alla possibilità di acquisire documenti integrativi a giustificazione della legittimazione

  • art. 182 cod. proc. civ.

    Riferimento alla facoltà del giudice di concedere termini per integrare o regolarizzare documenti o atti processuali e alla possibilità di sanatoria del difetto di legittimazione; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata assegnazione ex art. 182 perché la documentazione prodotta dimostrava l'intenzione assembleare

  • art. 339, art. 182 comma 2 cod. proc. civ.

    art. 339; art. 182 comma 2 c.p.c.

    Norme richiamate nel corso del contraddittorio sulla ammissibilità dei documenti prodotti in appello e sulla possibilità di integrazione documentale

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla mancata pronuncia su questione processuale dovesse essere qualificata come error in procedendo e verificata d'ufficio

  • artt. 1226 e 1227 cod. civ.

    art. 1226 c.c.; art. 1227 c.c.

    Richiamati in relazione alle regole sulla prova e sulla quantificazione del danno; la Corte ha ribadito che il danno patrimoniale deve essere provato e non può essere ritenuto in re ipsa

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'onere della prova e all'apprezzamento delle prove libere; la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito sulla insufficienza probatoria

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato indirettamente nel discorso sulle nullità e sulle omissioni del giudice di merito; la Corte ha precisato i limiti della configurabilità di omessa pronuncia

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, art. 1 comma 17 l. n. 228/2012

    art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012

    Richiamato nel dispositivo per formalità di deposito telematico e attestazioni di deposito documentale (atto formale di chiusura sentenza)

  • Cass. sez. un. n. 18331/2010

    Cass. Sez. Un. n. 18331/2010

    Giurisprudenza evocata dalla ricorrente in tema di necessità di autorizzazione o ratifica assembleare per l'amministratore: la Corte di legittimità ha usato questo precedente per valutare la questione della legittimazione e della possibile ratifica

  • Cass. n. 12525/2018 e Cass. n. 17062/2019

    Cass. n. 12525/2018; Cass. 26/06/2019 n. 17062

    Precedenti richiamati in tema di sanabilità del difetto di capacità processuale e delle condizioni in cui il vizio può essere sanato anche d'ufficio o dalle parti mediante produzione documentale

  • Cass. n. 4534/2017

    Precedente richiamato sul principio che la liquidazione equitativa del danno richiede (i) accertamento concreto dell'esistenza del danno e (ii) prova che l'impossibilità di quantificarlo dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza del danneggiato

Massime di principio

  • Onere della prova sul danneggiato: chi chiede il risarcimento deve provare sia l'esistenza del danno sia la sua entità; fotografie generiche e assenza di inventario o di accertamento tecnico possono rendere insufficiente la prova
  • Liquidazione equitativa del danno: è ammissibile solo se è accertata concretamente l'esistenza del danno e la impossibilità o estrema difficoltà di determinarne l'ammontare dipende da cause oggettive, non dalla carenza probatoria del richiedente
  • Prodotti fotografici: immagini che riproducono soltanto contenitori o imballi non sono idonee a dimostrare la qualità, la quantità e il valore commerciale della merce distrutta
  • Accertamento tecnico preventivo: in caso di danni materiali, la mancata esecuzione di un accertamento tecnico preventivo indebolisce la prova del danno e della sua quantificazione
  • Legittimazione dell'amministratore condominiale: per alcune materie l'amministratore è legittimato ex lege; per altre occorre autorizzazione o successiva ratifica assembleare; tuttavia il difetto può essere sanato con produzione di verbali o documenti comprovanti la volontà assembleare
  • Sanatoria del difetto di capacità processuale: la carenza di legittimazione può essere sanata anche tramite produzione documentale in corso di causa; il giudice può e deve verificare la legittimazione dagli atti se la questione emerge
  • Error in procedendo: la mancata decisione di una questione processuale dal giudice d'appello costituisce un errore in procedendo e può essere esaminata in Cassazione con verifica d'ufficio degli atti
  • Valutazione del merito e limiti della cassazione: la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito per un nuovo apprezzamento delle prove; può controllare la correttezza giuridica della valutazione svolta e la sufficienza della motivazione

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