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Sentenza

Sentenza n. 293/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 177/25 emessa e pubblicata in data 8.4.2025 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 11.4.2025, non impugnata, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza n. 177/2025 del Tribunale di Udine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto domanda di esecuzione della sentenza n. 177/2025 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione, non impugnata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha comunque condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, in quanto l'esecuzione è avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso, liquidandole in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese processuali, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di pronunciarsi sulla regolazione delle spese e sul rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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