Sentenza n. 913/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 7220 del 12.4.2024 con cui l’AdSP ha comunicato alla ricorrente il non accoglimento dell’istanza di ampliamento di mq 4.273,16 della superficie demaniale marittima concessa con la CDM n. 7/2005 (esaminata in concorrenza, ex art. 37 cod. nav., con altra domanda presentata dalla controinteressata SER.M.I., sulla medesima area portuale); - di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, ivi espressamente compreso, ove nelle more adottato, il provvedimento di assegnazione della predetta area demaniale in favore della ditta SER.M.I., se mai adottato, nonché la nota dell’AdSP dell’8 gennaio 2024 con particolare riferimento ai criteri valutativi ivi cennati e poi precisati nel predetto provvedimento del 12 aprile 2024; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cantieri Navali Scala S.r.l. il 30/9/2025: per l’annullamento - della concessione demaniale marittima PZ46 del 31.10.2024 nella parte in cui l’AdSP della Sicilia Orientale ha assentito alla ditta SER.M.I. un’ulteriore area scoperta di mq. 2.745 all’interno del Piazzale di Riva del Porto di Pozzallo, oggetto della predetta istanza della ricorrente di ampliamento della propria superficie demaniale marittima e della domanda in concorrenza della controinteressata; - di ogni atto ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di natura istruttoria, ivi compreso l’eventuale provvedimento di assegnazione dell’area alla predetta SER.M.I.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di ampliamento di una concessione demaniale marittima e successiva concessione rilasciata alla società concorrente sulla medesima area
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'ampliamento, per 4.273,16 mq, della concessione demaniale marittima già posseduta, relativa ad attività di cantieristica navale. L'istanza era stata esaminata in concorrenza con quella di una società controinteressata. Dopo una precedente pronuncia del TAR che aveva rilevato l'invalidità del diniego limitatamente a una porzione residua dell'area, l'Autorità portuale aveva riavviato la valutazione comparativa e, con provvedimento del 12 aprile 2024, aveva respinto la domanda, ritenendo che la proposta non soddisfacesse il requisito della proficua utilizzazione del bene nel preminente interesse pubblico e che la destinazione prospettata fosse incompatibile con la destinazione d'uso prevista dagli strumenti portuali. La ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo di eccesso di potere per grave carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta e falso presupposto. In particolare, ha sostenuto che l'area non sarebbe stata richiesta per svolgervi direttamente attività cantieristica, ma per lo stoccaggio e la movimentazione delle imbarcazioni, così da liberare spazi del cantiere e aumentare il volume delle lavorazioni; ha contestato inoltre che l'Autorità avesse utilizzato i criteri di comparazione come requisiti minimi anziché procedere a un'effettiva comparazione delle domande, nonché la compatibilità della destinazione con il piano regolatore portuale e con il regolamento della Capitaneria di Porto. I motivi aggiunti hanno esteso l'impugnazione alla concessione successivamente rilasciata alla controinteressata per 2.745 mq della medesima area.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo assorbenti le questioni relative alla compatibilità della destinazione dell'area con la pianificazione portuale. Il provvedimento di diniego è stato qualificato come atto plurimotivato: la legittimità di uno solo dei motivi autonomi è sufficiente a sorreggerlo e rende carente l'interesse all'esame degli ulteriori motivi. Nel merito, il Collegio ha escluso il dedotto travisamento, rilevando che dalla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente emergeva che l'ampliamento era funzionale al potenziamento dell'attività cantieristica, mediante maggiore movimentazione e stoccaggio delle unità navali e aumento del volume delle lavorazioni. Tali attività, anche se descritte come stoccaggio e movimentazione, sono state ritenute accessorie alla cantieristica navale. Il TAR ha inoltre escluso che il deposito di imbarcazioni prima o dopo le lavorazioni possa rientrare nella nozione di "stoccaggio portuale" prevista dal d.a. n. 1013/1987, riferita al deposito, alla custodia e alla gestione delle merci tra sbarco e destinazione finale, o nel percorso inverso. Le imbarcazioni oggetto dell'attività cantieristica non sono state considerate merci ai fini di tale destinazione. La destinazione prevista dal piano regolatore portuale è stata ritenuta coerente con il regolamento della Capitaneria del 2018, che contempla per la Banchina di Riva il naviglio mercantile e quello destinato ai servizi tecnico-nautici, mentre il piazzale può essere destinato allo stoccaggio delle merci da imbarcare o sbarcare. Accertata l'idoneità di tale capo autonomo della motivazione a sostenere il diniego, il Collegio non ha esaminato gli altri profili relativi ai criteri di comparazione. Le eccezioni processuali delle controparti sono state superate senza esame, in ragione dell'infondatezza nel merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per il lungo tempo intercorso tra la domanda e la decisione amministrativa finale.
Norme richiamate
art. 37 cod. nav.
proficua utilizzazione del bene, nel preminente interesse pubblico
Nella comparazione tra domande concorrenti di concessione demaniale marittima, l'amministrazione deve perseguire la proficua utilizzazione del bene in funzione del preminente interesse pubblico.
art. 18 reg. cod. nav.
Richiamato quale base normativa per la pubblicazione della richiesta di modifica della concessione della controinteressata.
art. 24 cod. nav.
Richiamato quale disciplina della modifica della concessione demaniale marittima della controinteressata.
d.a. n. 1013/1987
Individua la destinazione d'uso di stoccaggio portuale, riferita alle operazioni di deposito, custodia e gestione delle merci nell'area portuale; tale destinazione non comprende il deposito di imbarcazioni destinate a lavorazioni cantieristiche.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Richiamati in relazione a un precedente ricorso contro il silenzio dell'amministrazione, dichiarato improcedibile dopo l'avvio della valutazione concorrenziale delle domande.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi, ciascuno astrattamente idoneo a sorreggerlo, la legittimità di uno solo rende superfluo l'esame degli altri e determina la carenza di interesse del ricorrente a coltivare le censure riferite ai motivi residui.
- Nella verifica della destinazione funzionale di un'area demaniale portuale, l'attività di stoccaggio e movimentazione delle imbarcazioni prima o dopo le lavorazioni cantieristiche costituisce attività accessoria alla cantieristica quando, secondo la documentazione presentata dal richiedente, è finalizzata ad ampliare la capacità produttiva del cantiere.
- La nozione di "stoccaggio portuale" riferita al deposito, alla custodia e alla gestione delle merci da imbarcare o sbarcare non comprende il deposito di imbarcazioni destinate a essere sottoposte a lavorazioni cantieristiche.
- La qualificazione dell'attività richiesta deve essere desunta anche dal contenuto complessivo della domanda e della documentazione allegata, non soltanto dalla denominazione utilizzata dal richiedente: la descrizione dello stoccaggio e della movimentazione può rivelare una funzione strumentale rispetto all'attività principale di cantieristica navale.
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