CCNL Ormeggiatori e Barcaioli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2025 al 30 giu 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai lavoratori ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani iscritti nei registri previsti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, ivi compresi gli allievi ormeggiatori.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, iscritti nei registri di categoria, compresi gli allievi ormeggiatori.
Il contratto si inserisce in un settore caratterizzato da:
- servizio essenziale per la sicurezza della navigazione e dell'approdo;
- continuità del servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- forte rilevanza pubblicistica dell'attività;
- organizzazione del servizio soggetta alla vigilanza dell'Autorità Marittima.
Validità
- Decorrenza: 01/07/2025
- Scadenza: 30/06/2028
Il testo vigente deriva dal CCNL consolidato del 31/05/2023, modificato dall'Accordo Integrativo del 18/12/2024 e dall'Accordo di rinnovo del 28/05/2026, applicato a seguito dello scioglimento della riserva del 05/06/2026.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- ANGOPI
- Legacoop Produzione e Servizi
- Confcooperative Lavoro e Servizi
Organizzazioni sindacali
- FILT-CGIL
- FIT-CISL
- UILTRASPORTI
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza, è la seguente dal 01/05/2026.
| Livello | Parametro | Minimo conglobato mensile (€) | E.D.R. mensile (€) | Scatto biennale (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 1.794,79 | 10,33 | 29,00 |
| 2 | 170 | 1.721,12 | 10,33 | 28,00 |
| 3 | 160 | 1.651,94 | 10,33 | 27,00 |
| Aspirante ormeggiatore | 150 | 1.547,87 | 10,33 | - |
| Allievo ormeggiatore | 140 | 1.444,68 | 10,33 | - |
Note:
- l'E.D.R. è corrisposto per 13 mensilità;
- gli scatti di anzianità ordinari sono previsti per i livelli 1, 2 e 3;
- al passaggio da aspirante ormeggiatore a 3° livello viene riconosciuto un aumento periodico di anzianità pari a € 26,00.
Divisori e mensilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 168 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Numero mensilità | 14 |
Maggiorazione convenzionale e forfetaria
Tenuto conto dell'obbligo di garantire il servizio nell'arco delle 24 ore e per tutto l'anno, è prevista una maggiorazione convenzionale e forfetaria fino al 55%, calcolata su:
- minimo conglobato;
- E.D.R.;
- aumenti periodici di anzianità maturati secondo CCNL.
Questa maggiorazione compensa:
- lavoro supplementare;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno;
- lavoro festivo;
- indennità turni avvicendati;
- festività nazionali.
La percentuale del 55% rappresenta il massimo: ogni anno la misura effettiva viene determinata per ciascuna Società Cooperativa/Gruppo secondo le procedure contrattuali.
Esclusione: agli ormeggiatori/barcaioli impegnati in turno giornaliero non spetta tale maggiorazione.
Riduzione o revisione delle componenti variabili
L'accordo di rinnovo 28/05/2026 chiarisce che, in caso di comprovata insufficienza di risorse o significativo squilibrio economico-finanziario, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la riduzione di:
- maggiorazione convenzionale e forfetaria;
- indennità di disponibilità;
- indennità operativa.
Tali voci sono inoltre riconosciute solo in caso di effettiva presenza in servizio e non entrano nel calcolo del trattamento economico di malattia, infortunio e permessi richiamati dal CCNL.
Indennità di disponibilità
L'indennità è determinata annualmente e corrisposta mensilmente. Si calcola prendendo a riferimento le ore medie settimanali procapite dell'ultima istruttoria tariffaria:
- si determina la differenza tra tale valore e le 39 ore settimanali contrattuali;
- si calcola l'incidenza percentuale di tale differenza sulle 39 ore;
- di tale percentuale si assume fino a un massimo dell'80%;
- la percentuale così ottenuta si applica su:
- minimo conglobato;
- maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55%;
- il risultato è corrisposto per 14 mensilità.
Se l'organico è sottodimensionato rispetto a quello teorico di tariffa, la percentuale è corretta mediante il rapporto tra organico teorico e organico effettivo.
Esclusione: non spetta agli addetti in turno giornaliero.
Indennità operativa
È determinata annualmente e corrisposta mensilmente. È commisurata:
- ai tempi di effettiva prestazione;
- alle caratteristiche del porto;
- alle tipologie di traffico.
Elementi esemplificativi di valutazione:
- navi oltre 50.000 tsl;
- prestazioni off-shore;
- bacini di carenaggio;
- condizioni di banchina;
- briccole dei pontili;
- banchine disagiate;
- cavi fuori sede;
- impiego motobarca;
- movimenti lungo banchina;
- disimpegno ancore;
- nave affiancata ad altra nave;
- prestazioni oltre 2 ore;
- distesa cavi;
- impiego cavi d'acciaio;
- carichi esplosivi o petrolchimici;
- pontoni;
- navi sequestrate e senza equipaggio.
Ciascun Gruppo determina le percentuali di ricarico da calcolarsi su:
- minimo conglobato;
- maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55%;
con corresponsione per 14 mensilità.
Per gli addetti in turno giornaliero, l'indennità operativa spetta ma viene rideterminata moltiplicando l'importo per il rapporto tra 39 ore settimanali e le ore settimanali utilizzate dalla Società Cooperativa nell'ultima istruttoria tariffaria.
Indennità operativa per attività extra-istituzionali
Spetta solo agli ormeggiatori/barcaioli appartenenti a Gruppi nei quali l'erogazione dei servizi complementari è disciplinata su base volontaria. Viene determinata all'avvio dell'attività e corrisposta mensilmente.
Indennità di trasferta
| Tipologia | Importo (€) |
|---|---|
| Trasferta in Italia | 46,48 |
| Trasferta all'estero | 77,46 |
Regole principali:
- riduzione di 1/3 in caso di rimborso/alloggio/vitto fornito gratuitamente;
- riduzione di 2/3 se sono rimborsati o forniti gratuitamente sia vitto sia alloggio;
- se la trasferta non occupa l'intera giornata, l'indennità è frazionabile in quote di 1/3 per ogni pasto e 1/3 per il pernottamento.
Lavoro straordinario e festivo per addetti in turno giornaliero
Per il personale in turno giornaliero, in caso di superamento del limite di orario, le maggiorazioni della quota oraria sono:
- 15% feriale;
- 20% festivo e notturno feriale;
- 25% notturno festivo.
Tabella compensi per lavoro straordinario
| Livello | Feriale (€) | Festivo e notturno feriale (€) | Notturno festivo (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,29 | 12,82 | 13,35 |
| 2 | 11,78 | 12,29 | 12,81 |
| 3 | 11,31 | 11,80 | 12,29 |
Lavoro festivo per addetti in turno giornaliero
Se il lavoratore in turno giornaliero presta attività in giorno festivo, gli spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione oraria, utile ai fini del calcolo di:
- 13ª mensilità;
- 14ª mensilità;
- TFR.
Adeguamento economico per personale amministrativo e tecnico
In caso di mancato rinnovo del CCNL dei lavoratori dei porti, ai dipendenti amministrativi e tecnici appartenenti al 4° livello del CCNL Porti è riconosciuto un incremento del minimo mensile conglobato pari al 50% di quello riconosciuto al 2° livello del presente CCNL, con assorbimento secondo le regole previste dal protocollo allegato.
Classificazione del personale
L'impianto classificatorio, aggiornato dall'accordo integrativo del 18/12/2024, prevede:
Allievo ormeggiatore
È il vincitore della procedura concorsuale nominato allievo ormeggiatore dal Comandante del porto, con licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio.
Aspirante ormeggiatore
È l'allievo che, superata la prova pratica di idoneità al servizio, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori nella relativa sezione.
3° livello
Vi appartengono:
- gli aspiranti ormeggiatori che acquisiscono il certificato professionale di competenza;
- gli ormeggiatori e barcaioli già inquadrati in tale livello alla data dell'accordo.
2° livello
Accesso su valutazione del Consiglio di Amministrazione o del Capo Gruppo, tra coloro che siano stati inquadrati nel 3° livello per almeno un biennio, con verifica di competenza e correttezza professionale.
1° livello
Vi accedono i lavoratori del 2° livello che abbiano rinnovato almeno una volta il certificato di competenza e che posseggano i requisiti professionali e di esperienza previsti.
Premio formazione
Per i soli barcaioli restano previste le regole sul premio formazione:
- € 75,00 lordi per 14 mensilità;
- elevazione a € 100,00 lordi per 14 mensilità al ricorrere dei requisiti del secondo ciclo formativo.
Per gli ormeggiatori già in servizio alla data dell'accordo integrativo restano applicabili le norme transitorie sulla progressione e sul mantenimento del premio formazione.
Orario di lavoro
Orario normale
L'orario normale di lavoro è pari a 39 ore settimanali.
Flessibilità
Per la particolarità dell'attività, spesso influenzata da fattori di stagionalità, la durata media dell'orario può essere calcolata su un arco di 12 mesi.
Turni e disponibilità
La turnistica è determinata da ciascuna Società Cooperativa/Gruppo in relazione:
- all'organico;
- alle esigenze operative;
- alle disposizioni dell'Autorità Marittima.
Il CCNL richiama espressamente la necessità di leggere la disciplina dell'orario in modo sistematico, tenendo conto:
- della flessibilità tipica del traffico marittimo-portuale;
- della disponibilità al servizio;
- del fatto che gli organici sono calibrati sulle medie e non sui picchi di traffico.
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 30 giorni di calendario per anno di servizio.
È prevista anche la disciplina delle ferie cedute fino a un massimo di 2 giorni annui secondo la normativa vigente.
Festività
Sono festivi:
- tutte le domeniche o i riposi compensativi;
- le festività nazionali e civili previste dalla legge;
- il Santo Patrono;
- il rinnovo 2026 inserisce anche la Festa nazionale di San Francesco d'Assisi tra le ricorrenze indicate nel testo contrattuale.
Festività soppresse
- 4 giornate di permesso retribuito.
Se non fruite entro il 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione, sono monetizzate.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni continuativi di calendario.
Permessi per lutto / grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di parente entro il 2° grado o del convivente stabilmente convivente.
I giorni possono essere anche non consecutivi.
Altri permessi
Si applica la normativa di legge per:
- assistenza a persone con disabilità;
- cure per invalidi;
- donne vittime di violenza;
- maternità/paternità;
- volontariato e protezione civile;
- tutela delle persone tossicodipendenti, etiliste o portatrici di handicap.
Il CCNL ribadisce che la fruizione di congedi e permessi deve essere coordinata, nei limiti di legge, con le esigenze organizzative e con la continuità del servizio pubblico.
Assenze, malattia e infortunio
Malattia / infortunio non sul lavoro
Periodo di comporto:
- 18 mesi nell'arco di 30 mesi, anche con più eventi morbosi.
Trattamento economico:
- primi 9 mesi: intera retribuzione;
- successivi 6 mesi: 80%;
- ulteriori 3 mesi: 60%.
Se la malattia prosegue oltre i 18 mesi e non consente la ripresa del servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Conservazione del posto:
- per malattia professionale: per il periodo di percezione dell'indennità per inabilità temporanea;
- per infortunio: fino alla guarigione clinica.
Trattamento economico:
- intera retribuzione fino alla guarigione clinica.
Contratto a tempo determinato
Il ricorso al tempo determinato è definito dal CCNL come eccezionale e limitato principalmente a:
- copertura dell'organico in attesa del concorso;
- traffici non consolidati;
- esigenze organizzative connesse ai turni giornalieri o a particolari permessi.
Regole principali
| Voce | Disciplina |
|---|---|
| Durata minima | 30 giorni |
| Durata massima ordinaria | 24 mesi |
| Estensione massima | 36 mesi, esclusivamente per le esigenze di cui all'art. 24 del d.l. 48/2023 |
| Limite numerico | 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di assunzione |
Per i lavoratori a termine non si applica la disposizione del primo periodo dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 81/2015 su proroghe e rinnovi.
Periodo di prova nel tempo determinato
- 2 giorni di effettiva prestazione ogni 30 giorni di calendario;
- massimo 15 giorni per rapporti fino a 6 mesi;
- massimo 30 giorni per rapporti oltre 6 mesi.
Gli ormeggiatori assunti a tempo determinato sono inquadrati come aspiranti ormeggiatori.
Previdenza complementare e welfare
Previdenza complementare
Il fondo pensione negoziale di riferimento è Previdenza Cooperativa.
Contribuzione prevista per gli aderenti:
- 2% a carico datore di lavoro della retribuzione globale di fatto;
- 2% a carico del lavoratore, salvo opzioni individuali superiori.
Resta richiamata la disciplina sperimentale che consente, per chi aderisce e non aveva già aderito, il conferimento minimo del 50% del TFR maturando.
Le parti, con il rinnovo 2026, ribadiscono la centralità di Previdenza Cooperativa come fondo unico di riferimento per il settore.
Tutele sanitarie integrative
Per tutti gli ormeggiatori, barcaioli e allievi ormeggiatori è prevista assistenza sanitaria integrativa.
Contributo a carico datore di lavoro:
- € 190,00 annui per ciascun lavoratore.
Tutele assicurative
È previsto un impegno annuo complessivo pari a € 340,00 per lavoratore, suddiviso in:
- € 200,00 per capitale assicurato in caso di perdita definitiva della capacità di svolgere l'attività di ormeggiatore;
- € 130,00 per capitale in caso di decesso per malattia o infortunio;
- € 10,00 per ulteriore capitale aggiuntivo in caso di decesso da infortunio professionale o extraprofessionale.
Capitale per perdita definitiva della capacità lavorativa
| Fascia di età | Capitale (€) |
|---|---|
| 20-35 anni | 100.000 |
| 36-50 anni | 70.000 |
| 51-61 anni | 55.000 |
È inoltre prevista una garanzia fisioterapica da infortunio con massimale annuo di € 500,00.
Capitale in caso di decesso
| Evento | Capitale (€) |
|---|---|
| Decesso da malattia o infortunio fino a 70 anni | 50.000 |
| Ulteriore capitale aggiuntivo per decesso da infortunio professionale o extraprofessionale | 25.000 |
Il rinnovo 2026 precisa che:
- il limite superiore dell'ultima classe di età si adegua all'età prevista per accedere alle prestazioni di Fondormoli;
- se il lavoratore beneficia dell'incentivo all'esodo di Fondormoli, non spetta l'indennizzo per perdita definitiva della capacità lavorativa.
Relazioni sindacali e bilateralità
Il CCNL disciplina:
- informazione e confronto sindacale nazionale e aziendale;
- RSU e permessi sindacali;
- assemblee;
- contributi sindacali;
- procedure di conciliazione;
- sciopero nei servizi essenziali.
Bilateralità
Le parti confermano l'operatività dell'Ente Bilaterale e del Fondo di accompagno all'esodo (Fondormoli).
L'Ente Bilaterale assume un ruolo centrale anche nella:
- individuazione delle competenze;
- validazione e certificazione;
- supporto al rilascio del certificato professionale degli ormeggiatori.
Ulteriori elementi normativi rilevanti
Periodo di prova
Gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri sono esonerati dal periodo di prova.
Cessazione del rapporto
In caso di cancellazione dal registro non è previsto né applicabile alcun periodo di preavviso né indennità sostitutiva, in quanto il rapporto è strettamente connesso all'iscrizione/cancellazione dai registri tenuti dall'Autorità Marittima.
Mobilità
La mobilità tra Società Cooperative/Gruppi è ammessa, previa autorizzazione dell'autorità competente, per coprire vacanze di organico in presenza di esuberi in altri scali, secondo la disciplina del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione e del CCNL.
Quadro di sintesi finale
| Aspetto | Disciplina |
|---|---|
| Decorrenza | 01/07/2025 |
| Scadenza | 30/06/2028 |
| Orario normale | 39 ore settimanali |
| Mensilità | 14 |
| Divisore orario | 168 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Ferie | 30 giorni di calendario |
| Festività soppresse | 4 giornate |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni continuativi |
| Comporto malattia | 18 mesi in 30 mesi |
| Malattia: retribuzione | 9 mesi 100% + 6 mesi 80% + 3 mesi 60% |
| Trasferta Italia | € 46,48 |
| Trasferta estero | € 77,46 |
| Tempo determinato: limite massimo | 24 mesi, estensibili a 36 mesi nei casi previsti |
| Tempo determinato: limite numerico | 30% dei TI in forza al 01/01 |
| E.D.R. | € 10,33 per 13 mensilità |
| Scatti anzianità | 5 biennali |
| Maggiorazione convenzionale e forfetaria | fino al 55% |
Questa disciplina conferma la forte specialità del settore, con un impianto economico composto da minimo conglobato, E.D.R. e componenti variabili legate alla particolare organizzazione del servizio, alla disponibilità e all'operatività nei porti.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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