CCNL Turismo - Aziende maggiori (Ugl - Federterziario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 mag 2026 al 30 apr 2029
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti delle aziende del settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione, con particolare riferimento alle aziende maggiori dei comparti: aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, aziende dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, porti ed approdi turistici, rifugi alpini. Il testo completo include anche le imprese di viaggi e turismo.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle aziende del settore turismo, pubblici esercizi e ristorazione. In base alla sintesi di riferimento, l'applicazione riguarda in particolare le aziende maggiori dei seguenti comparti:
- aziende alberghiere;
- complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta;
- pubblici esercizi;
- stabilimenti balneari;
- alberghi diurni;
- porti ed approdi turistici;
- rifugi alpini.
Dal testo completo emerge inoltre che il contratto contempla anche le imprese di viaggi e turismo.
Validità
- Decorrenza: 01/05/2026
- Scadenza: 30/04/2029
- Durata contrattuale triennale, con disciplina di ultrattività fino al successivo rinnovo.
Struttura contrattuale
Il CCNL prevede:
- contrattazione di primo livello nazionale;
- contrattazione di secondo livello territoriale e aziendale;
- possibilità di premi di risultato e accordi di prossimità su varie materie organizzative e gestionali.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Federterziario
- Federterziario Turismo
Organizzazioni sindacali
- UGL Terziario / Federazione Nazionale UGL Terziario
Assistenza tecnica
- ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione mensile comprensiva di paga base + indennità di contingenza.
| Livello | 01/05/2026 | 01/05/2027 | 01/02/2028 | Scatto triennale | Indennità di funzione | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QA | 2.443,81 | 2.507,76 | 2.580,00 | 40,80 | 80,00 | 25,00 |
| QB | 2.287,60 | 2.313,40 | 2.368,44 | 39,50 | 80,00 | 25,00 |
| 1 | 2.101,96 | 2.143,86 | 2.203,32 | 37,50 | - | 25,00 |
| 2 | 1.908,60 | 1.948,60 | 2.000,36 | 36,23 | - | 25,00 |
| 3 | 1.793,86 | 1.830,08 | 1.879,96 | 34,68 | - | 25,00 |
| 4 | 1.686,52 | 1.721,72 | 1.766,44 | 33,10 | - | 25,00 |
| 5 | 1.574,85 | 1.604,32 | 1.644,32 | 32,49 | - | 25,00 |
| 6S | 1.509,84 | 1.538,48 | 1.577,24 | 31,30 | - | 25,00 |
| 6 | 1.436,20 | 1.462,00 | 1.501,56 | 30,73 | - | 25,00 |
Note:
- L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per 13 mensilità.
- L'E.A.R. di 25,00 euro è erogato per 13 mensilità in caso di omesso versamento al Fondo di assistenza sanitaria PreviLavoro Italia ed entra nella retribuzione di fatto.
- Sono previsti 6 scatti triennali.
Divisori e mensilità
- Divisore orario:
- 172 per 40 ore settimanali
- 195 per 45 ore settimanali
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 14
Lavoro extra o di surroga
La misura del compenso è demandata alla contrattazione territoriale. In assenza di disciplina territoriale, il compenso orario onnicomprensivo lordo è il seguente:
| Livello | giu-26 | dic-26 | dic-27 | giu-28 | dic-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15,60 € | 16,19 € | 16,75 € | 17,17 € | 17,77 € |
| 5 | 14,85 € | 15,40 € | 15,93 € | 16,36 € | 16,91 € |
| 6S | 14,21 € | 14,74 € | 15,28 € | 15,65 € | 16,18 € |
| 6 | 13,60 € | 14,10 € | 14,60 € | 14,97 € | 15,47 € |
Il compenso orario è comprensivo degli effetti di tutti gli istituti economici diretti e indiretti, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR.
Per gli stabilimenti balneari, il personale extra assunto per prestazioni temporanee, rinforzi o sostituzioni ha diritto a una maggiorazione del 15%.
Elemento distinto bilateralità
Il datore di lavoro che non versa la contribuzione all'Ente Bilaterale Ebintur deve:
- garantire al lavoratore prestazioni equivalenti;
- corrispondere un importo pari al 2% della retribuzione, escluso dalla base di calcolo del TFR.
Fondo assistenza sanitaria integrativa
È previsto il Fondo PreviLavoro Italia.
- Contribuzione datoriale annua: 129,00 euro per ciascun iscritto
- In caso di omesso versamento: E.A.R. di 25,00 euro lordi per 13 mensilità
Premio di risultato
Possono essere istituiti premi di risultato con contratto aziendale.
Il premio:
- è collegato a produttività, qualità, efficienza, efficacia, innovazione o andamento economico;
- non è utile ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Premio di anzianità
Per le aziende alberghiere:
- 1 mensilità dopo 10 anni di servizio continuato;
- 1,5 mensilità dopo 15 anni;
- 2 mensilità dopo 20 anni;
- 3 mensilità dopo 30 anni.
Dopo il decimo anno, in caso di cessazione del rapporto spettano i ratei maturati.
Il premio di anzianità non si applica ai dipendenti di:
- porti ed approdi turistici.
Indennità di trasferta
Spettano rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre a diaria giornaliera pari a:
- 20,00 euro per trasferte fuori comune in Italia;
- 30,00 euro per trasferte in Paesi UE;
- 40,00 euro per trasferte in Paesi extra UE.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali
Flessibilità e banca ore
Il CCNL prevede sistemi di distribuzione multiperiodale dell'orario.
- Le settimane con orario superiore non danno diritto a straordinario se compensate da riduzioni in altre settimane.
- Il numero di settimane consecutive con prestazioni superiori non può superare 4.
- Il recupero delle maggiori prestazioni deve avvenire entro 12 settimane dall'inizio del periodo di maggiore lavoro.
- Se i sistemi di distribuzione si estendono a 12 o 16 settimane, il monte annuo dei permessi sale a 116 ore.
- Le prestazioni eccedenti l'orario medio annuo possono essere compensate con:
- maggiorazione per straordinario;
- riposi compensativi;
- eventuale welfare aziendale, se previsto a livello aziendale.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
- Aziende alberghiere:
- 25% per lavoro svolto dalle 23:00 alle 05:00
- 12% al personale con qualifica notturna
- Pubblici esercizi e stabilimenti balneari: 25% dalle 23:00 alle 05:00
- Complessi turistici all'aria aperta: 25% dalle 24:00 alle 05:00
Lavoro festivo
- 20%
Lavoro domenicale
Per i lavoratori che fruiscono del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica:
- 10%
Lavoro straordinario
- Aziende alberghiere:
- diurno 20%
- notturno 50%
- Complessi turistici all'aria aperta:
- diurno 30%
- notturno 50%
- Pubblici esercizi e stabilimenti balneari:
- diurno 30%
- notturno 50%
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 26 giorni annui
Festività
Sono considerate festive le giornate previste dalla Legge e il Santo Patrono.
Ex festività e ROL
- Festività soppresse: 32 ore
- Ulteriori permessi retribuiti: 16 ore
Monte permessi annui:
- Alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni: 104 ore
- Stabilimenti balneari: 108 ore
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario
Permessi per lutto / gravi motivi familiari
Si applica la normativa di Legge; il CCNL prevede:
- 5 giorni in caso di comprovata disgrazia a familiari stretti
Assistenza a disabili
Rinvio alla normativa di Legge (L. 104/1992 e D.Lgs. 151/2001), con previsione contrattuale di:
- congedo parentale fruibile fino ai 14 anni del bambino;
- in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino;
- dopo il terzo anno, 3 giorni di permesso mensile secondo la normativa vigente.
Donne vittime di violenza di genere
- diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 3 mesi, nei casi e con le certificazioni previste dalla Legge.
Malattia, infortunio, maternità
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni per anno solare
Trattamento economico generale:
- primi 3 giorni (massimo 3 eventi annui): 60% secondo la sintesi;
- in caso di ricovero ospedaliero: 66%;
- dal 4° al 180° giorno: 80%.
Dal testo completo risultano inoltre discipline di comparto, tra cui:
- aziende alberghiere: integrazione del datore pari al 28%;
- campeggi:
- 100% per 2° e 3° giorno in determinate ipotesi;
- 75% dal 4° al 20°;
- 100% dal 21° al 180°;
- pubblici esercizi:
- indennità 80% anticipata dal datore;
- retribuzione normale per i primi 3 giorni se la malattia supera 5 giorni;
- stabilimenti balneari:
- integrazione INPS del 28%;
- normale retribuzione per i primi 3 giorni.
Infortunio
Trattamento generale:
- intera retribuzione per il giorno dell'infortunio;
- 60% della retribuzione giornaliera per i 3 giorni successivi.
Per pubblici esercizi e stabilimenti balneari:
- integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione sin dal giorno dell'infortunio.
Maternità
- integrazione al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadri A e B | 180 giorni |
| 1° | 140 giorni |
| 2° | 70 giorni |
| 3° | 40 giorni |
| 4° e 5° | 25 giorni |
| 6° S | 20 giorni |
| 6° | 15 giorni |
Part-time
Principi generali
Trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta.
Lavoro supplementare
Limite massimo:
- 30% dell'orario concordato
Maggiorazioni:
- 15% feriale diurno
- 25% festivo
- 20% notturno
Lavoro straordinario
Per il part-time, lo straordinario è retribuito come per il tempo pieno.
Clausole flessibili ed elastiche
- clausole flessibili: maggiorazione 1,5%;
- clausole elastiche: applicazione delle maggiorazioni del lavoro supplementare o straordinario.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- durata minima: 6 mesi
- livelli 2, 3, 4, 5: 36 mesi
- livelli 6 e 6S: 24 mesi
- 4 anni per specifiche qualifiche, tra cui:
- aziende alberghiere: cuoco capo partita
- campeggi: cuoco capo partita, gastronomo, pasticciere
Retribuzione apprendisti
Calcolata sulla retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello:
- 1° anno: 80%
- 2° anno: 85%
- 3° e 4° anno: 90%
Limiti numerici
- rapporto massimo: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati
- per datori con meno di 10 dipendenti: massimo 100%
- se mancano lavoratori qualificati o sono meno di 3: massimo 3 apprendisti
Contratti a termine e stagionalità
Durata e proroghe
- durata massima: 36 mesi
- massimo 4 proroghe
Limiti quantitativi
- utilizzo complessivo del tempo determinato: 35% annuo dell'organico a tempo indeterminato
- unità produttive fino a 15 dipendenti: possibile stipulare fino a 5 contratti a termine
- datori fino a 2 dipendenti: sempre possibile almeno 1 contratto a termine
Intervalli tra contratti
- 5 giorni per contratti fino a 6 mesi
- 10 giorni per contratti oltre 6 mesi
Causali per contratti oltre 12 mesi
Sono ammesse, tra le altre, per:
- giovani fino a 29 anni e over 45;
- cassintegrati o percettori NASPI;
- disoccupati/inoccupati da almeno 8 mesi;
- donne senza impiego retribuito da almeno 6 mesi in specifiche aree;
- picchi di attività legati a saldi, fiere, festività;
- sostituzioni di personale assente;
- progetti temporanei con professionalità non presenti in organico.
Esclusioni dai limiti quantitativi
Tra i casi esenti:
- avvio nuove attività;
- start-up innovative;
- attività stagionali;
- specifici spettacoli o produzioni audiovisive;
- sostituzioni;
- lavoratori over 50.
Diritto di precedenza
Spetta nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro 12 mesi successivi, a favore del lavoratore che:
- abbia lavorato oltre 6 mesi;
- manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.
Stagionali
Sono considerate aziende di stagione quelle che:
- osservano uno o più periodi di chiusura nel corso dell'anno;
- oppure hanno periodi di intensificazione ciclica dell'attività.
Somministrazione di lavoro
Limiti numerici
- somministrazione: 30% dei lavoratori a tempo indeterminato
- complessivamente, somministrazione + tempo determinato: 45% dei lavoratori a tempo indeterminato
Esenzioni
Sono esenti da limiti quantitativi i lavoratori:
- di cui all'art. 8, comma 2, L. 223/1991;
- disoccupati da almeno 6 mesi con ammortizzatori;
- svantaggiati o molto svantaggiati.
Preavviso
Fino a 5 anni di servizio
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| Quadri A e B | 4 mesi |
| 1° | 2 mesi |
| 2° e 3° | 1 mese |
| 4° e 5° | 20 giorni |
| 6°S e 6° | 15 giorni |
Oltre 5 anni e fino a 10 anni
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| Quadri A e B | 5 mesi |
| 1° | 3 mesi |
| 2° e 3° | 45 giorni |
| 4° e 5° | 30 giorni |
| 6°S e 6° | 20 giorni |
Oltre 10 anni
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| Quadri A e B | 6 mesi |
| 1° | 4 mesi |
| 2° e 3° | 2 mesi |
| 4° e 5° | 45 giorni |
| 6°S e 6° | 20 giorni |
TFR
Si applica la disciplina della L. 297/1982.
Sono escluse dalla retribuzione utile ai fini del TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- straordinario non continuativo;
- lavoro festivo;
- contributi a carico datore;
- indennità di trasferta e diarie nei limiti di Legge;
- elementi esclusi dalla contrattazione nei limiti consentiti.
Altri istituti rilevanti
Smart working
Il testo completo disciplina il lavoro agile, prevedendo:
- accordo scritto;
- parità di trattamento economico e normativo;
- diritto alla disconnessione;
- priorità per genitori e lavoratori con figli disabili nei casi di Legge;
- tutela in materia di salute e sicurezza.
Bilateralità e formazione
Ruolo centrale di:
- Ebintur per bilateralità, mercato del lavoro, supporto, certificazioni, osservatori;
- Fonditalia per la formazione continua.
È previsto un impegno formativo di 24 ore nel triennio per i lavoratori a tempo indeterminato, secondo le modalità indicate dal testo contrattuale.
Salario d'ingresso / contratto a sostegno dell'occupazione
Per assunzioni a tempo determinato non superiori a 12 mesi, non prorogabili e non rinnovabili, di lavoratori svantaggiati o di studenti degli istituti professionali alberghieri e della ristorazione, inquadrati nei livelli 4, 5, 6S e 6, può essere riconosciuta:
- per i primi 6 mesi: retribuzione ridotta del 15%;
- per i successivi 6 mesi: retribuzione ridotta del 10%.
Secondo il testo completo, in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di soggetti che abbiano completato l'apprendistato presso altra azienda, la riduzione del 10% può proseguire per ulteriori 3 mesi; la sintesi di terzi richiama invece un'estensione di 6 mesi. In assenza di ulteriori accordi applicativi, prevale il dato del testo contrattuale.
Osservazioni finali di sintesi
Il CCNL introduce una disciplina ampia e dettagliata per il settore turismo UGL/Federterziario, con:
- incremento dei minimi in tre tranche;
- forte ricorso a flessibilità organizzativa;
- regolazione di part-time, apprendistato, tempo determinato, somministrazione e lavoro extra;
- valorizzazione di bilateralità, assistenza sanitaria integrativa e formazione;
- specifiche discipline di comparto per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, stabilimenti balneari, imprese di viaggio e altri ambiti del turismo.
Accordi e rinnovi
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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