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CCNL

CCNL Scuole Private Religiose - AGIDAE (dal 01.07.94)

CCNLT241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFLC CGILCISL ScuolaUIL Scuola RUASNALS-CONFSALSINASCA
Datori di lavoroAGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

Sfera di applicazione

Si applica al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative e di istruzione, dipendenti dall'autorità ecclesiastica o comunque aderenti all'AGIDAE, in Italia e all'estero, inclusi asili nido, micronido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuole secondarie di primo e secondo grado, accademie, conservatori musicali, istituzioni scolastiche post-secondarie, scuole interpreti e traduttori, scuole speciali per minori, corsi di doposcuola, centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati a istituti scolastici, nonché attività collegate come convitti e studentati.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il trattamento normativo ed economico del personale delle scuole private religiose aderenti ad AGIDAE.

Validità contrattuale

  • Decorrenza: 01/01/2024
  • Scadenza normativa: 31/12/2027
  • Scadenza del 1° biennio economico: 31/12/2025
  • Adeguamenti 2° biennio economico: definiti con accordo del 19/05/2026

Ambito di applicazione

Si applica al personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli istituti che svolgono attività educative e di istruzione, dipendenti dall'autorità ecclesiastica o aderenti ad AGIDAE, in Italia e all'estero.

Sono espressamente ricompresi, tra gli altri:

  • asili nido e micronido;
  • scuole dell'infanzia;
  • scuole primarie;
  • scuole secondarie di I e II grado;
  • accademie e conservatori;
  • istituzioni scolastiche post-secondarie;
  • scuole interpreti e traduttori;
  • scuole speciali per minori;
  • doposcuola;
  • centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati agli istituti scolastici;
  • convitti e studentati.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • AGIDAE

Organizzazioni sindacali

  • FLC CGIL
  • CISL Scuola
  • UIL Scuola RUA
  • SNALS-CONFSAL
  • SINASCA

Trattamento economico

Retribuzione tabellare mensile

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Minimi mensili dal 01/09/2025 al 01/12/2027

Livello01/09/202501/09/202601/01/202701/09/202701/12/2027
62.118,742.138,712.160,902.183,092.205,27
51.909,801.927,801.947,801.967,801.987,80
41.821,291.838,461.857,711.877,161.896,82
31.767,981.783,871.801,851.820,211.838,95
21.719,871.734,181.750,511.767,331.784,67
11.673,661.686,201.700,621.715,601.731,18

Minimi del 1° biennio economico

LivelloRetribuzione al 01/12/202301/09/2024 aumento01/09/2024 retribuzione01/09/2025 aumento01/09/2025 retribuzione
11.603,5439,451.642,9930,671.673,66
21.647,8140,541.688,3531,521.719,87
31.693,9141,671.735,5832,401.767,98
41.744,9942,931.787,9233,381.821,29
51.829,8045,001.874,8035,001.909,80
62.029,9749,942.079,9138,832.118,74

Adeguamenti del 2° biennio economico (accordo 19/05/2026)

LivelloBase sett. 202501/09/2026 aumento01/09/2026 retribuzione01/01/2027 aumento01/01/2027 retribuzione01/09/2027 aumento01/09/2027 retribuzione01/12/2027 aumento01/12/2027 retribuzione
11.673,6612,541.686,2014,421.700,6214,981.715,6015,581.731,18
21.719,8714,311.734,1816,331.750,5116,821.767,3317,341.784,67
31.767,9815,891.783,8717,981.801,8518,351.820,2118,741.838,95
41.821,2917,171.838,4619,251.857,7119,451.877,1619,661.896,82
51.909,8018,001.927,8020,001.947,8020,001.967,8020,001.987,80
62.118,7419,972.138,7122,192.160,9022,192.183,0922,192.205,27

Superminimi ex categoria e superminimi docenti

Superminimi ex categoria maturati al 31/12/2005

Spettano ad personam ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30/06/1994, già appartenenti agli istituti di ex categoria I, II e III.

LivelloEx I cat.Ex II cat.Ex III cat.
I125,8893,3958,55
II153,50122,5772,88
III207,64165,6175,98
IV214,72150,8472,21
V273,61198,74100,37
VI396,08309,12151,06

Superminimi docenti ex I categoria super

Spettano ad personam al personale docente in forza al 30/09/1981 presso istituti di prima categoria super, come importi non riassorbibili, congelati fino alla cessazione del rapporto e computati a tutti gli effetti retributivi e previdenziali.

Personale docenteImporto mensile
Laureati30,99
Diplomati25,82

Mensilità aggiuntiva

  • Numero mensilità: 13
  • La 13ª mensilità è corrisposta entro il 16 dicembre.

Salario di anzianità

Il salario di anzianità è costituito da quanto maturato a tale titolo al 31/12/2005, ed è:

  • non rivalutabile;
  • non riassorbibile.

Assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare

Assistenza sanitaria integrativa (ASI)

  • contributo datoriale: 7,00 euro mensili per lavoratore;
  • l'importo è parte integrante della retribuzione contrattuale.

Previdenza complementare PREVIFONDER

  • contributo datoriale: 2% della retribuzione tabellare lorda in atto al 31/12/2023;
  • rapportato all'eventuale part-time;
  • dovuto per 13 mensilità;
  • versamento subordinato all'adesione del lavoratore al fondo.

Premio annuale di professionalità (PAP) e POC

Per il personale a tempo indeterminato è prevista una progressione economica orizzontale tramite punteggi legati a presenza, qualità e formazione.

Importi PAP

PunteggioImporto annuo
35 punti150,00
da 36 a 50 punti180,00
oltre 50 punti220,00
  • Gli importi sono riproporzionati per il part-time.
  • Dopo 3 anni consecutivi di PAP, si consolida una quota in busta paga come POC.
  • Dal POC maturato al 31/08/2024, il consolidamento è calcolato al 100% della media triennale dei premi acquisiti.

Altri elementi economici

Indennità di assistenza notturna

Per educatori e assistenti di convitto impegnati in vigilanza notturna:

  • 2 ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza.

L'indennità rileva ai fini di:

  • 13ª mensilità;
  • malattia;
  • TFR.

Indennità di coordinamento / funzione

Al personale docente con incarico temporaneo di vice coordinamento o vice presidenza spetta:

  • un'indennità mensile pari alla quota oraria globale lorda del livello di appartenenza per ogni ora effettivamente prestata oltre il normale orario individuale.

Indennità per commissioni d'esame

Ai componenti delle commissioni d'esame, con esclusione delle scuole elementari paritarie e dell'esame finale di Stato della scuola secondaria di secondo grado, spetta:

DecorrenzaCompenso lordo giornaliero
fino all'a.s. 2023/202425,00
dall'a.s. 2024/202530,00

Per gli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado il testo consolidato conferma 30,00 euro lordi per ogni giorno di effettiva presenza.

Indennità di trasferta / servizio fuori sede

Per accompagnamento e vigilanza fuori sede:

  • spetta la normale retribuzione;
  • spetta il rimborso spese connesse alla prestazione, comprese vitto e alloggio se non già previsti.

Per servizi su più giorni:

DecorrenzaIndennità lorda giornaliera
fino all'a.s. 2023/202440,00
dall'a.s. 2024/202550,00

Inoltre è previsto:

  • riposo compensativo per domeniche e festività infrasettimanali.

Orario di lavoro

Articolazione della prestazione per livello

LivelloOrario settimanale
1° livello38 ore
2° livello38 ore; 32 ore per modelli viventi
3° livello38 ore; 30 ore per assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor e istruttori di attività parascolastiche anche sportive; 24 ore per lettori di lingua madre/esperti in compresenza
4° livello38 ore per figure amministrative e tecnico-specialistiche; 37 ore per educatrici nido/micronido, puericultrici, educatori di convitto e per supporto educativo-comportamentale; 31 ore per docenti scuola dell'infanzia e sostegno; 24 ore per docenti scuola primaria e sostegno primaria; 18 ore per docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici
5° livello38 ore per psicologi, psicoterapeuti e responsabili CED; 22 ore per docenti in corsi liberi e di istruzione professionale; 18 ore per docenti e insegnanti di sostegno
6° livello38 ore

Divisori retributivi

TipologiaValore
Divisore giornaliero26
Divisore orario per 38 ore settimanali164
Divisore orario per 37 ore settimanali160
Divisore orario per 34 ore settimanali147
Divisore orario per 32 ore settimanali139
Divisore orario per 31 ore settimanali134
Divisore orario per 30 ore settimanali130
Divisore orario per 24 ore settimanali104
Divisore orario per 22 ore settimanali95
Divisore orario per 18 ore settimanali78

Permessi e ore aggiuntive

Personale non docente

  • ai dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 e 38 ore settimanali, in servizio al 09/12/2010, sono confermate 26 ore annue di permesso retribuito per anno scolastico.

Corsi di aggiornamento fuori orario

  • massimo 40 ore annue;
  • distribuite in non più di 10 giorni annui;
  • recuperabili con permessi retribuiti/ferie aggiuntive secondo le previsioni contrattuali.

Lavoro notturno, festivo e straordinario

Lavoro notturno

È il lavoro svolto in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino.

Esempi di fascia:

  • 24:00 - 07:00
  • 23:00 - 06:00
  • 22:00 - 05:00

Maggiorazione: 15%

Lavoro festivo

È il lavoro eseguito nei giorni festivi.

Maggiorazione: 15%

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno35%
Straordinario notturno40%
Straordinario festivo diurno50%
Straordinario festivo notturno60%

Per il personale non docente:

  • limite massimo ordinario: 120 ore annue;
  • il lavoro straordinario deve essere autorizzato dalla Direzione.

Ferie, festività e permessi

Ferie

  • 33 giorni lavorativi annui;
  • la settimana, a questi fini, è considerata di 6 giorni lavorativi.

Festività

Sono considerate festive:

  • le festività di legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario.

Permessi retribuiti

  • fino a 10 giorni annui per comprovati e seri motivi familiari, ad esempio: nascite, matrimoni, lutti, infortuni, ricoveri ospedalieri e infermità gravi riguardanti coniuge, parenti entro il secondo grado, componenti della famiglia anagrafica o affini anche non conviventi.

Permessi brevi

  • 10 ore annue per esigenze personali di carattere medico;
  • ulteriori 15 ore annue retribuite da recuperare, per motivi di studio, rinnovo documenti di lavoro ed eventuali ritardi.

Assenze e tutele

Malattia

Periodo di comporto

  • 6 mesi per assenze continuative, anche a cavallo di due anni solari;
  • 12 mesi per assenze non continuative nell'arco di 3 anni.

Trattamento economico

  • integrazione dal 1° giorno di assenza;
  • fino al 180° giorno nell'anno solare;
  • copertura fino al 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente, secondo le regole contrattuali e di legge.

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto

  • fino a guarigione clinica.

Trattamento economico

  • integrazione dal 1° giorno di assenza;
  • fino al 180° giorno;
  • fino al 100% della normale retribuzione.

Maternità / paternità alternativo

Si applica la disciplina di legge, con integrazione contrattuale.

PeriodoIndennità
fino al 31/12/202595% della retribuzione media globale giornaliera
dal 01/01/2026100% della normale retribuzione mensile netta

Le integrazioni maturano anche i ratei di 13ª mensilità.

Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta;
  • il lavoro supplementare è retribuito come lavoro ordinario, senza maggiorazioni;
  • le ore prestate in attuazione di clausole elastiche sono maggiorate del 20%.

Periodo di prova

Tempo indeterminato

LivelloDurata
1°1 mese
2°1 mese
3°2 mesi
4°3 mesi
5°3 mesi
6°4 mesi

Tempo determinato

  • 1 mese

Apprendistato professionalizzante

Secondo la sintesi contrattuale:

LivelloDurata massima
1°24 mesi
2°, 3°, 4°36 mesi

Retribuzione

PeriodoRetribuzione
primo anno90% della retribuzione globale in atto
dal 13° mese100% della retribuzione globale in atto

Limite numerico

  • massimo 20% del personale dipendente, compreso il personale a tempo determinato.

Contratto a tempo determinato

Causali e durata

È ammesso:

  • fino a 12 mesi anche senza causale;
  • fino a 24 mesi per sostituzione di altri lavoratori.

Sono consentite fino a 4 proroghe nell'arco di 24 mesi.

Casi tipici di utilizzo

  • sostituzione per malattia, maternità, aspettativa e altri casi con diritto alla conservazione del posto;
  • sostituzione di personale religioso temporaneamente dispensato;
  • sostituzione, anche parziale, di lavoratori chiamati a funzioni di coordinamento.

Disciplina speciale

Docente abilitato

  • durata massima 12 mesi, elevabile a 24 mesi per sostituzione;
  • fino a 4 proroghe nei 24 mesi complessivi.

Docente non abilitato

  • durata massima 12 mesi;
  • prorogabile di ulteriori 72 mesi;
  • ulteriormente prorogabile fino all'espletamento delle procedure concorsuali che consentono il conseguimento del titolo.

Coordinatore didattico

  • massimo 12 mesi, prorogabile fino al completamento del ciclo scolastico;
  • durata complessiva massima 60 mesi.

Limiti quantitativi

  • massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
  • per istituti con fino a 5 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto a termine;
  • rientro al limite del 30% entro il 31/12/2025 per chi lo supera.

Esclusioni dai limiti quantitativi

Sono esclusi, tra gli altri, i contratti a termine:

  • nella fase di avvio di nuove attività per 12 mesi;
  • per ragioni sostitutive;
  • per attività stagionali;
  • con lavoratori di età superiore a 50 anni;
  • con personale docente privo di abilitazione.

Prosecuzione oltre il termine

Periodo di prosecuzioneMaggiorazione
fino al 10° giorno successivo20%
da ogni giorno ulteriore40%

Il contratto si trasforma a tempo indeterminato:

  • oltre il 30° giorno se di durata inferiore a 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Successione dei contratti

Intervalli ridotti a:

  • 7 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 10 giorni per contratti oltre 6 mesi.

Il rapporto si trasforma a tempo indeterminato se, per successione di contratti a termine su mansioni di pari livello e categoria, supera complessivamente 24 mesi nell'ultimo quinquennio, salvo le deroghe per docenti non abilitati e coordinatori didattici.

Diritto di precedenza

Per nuove assunzioni a tempo indeterminato nei 12 mesi successivi, sulle mansioni già svolte, se il lavoratore:

  • ha prestato attività lavorativa per oltre 6 mesi;
  • manifesta la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Per le attività stagionali:

  • dichiarazione entro 3 mesi;
  • diritto estinto entro 1 anno.

Somministrazione di lavoro

Consentita per qualifiche e mansioni non appartenenti all'area educativa e docente, nei casi di:

  • particolari punte di attività;
  • servizi definiti o predeterminati nel tempo;
  • attività che richiedono professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili nella scuola.

Limite quantitativo

  • massimo 5% dei lavoratori occupati nell'istituto per ciascun trimestre.

Preavviso e cessazione del rapporto

Preavviso

LivelliPreavviso
1°, 2°, 3°1 mese
4°, 5°, 6°2 mesi

Nel testo contrattuale è inoltre previsto:

  • 1 mese per apprendistato e tempo determinato;
  • 4 mesi in caso di chiusura totale dell'istituto.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto secondo la L. 29/05/1982 n. 297 e le disposizioni dell'art. 2120 c.c., con possibilità di anticipazione nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

Classificazione del personale

Il personale è inquadrato in 3 aree funzionali:

  1. Area prima - Servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA)
  2. Area seconda - Servizi d'istruzione, formativi ed educativi
  3. Area terza - Servizi direttivi

I livelli vanno dal 1° al 6°, con collocazione delle principali figure come segue:

  • 1° livello: addetti pulizie, bidelli, portieri, fattorini, addetti mensa, manutenzione ordinaria;
  • 2° livello: autisti bus, cuochi, portieri centralinisti, tecnici caldaie, bagnini, assistenti ai non autosufficienti, ausiliari nido;
  • 3° livello: addetti amministrativi e segreteria, tecnici di laboratorio, operatori di biblioteca, tutor, assistenti doposcuola, istruttori attività parascolastiche;
  • 4° livello: segretari, economi, periti informatici, fisioterapisti, infermieri professionali, docenti scuola infanzia e primaria, personale educativo nido e micronido, educatori convitto, logopedisti;
  • 5° livello: docenti laureati della secondaria, docenti corsi liberi e professionali, docenti di sostegno secondaria, psicologi, psicoterapeuti, responsabili di area e biblioteca;
  • 6° livello: coordinatori dell'attività educativa e didattica e coordinatori dei servizi amministrativi.

Relazioni sindacali

Il CCNL prevede un sistema articolato di relazioni sindacali fondato su:

  • informazione;
  • concertazione;
  • bilateralità;
  • contrattazione di secondo livello regionale;
  • organismi paritetici.

Sono previsti:

  • Ente Bilaterale Nazionale;
  • Osservatorio Nazionale;
  • Commissione Paritetica Nazionale e Regionale.

Diritti sindacali principali

  • costituzione di RSA negli istituti;
  • 20 ore quadrimestrali di permesso retribuito per ogni RSA;
  • 10 ore annue retribuite di assemblea in orario di lavoro per i dipendenti;
  • fino a 10 giorni annui di permessi retribuiti ai dirigenti sindacali, nei limiti previsti.

Note finali operative

  • Il sabato è considerato giorno lavorativo, indipendentemente dalla distribuzione settimanale dell'orario.
  • Il personale a tempo determinato ha diritto, per quanto compatibile, allo stesso trattamento di ferie, tredicesima, TFR e altri istituti del personale a tempo indeterminato.
  • Le condizioni di miglior favore già in atto restano salvaguardate.

Accordi e rinnovi

CCNL 03/07/2024Accordo di rinnovo 19/05/2026

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