Cassazione Penale, Sentenza n. 03857/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione continuata e aggravata, deducendo un unico motivo articolato: la sussistenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario. Tali elementi erano (a) la ritrovata fattura n. 1/2016 emessa da MC International (riferibile a Mario Ciaccia) in favore di Phoenix International Ltd (di cui Bacchi sarebbe amministratore di fatto), attestante una presunta ingente somma per una consulenza mai prestata, e (b) una perizia fonica sulla copia forense del telefono in uso a Bacchi che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe rapporti amicali con i presunti estorti (i fratelli Moscatello) e quindi la incompatibilità con l'ipotesi estorsiva. Bacchi sosteneva che la fattura provava che la pretesa era diretta nei confronti di Ciaccia e non dei Moscatello e che, pertanto, le condotte contestate non costituivano estorsione ma l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i due profili prospettati: in primo luogo, la perizia fonica non escludeva la sussistenza dell'estorsione, dato che le violenze e le minacce risultavano già acclarate dalle intercettazioni e illustrate nell'ordinanza di primo grado; in secondo luogo, anche ammettendo che la fattura dimostrasse una pretesa della Phoenix nei confronti di Ciaccia, le violenze e le minacce erano state comunque rivolte a terzi (i fratelli Moscatello) estranei al rapporto obbligatorio, il che integra il reato di estorsione (richiamando la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza "Filardo"). Perciò l'elemento nuovo non mutava la qualificazione giuridica del fatto né il quadro indiziario che giustificava la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché l'appello al Tribunale era stato proposto ai sensi di tale articolo (impugnazione dei provvedimenti del G.i.p.).
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso per individuare i mezzi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto, altri vizi indicati nelle lettere).
artt. 125, 191, 192, 273, 291, 292, 309 cod. proc. pen.
Norme processuali citate nel ricorso con riferimento a valutazioni probatorie, acquisizione di atti e riti relativi al procedimento cautelare e all'attività istruttoria; la Corte non ha ritenuto che la loro applicazione fosse stata violata in modo da giustificare la cassazione.
art. 393 e art. 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen.
Riferimenti al codice penale (art. 628 su estorsione) e alle norme sull'impugnazione e sulle sanzioni: il ricorrente richiamava valutazioni di diritto penale sulla qualificazione del fatto, ma la Corte ha confermato che la fattispecie resta configurabile come estorsione anche se il rapporto obbligatorio era fra terzi.
Sentenza Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 ("Filardo")
«è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere [...]"
La Corte ha richiamato questo precedente per affermare che la condotta di esercitare violenza o minaccia ai danni di terzi estranei al rapporto obbligatorio può integrare il reato di estorsione; pertanto la presenza di una fattura che dimostrasse una pretesa verso terzi non esclude il reato di estorsione quando le minacce/violenze sono state rivolte a persone estranee.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della cassa delle ammende (sanzione pecuniaria per ricorso manifestamente infondato o abuso del processo).
Massime di principio
- La produzione di "nuovi" elementi in sede di impugnazione deve incidere in modo effettivo e dimostrabile sul quadro indiziario e sulla qualificazione giuridica del fatto per mutare la valutazione della gravità indiziaria che giustifica la custodia cautelare; mere asserzioni di nuova prova non sono sufficienti.
- Una fattura o altro documento che dimostri l'esistenza di un credito verso una terza persona non esclude automaticamente l'estorsione se le condotte violente o minacciose sono state esercitate contro soggetti terzi estranei al rapporto obbligatorio: in tali casi si applica la giurisprudenza che ammette l'estorsione per costrizione indiretta del debitore.
- Elementi che mostrano rapporti amicali o rapporti personali tra indagato e presunte vittime non bastano a escludere l'estorsione quando esistono intercettazioni o altre evidenze che documentano violenza o minaccia: la compatibilità dei rapporti va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- In sede di cassazione non è sufficiente criticare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è necessario indicare specifici profili di diritto o vizî di motivazione rilevanti ai sensi delle norme di impugnazione, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e sanzionato.
- Prima di presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati occorre una rigorosa verifica preventiva delle prospettive giuridiche e probatorie, poiché la parte rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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