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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18431/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una contribuente, ritenuta dall'Ufficio socia di fatto di un sodalizio insieme ad altri soggetti. Secondo la ricostruzione dell'accertamento, la presunta società di fatto avrebbe commercializzato in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria mediante l'interposizione fittizia di una società con sede in Romania, che avrebbe emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo non provata l'esistenza della società di fatto e la partecipazione della contribuente, nonché la violazione del contraddittorio preventivo, e richiamando anche esiti favorevoli ad altri soci in sede tributaria e penale. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: nullità della sentenza per carenza di motivazione; falsa applicazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale; violazione delle norme sul giudicato, per avere la CTR valorizzato decisioni non definitive e una sentenza penale non vincolante.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica, eseguita oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., computato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso della contribuente, notificato oltre il termine utile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non ha svolto valida attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato, in tema di motivazione della sentenza tributaria, quale norma asseritamente violata dalla CTR.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Usato come vizio processuale dedotto a fondamento del primo motivo di ricorso.

  • art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato per censurare la decisione della CTR sul preteso obbligo di contraddittorio preventivo.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato unitamente all'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di utilizzabilità degli elementi acquisiti e contraddittorio preventivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di falsa applicazione di legge e violazione di norme sostanziali/processuali.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per contestare la ritenuta rilevanza di una sentenza penale nei confronti del giudizio tributario.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che decisioni non definitive o sentenze penali potessero avere efficacia di giudicato vincolante.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato per dichiarare tardivo il ricorso per cassazione, essendo scaduto il termine lungo di impugnazione.

  • d.l. n. 18 del 2020

    Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

  • d.l. n. 23 del 2020

    Richiamato quale proroga della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid-19.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività della notificazione del ricorso è requisito preliminare e la sua mancanza comporta l'inammissibilità rilevabile d'ufficio, a prescindere dall'esame dei motivi.
  • Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza non notificata e va calcolato tenendo conto delle eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali stabilite dalla legge.
  • La deduzione di carenza di motivazione impone di confrontarsi con l'effettivo contenuto argomentativo della sentenza impugnata; tuttavia, quando il ricorso è tardivo, tali censure restano assorbite.
  • Sentenze non definitive di altri giudizi e pronunce penali non producono automaticamente un giudicato vincolante nel processo tributario, se non nei limiti riconosciuti dall'ordinamento processuale e sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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