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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32755/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'IRESA per l'anno 2013. La ricorrente deduceva che la disciplina regionale sull'IRESA doveva essere adeguata alla previsione statale di tetto massimo di euro 0,50 (art. 13, comma 15-bis, d.l. n.145/2013 conv. l.9/2014) e che tale adeguamento si dovesse applicare anche ai rapporti pendenti o agli atti emessi successivamente; censurava inoltre l'illegittimità costituzionale e comunitaria della legge regionale (violazione di competenze, principio di concorrenza, mancato rispetto delle procedure della direttiva 2002/30/CE e del d.lgs. n.13/2005), e omessa pronuncia della CTR su motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) l'art. 13, comma 15-bis, che fissa il tetto massimo di euro 0,50, opera dalla data di efficacia stabilita (22/2/2014) e non retroagisce agli anni precedenti; 2) la trasformazione dell'IRESA in tributo proprio regionale (d.lgs. n.68/2011) riconosce ampia discrezionalità alle Regioni nella determinazione del tributo, pur nel rispetto del limite statale di aliquota; 3) l'IRESA regionale ha natura di tributo con finalità extrafiscale ambientale e la destinazione parziale del gettito non la rende illegittima; 4) la direttiva 2002/30/CE non è self-executing circa imposte e il d.lgs. n.13/2005 non disciplina imposte sul rumore, quindi le censure di incompatibilità comunitaria sono infondate; 5) le questioni costituzionali e di coordinamento con principi statali erano già esaminate e confutate dalla Corte Costituzionale (sent. n.13/2015). Per novità della questione e assenza di precedenti, la Corte ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • legge regionale Lazio n.2 del 2013, art.5 (IRESA)

    comma 6: prevede aliquote differenziate da 1,60 a 2,50 euro per tonnellata e disciplina presupposto, esenzioni e destinazione parziale del gettito

    La legge regionale ha trasformato l'IRESA in tributo proprio regionale con ampia discrezionalità sulla misura e destinazione del gettito; la rimodulazione delle aliquote rientra nella potestà impositiva regionale nei limiti fissati dalla normativa statale

  • art.13, comma 15-bis, d.l. n.145/2013, conv. l. n.9/2014

    15-bis. "...il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a euro 0,50."

    Costituisce limite massimo alle aliquote regionali finalizzato a evitare distorsioni concorrenziali; la norma ha efficacia dalla data di entrata in vigore indicata (applicazione dal 22/2/2014) e non retroagisce agli anni anteriori

  • d.lgs. n.68 del 2011, art.8

    "Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali [...] l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili..."

    Ha trasferito alle Regioni la potestà di disciplinare l'imposta come tributo proprio a decorrere dal 1/1/2013, riconoscendo ampia discrezionalità nella determinazione di presupposto, soggetti e aliquote

  • legge n.342 del 2000, artt.90 e 92

    eventuali riferimenti testuali presenti nel decisum sono richiamati ma non citati integralmente

    Origine statale dell'imposta con finalità di tutela ambientale; prevede destinazione prioritaria del gettito per monitoraggio e disinquinamento acustico, punto di riferimento per la qualificazione dell'imposta

  • Direttiva 2002/30/CE (All.II)

    non citazione integrale nel provvedimento

    Direttiva sulle "restrizioni operative" aeroportuali non è self-executing in materia di imposte; non impone l'istituzione di tributi e non disciplina direttamente le imposte sul rumore

  • d.lgs. n.13 del 2005

    attuazione della direttiva 2002/30/CE

    Attua la direttiva sulle restrizioni operative ma non contempla l'istituzione di imposte sul rumore; quindi non preclude l'adozione di tributi regionali quali l'IRESA

  • Corte Costituzionale, sentenza n.13/2015

    richiamata integralmente come precedente decisivo

    Ha ritenuto lecita la previsione statale del limite massimo dell'IRESA come norma di coordinamento (non mera statuizione di dettaglio) e ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina statale impugnata dalla Regione Lazio

  • Art.117 e art.119 Cost.

    richiamati nel testo della decisione

    Principi di riparto di competenze legislative e di attribuzione di tributi propri alle Regioni; la Corte ha ritenuto compatibile l'esercizio della potestà impositiva regionale entro i limiti stabiliti dallo Stato

Massime di principio

  • Le modifiche legislative nazionali che fissano limiti massimi di aliquota (es. art.13, comma 15-bis) operano dalla data di efficacia indicata e non si applicano retroattivamente agli anni anteriori salvo espressa previsione.
  • La trasformazione di tributi statali in tributi propri regionali (d.lgs. n.68/2011) attribuisce alle Regioni ampia discrezionalità nella determinazione di presupposto, soggetti e aliquote, nei limiti di eventuali vincoli statali sopravvenuti.
  • La qualificazione di un tributo come avente finalità ambientale o extrafiscale non richiede necessariamente un'integrale o percentuale destinazione del gettito: destinazioni parziali sono compatibili con la legittimità del tributo, purché non arbitrarie.
  • Le direttive UE non self-executing non possono essere invocate direttamente per dichiarare illegittimo un tributo: occorre verificare l'attuazione normativa nazionale (e se questa disciplina specifica imposte); un d.lgs. di recepimento che non disciplina imposte non vieta l'adozione di tributi regionali.
  • Le censure di illegittimità costituzionale o di eccesso di potere regionale richiedono attenzione ai precedenti della Corte Costituzionale; se la Consulta si è già pronunciata su profili sostanziali (es. sent. 13/2015), il sindacato giurisdizionale ordinario tende a ritenere le questioni risolte.
  • In contenziosi tributari relativi a anni anteriori a modifiche legislative nazionali, le parti devono valutare separatamente l'applicabilità delle nuove norme agli atti emessi successivamente e la possibilità che l'adeguamento abbia effetto solo per il futuro.

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