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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del 10.06.2024 Prot. 0017224 con il quale il Comune di Magione ha rigettato l’istanza di annullamento e/o revoca in autotutela dell’ordinanza di demolizione, di riattivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio pratica n° 48/95, e di richiesta di fiscalizzazione dell’abuso edilizio.

Giustizia amministrativa202400459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di annullamento o revoca in autotutela dell'ordinanza di demolizione e della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, nonché di riattivazione del diniego dell'istanza di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il provvedimento comunale del 10 giugno 2024, sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 21-septies della l. 241/1990 e dell'art. 151 del d.lgs. 490/1999, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, l'omessa valutazione dei presupposti, l'impossibilità sopravvenuta e la causa di forza maggiore. Deduceva che l'ordine di ripristino non fosse sufficientemente determinato e fosse incompatibile con i lavori autorizzati dal Comune nel 2000 e nel 2001 su istanza del Tribunale civile, prospettando un contrasto con statuizioni giudiziali, la nullità per violazione o elusione del giudicato e la lesione del legittimo affidamento maturato per il lungo tempo trascorso dalla domanda di condono del 1995. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001, anche alla luce della l. 105/2024, sostenendo che l'intervento fosse eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio e potesse essere assoggettato a fiscalizzazione, poiché la demolizione della parte abusiva avrebbe arrecato pregiudizio alle opere legittimamente realizzate. Il Comune eccepiva preliminarmente la parziale inammissibilità del ricorso, rilevando che il diniego di autotutela era meramente confermativo della precedente riattivazione del diniego di condono e dell'ordinanza di demolizione del 21 febbraio 2024, non impugnati nei termini.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione comunale di parziale inammissibilità, limitatamente alla parte in cui il ricorrente contestava il diniego di autotutela per le medesime ragioni già contenute negli atti presupposti, non impugnati. Ha comunque esaminato il merito e ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'indeterminatezza dell'ordine demolitorio e la nullità per contrasto con le pronunce del giudice civile, rilevando che l'istanza di condono del 1995 riguardava l'aumento di cubatura derivante dall'innalzamento del tetto, mentre le autorizzazioni del 2000 e del 2001 riguardavano soltanto l'eliminazione di una porzione di falda sporgente e di una finestra abusiva, senza assentire o sanare l'aumento di cubatura. Ha quindi ritenuto che non vi fosse interferenza tra gli interventi autorizzati e l'abuso oggetto dell'ordine di ripristino. Ha respinto anche la censura relativa al legittimo affidamento, affermando che il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso o dalla presentazione dell'istanza di condono non consolida la posizione del privato né impone uno specifico onere motivazionale all'amministrazione; nel caso concreto, inoltre, il Comune aveva richiesto integrazioni documentali e il contenzioso civile aveva impedito la formazione di un ragionevole affidamento sulla sanabilità dell'intervento. Quanto alla fiscalizzazione, il TAR ha ritenuto ostativa la mancata presentazione della relazione antisismica, poiché la violazione della normativa antisismica, quando non riguardi meri profili procedurali, costituisce variazione essenziale e, trattandosi di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale, determina la qualificazione dell'intervento come totale difformità. La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001 presuppone invece, oltre al pregiudizio per la parte conforme, che l'abuso costituisca una mera difformità parziale dal permesso di costruire. Essendo configurabile una variazione essenziale, il diniego era vincolato e non assumeva rilievo la relazione tecnica sulla difficoltà di demolizione senza pregiudizio delle opere conformi. Ricorso respinto; spese compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per carenza di motivazione; la censura è stata respinta.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato non ricorreva, poiché le autorizzazioni edilizie rilasciate in esecuzione della vicenda civile non riguardavano l'aumento di cubatura oggetto dell'ordine demolitorio.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione dell'abuso ai sensi dell'art. 34, comma 2, è subordinata alla duplice condizione del pregiudizio per la parte conforme e della qualificazione dell'abuso come mera difformità parziale dal permesso di costruire.

    La fiscalizzazione è preclusa quando l'intervento costituisce variazione essenziale; la difficoltà di demolire senza pregiudicare le opere conformi non è sufficiente a superare tale preclusione.

  • art. 32, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali, costituisce variazione essenziale.

    La mancata presentazione della necessaria relazione antisismica qualifica l'intervento come variazione essenziale, in assenza di un profilo meramente procedurale.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso.

    Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, la variazione essenziale derivante dalla violazione della normativa antisismica è qualificata come totale difformità, con conseguente esclusione della fiscalizzazione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dall'art. 32, comma 3, per gli interventi qualificati come totale difformità dal permesso.

  • l. 105/2024

    Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione estensiva della fiscalizzazione alle variazioni essenziali, ma la censura è stata respinta in ragione della qualificazione dell'intervento come variazione essenziale e, per l'immobile vincolato, come totale difformità.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela non può essere utilizzato per riaprire la contestazione di un atto presupposto ormai non impugnato nei termini; nella parte in cui si limita a confermare le medesime ragioni dell'atto precedente, il ricorso contro il diniego è inammissibile.
  • Le autorizzazioni edilizie rilasciate per eseguire specifici interventi di ripristino non sanano né assentono ulteriori opere abusive diverse da quelle espressamente considerate; la delimitazione dell'abuso deve essere effettuata mediante il confronto tra i contenuti dei titoli edilizi e delle ordinanze succedutesi.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso o dalla presentazione dell'istanza di condono non determina il consolidamento di un legittimo affidamento sulla sanabilità dell'intervento e non impone, di per sé, uno specifico onere motivazionale ulteriore per l'adozione dell'ordine demolitorio o del diniego di sanatoria.
  • La violazione della normativa antisismica, quando non riguardi meri profili procedurali, costituisce variazione essenziale; se l'intervento interessa un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico o ambientale, esso è qualificato come totale difformità dal permesso.
  • La fiscalizzazione dell'abuso richiede congiuntamente che la demolizione pregiudichi la parte conforme e che l'intervento abusivo costituisca una mera difformità parziale dal titolo edilizio. In presenza di una variazione essenziale o di una totale difformità, la fiscalizzazione è preclusa, indipendentemente dalla concreta difficoltà tecnica di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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