Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/11/2020 n. 5446 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 80/2020 - IVA - Credito - Disconoscimento per operazioni inesistenti - Pregiudizialità tra più giudizi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disconoscimento di un credito IVA ritenuto relativo ad operazioni inesistenti; questione se debba riconoscersi pregiudizialità tra il giudizio che riguarda la non computabilità in detrazione del residuo credito per un determinato anno e giudizi aventi lo stesso oggetto relativi ad annualità precedenti, quando l'amministrazione ha ripartito lo stesso credito ritenuto inesistente su più anni.

La decisione

La Corte ha stabilito che non sussiste nesso di pregiudizialità tra il giudizio relativo alla non computabilità in detrazione del residuo credito per un anno e giudizi analoghi riferiti ad anni precedenti; il nesso di pregiudizialità può sussistere soltanto con riferimento all'accertamento con cui è stata accertata l'inesistenza del credito IVA (cioè l'atto che materialmente ha rilevato l'inesistenza e che è stato poi 'spalmato' sugli anni successivi). Di conseguenza, le impugnazioni sugli anni successivi sono autonome salvo che si ponga in discussione l'accertamento originario che ha dichiarato l'inesistenza del credito.

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    La norma sul meccanismo dell'IVA e del credito IVA è richiamata nel senso che la riconoscibilità del credito presuppone operazioni esistenti e documentate; la pronuncia interpreta proceduralmente che la contestazione dell'inesistenza del credito, accertata con atto impositivo, è l'atto idoneo a determinare la pregiudizialità rispetto alle impugnazioni successive.

Massime di principio

  • Le impugnazioni riguardanti la non computabilità in detrazione del credito IVA per anni diversi sono autonome: non vanno automaticamente considerate pregiudiziali l'una rispetto all'altra.
  • Il nesso di pregiudizialità si configura solo quando è in discussione l'accertamento originario che ha dichiarato l'inesistenza del credito IVA; se tale accertamento è oggetto di giudizio, esso può incidere sugli altri anni solo se definitivamente accertato.
  • Il contribuente può procedere a impugnare separatamente gli atti riferiti a ciascun anno senza che ciò sia automaticamente sospeso per giudizi su annualità diverse, salvo eccezioni legate all'accertamento originario.
  • Per l'amministrazione fiscale è importante motivare e documentare l'inesistenza delle operazioni nel singolo atto che ripartisce il credito sugli anni, perché solo quell'atto può assumere rilievo pregiudiziale rispetto ad altre impugnazioni.
  • In pratica, prima di sollevare eccezioni di pregiudizialità, verificare se il giudizio contestato incide direttamente sull'accertamento di inesistenza originario; se no, il giudizio va trattato autonomamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.