Sentenza n. 4134/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale - Valutazioni Ambientali, di concerto con Ministero della Cultura, prot. n. 559 del 24 settembre 2025 con il quale è stato prorogato di sei anni (sino al 22 giugno 2026) il termine di validità del provvedimento di compatibilità ambientale di cui al d.m. n. 166 del 19 giugno 2014 relativo al progetto di stoccaggio di gas naturale in strato “San Benedetto stoccaggio”, presentato da Gas Plus Storage s.r.l.; - del parere del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 31867-P del 3 ottobre 2024 con il quale è stato concesso il nulla osta alla proroga del d.m. n. 166/2014 a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali ivi riportate; - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 settembre 2025 prot. 176425, con la quale sono stati comunicati i provvedimenti sopra citati, anche al Comune di San Benedetto del Tronto; - del parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 41 del 10 gennaio 2025, con il quale è stato espresso parere positivo di valutazione di incidenza ambientale nonché parere favorevole circa l’istanza di proroga del termine di efficacia del d.m. n. 166/2014 “subordinato all’ottemperanza delle ulteriori prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative di seguito impartite”; - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS prot. n. 494 del 15 gennaio 2024, con la quale sono state richieste integrazioni a Gas Plus Storage s.r.l.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di proroga di sei anni della validità del provvedimento di compatibilità ambientale relativo a un progetto di stoccaggio di gas naturale, unitamente ai pareri ambientali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 25 e 28 del d.lgs. 152/2006, dell'art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, erroneità dei presupposti, perplessità, contraddittorietà, sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Con il primo motivo ha sostenuto che la proroga fosse stata disposta senza un'adeguata e aggiornata valutazione delle diverse matrici ambientali e senza considerare adeguatamente la pericolosità sismica dell'area. Con il secondo motivo ha contestato la previsione, nel parere favorevole, di condizioni ambientali e prescrizioni relative a ulteriori studi, monitoraggi e fasi progettuali, ritenendo che tali aspetti avrebbero dovuto essere previamente risolti mediante una valutazione negativa o una nuova completa VIA e che l'apposizione delle condizioni denotasse l'illogicità del giudizio positivo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando il proprio precedente sulla medesima proroga, confermato dal Consiglio di Stato, ha distinto la proroga preventiva del termine di efficacia della VIA dal rinnovo o dalla reiterazione della VIA. In sede di proroga l'amministrazione non deve ripetere la valutazione complessiva degli impatti già effettuata, ma deve verificare: da un lato, che il mancato rispetto del termine non sia imputabile al proponente e dipenda da circostanze imprevedibili o estranee alla sua volontà; dall'altro, che non siano intervenute modifiche sostanziali del contesto ambientale di riferimento, ovvero modifiche progettuali, tali da impedire l'estensione dell'efficacia del provvedimento originario. Le censure del Comune miravano invece a una rivalutazione generale dei medesimi profili già esaminati nella VIA originaria e non indicavano effettivi mutamenti ambientali sopravvenuti. La sismicità dell'area era già conosciuta e approfondita al momento del rilascio della VIA originaria. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima la previsione di condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, anche nel procedimento di proroga, poiché esse possono imporre ulteriori studi e monitoraggi e prescrivere misure di prevenzione, riduzione o mitigazione degli impatti nella fase esecutiva. Le condizioni apposte riguardavano aspetti accessori e non qualificanti del progetto, già complessivamente valutato, e non rendevano illogico il giudizio favorevole. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie e la natura pubblica della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 152/2006
Il provvedimento di VIA ... ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso
La proroga preventiva della VIA richiede una verifica circoscritta alla non imputabilità del mancato avvio o completamento del progetto e all'assenza di mutamenti sostanziali del contesto ambientale o progettuale; non impone una nuova valutazione complessiva degli impatti già esaminati.
art. 28 d.lgs. 152/2006
Consente di assicurare il controllo sulle modalità di esecuzione dell'attività autorizzata mediante condizioni ambientali, inclusi ulteriori studi, monitoraggi e misure di prevenzione, riduzione o mitigazione degli impatti.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Invocato dal Comune con riferimento ai doveri di correttezza e buona fede dell'amministrazione, ma ritenuto non violato in ragione della congruità e adeguatezza dell'istruttoria svolta.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il TAR ravvisasse violazioni nell'azione amministrativa.
Massime di principio
- La proroga preventiva della validità di un provvedimento di VIA non equivale al rinnovo o alla reiterazione della VIA e non richiede una nuova valutazione complessiva degli impatti ambientali già esaminati.
- Nel procedimento di proroga della VIA l'amministrazione deve verificare che il mancato rispetto del termine di efficacia sia dovuto a circostanze imprevedibili ed estranee alla responsabilità del proponente e che non siano intervenute modifiche sostanziali del contesto ambientale di riferimento o del progetto tali da impedire la proroga.
- In sede di proroga non è consentito rimettere in discussione, in assenza di effettivi mutamenti sopravvenuti del contesto ambientale o progettuale, le valutazioni già compiute nel provvedimento VIA originario, né ottenere una nuova complessiva ponderazione degli interessi.
- La mera evoluzione ordinaria del contesto urbano, sociale ed economico e il semplice decorso del tempo non costituiscono, di per sé, mutamenti sostanziali idonei a impedire la proroga della VIA; parimenti, un fattore ambientale già conosciuto e valutato nella VIA originaria non può essere invocato come sopravvenienza ostativa.
- Le condizioni ambientali possono essere imposte anche nell'ambito di un procedimento di proroga, quando siano funzionali al controllo dell'esecuzione, alla predisposizione di studi e monitoraggi aggiornati e alla prevenzione, riduzione o mitigazione degli impatti; la loro previsione non rende automaticamente illogico o negativo il giudizio di compatibilità, soprattutto se riguarda aspetti accessori e non qualificanti già valutati nel giudizio originario.
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