Cassazione Civile, Sentenza n. 8079/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
I contribuenti impugnavano gli avvisi di pagamento emessi per i contributi consortili relativi al 2008, deducendo carenza di motivazione e mancanza dei presupposti dell’imposizione. La CTP di Pisa aveva accolto il ricorso cumulativo; la CTR della Toscana, con sentenza n. 536/2014, depositata il 14 marzo 2014, aveva accolto l’appello del Consorzio e riconosciuto la legittimità della pretesa. In Cassazione i contribuenti hanno proposto quattro articolate censure. In via preliminare hanno eccepito la cessazione della materia del contendere in forza del decreto fiscale relativo ai debiti fino a 1.000 euro; il Consorzio ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che il termine decorresse dalla notifica dell’ordinanza di correzione materiale, e la necessità di notificare l’impugnazione anche all’Unione Montana. Nel merito, il primo motivo denunciava omessa pronuncia sulla mancata notifica degli avvisi bonari prevista dall’art. 6 dello Statuto del contribuente. Il secondo lamentava violazione delle norme sulla motivazione degli atti e dei principi costituzionali, sostenendo che gli avvisi non indicassero adeguatamente opere, spese, immobili e criteri di calcolo e che i documenti richiamati non fossero stati allegati. Il terzo denunciava violazione delle regole sull’onere della prova e della disciplina dei contributi di bonifica: i ricorrenti contestavano la prova del beneficio fondiario, l’adozione provvisoria e la mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, nonché la mancata istituzione del catasto consortile. Il quarto deduceva omesso esame di fatti decisivi, reiterando le contestazioni sulla motivazione, sul beneficio arrecato agli immobili e sulla natura manutentiva o ambientale delle opere. Nel ricorso fu inoltre prospettata la coincidenza tra piano di classifica e piano di contribuenza, questione ritenuta nuova in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché gli atti impugnati erano avvisi di pagamento emessi dall’ente consortile e non cartelle rientranti nell’annullamento previsto per i carichi affidati agli agenti della riscossione. Ha respinto l’eccezione di tardività: la notifica dell’ordinanza di correzione faceva decorrere nuovamente il termine solo per le parti della sentenza corrette, mentre la correzione riguardava esclusivamente l’imputazione delle spese. Ha respinto anche l’eccezione relativa alla mancata notifica all’Unione Montana, poiché il Consorzio era succeduto nella posizione processuale dell’ente rispetto ai rapporti trasferiti. Il primo motivo è stato rigettato: l’avviso bonario previsto dall’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 riguarda le iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione di tributi da dichiarazione in presenza di incertezze rilevanti, non il contributo consortile dovuto per immobili compresi nel piano di classifica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto sostanzialmente contro l’atto impositivo e, comunque, infondato: la CTR aveva accertato che gli avvisi richiamavano il piano di classifica e il piano annuale delle attività, indicavano gli immobili, gli indici e gli elementi essenziali della pretesa, e rinviavano ad atti approvati e pubblicati o disponibili presso l’ente; inoltre i contribuenti avevano potuto contestare in giudizio i presupposti dell’imposizione. Il terzo motivo è stato rigettato. La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e la sua omissione non impediva al consorziato di conoscere il piano approvato e pubblicato. Il piano di classifica approvato, insieme all’inclusione degli immobili nel perimetro, determina una presunzione iuris tantum del beneficio diretto e specifico. La contestazione generica che il piano non esplicitasse i benefici e la deduzione della mancata prova del vantaggio non costituivano specifica contestazione della legittimità del piano: gravava quindi sui contribuenti fornire prova contraria, onere non assolto. La censura sulla coincidenza dei piani è stata dichiarata inammissibile perché nuova e, inoltre, non adeguatamente specificata; la deduzione di un errore di fatto non poteva essere fatta valere come violazione di legge, trattandosi eventualmente di vizio revocatorio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: riproponeva questioni già esaminate e sollecitava una diversa valutazione degli atti e delle prove, mentre il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non di argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori. Il ricorso è stato integralmente rigettato. I contribuenti sono stati condannati a rifondere al Consorzio le spese di legittimità, liquidate in euro 1.700, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
L’avviso bonario risulta dunque necessario, ai sensi della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, soltanto per le cartelle emesse a seguito di controllo della dichiarazione del contribuente, ove sussistano rilevanti incertezze su aspetti importanti della stessa, mentre l’obbligo di pagamento del canone consortile deriva dalla mera proprietà di immobili compresi nel Piano di classifica (Cass. n. 11051/2018).
L’invito preventivo al contribuente previsto dall’art. 6, comma 5, è richiesto per le iscrizioni a ruolo conseguenti al controllo di una dichiarazione quando vi siano incertezze rilevanti; non si applica al contributo consortile dovuto in ragione della proprietà di immobili inclusi nel piano di classifica.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Tale motivazione può essere assolta “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l’atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (c.d. Statuto del contribuente) – sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”.
La motivazione può rinviare a un atto presupposto conoscibile dal contribuente senza allegarlo, purché siano indicati gli estremi idonei a consentirne l’identificazione e la conoscenza legale. Nel caso concreto, il richiamo ai piani approvati e pubblicati o consultabili presso l’ente, insieme agli altri elementi indicati negli avvisi, è stato ritenuto sufficiente.
art. 860 c.c.
Il presupposto dell’obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell’art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile.
L’obbligo contributivo presuppone un vantaggio diretto e immediato per il fondo. L’approvazione del piano di classifica e l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile fanno presumere, salvo prova contraria, l’esistenza di tale beneficio.
art. 2697 c.c.
Ciò sulla base di quanto in via generale già stabilito da questa Corte di legittimità secondo cui: – l’adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area di intervento; – qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata ad onere del Consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c.; – qualora, invece, non vi sia stata impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.
La specifica contestazione del piano di classifica esclude che il beneficio possa essere dato per presunto e pone sul Consorzio l’onere di provarlo secondo la regola generale. Se il piano approvato non è specificamente contestato, il beneficio è presunto iuris tantum e spetta al contribuente fornire la prova contraria.
art. 10, comma 2, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
In tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza, e non integra “principio fondamentale” ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 3.
La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione dichiarativa e di pubblicità-notizia; non è condizione per la conoscibilità del piano da parte del consorziato quando il piano sia stato approvato e reso accessibile mediante le forme di pubblicazione previste.
art. 15, commi 2 e 4, L.R. Toscana n. 34/1994
In ogni caso, l’adozione di un perimetro di contribuenza provvisorio rientrava tra le previsioni della L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, comma 4; mentre la stessa disposizione (al comma 2), stabiliva che la trascrizione di quest’ultimo ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, venisse disposta al fine di darne “notizia al pubblico”.
La disciplina regionale consentiva l’adozione di un perimetro di contribuenza provvisorio e qualificava la trascrizione come adempimento destinato a darne notizia al pubblico, coerentemente con la sua funzione di pubblicità e non di requisito motivazionale dell’avviso.
art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Con la conseguenza che – soddisfatto l’onere probatorio così posto a carico del contribuente – spetterà al giudice tributario di disapplicare, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, comma 5, il piano di classifica medesimo, in quanto illegittimo.
Quando il contribuente fornisce prova idonea a escludere il beneficio o a dimostrare l’illegittimità rilevante del piano, il giudice tributario può disapplicare incidentalmente il piano di classifica.
art. 288, comma 4, c.p.c.
L’art. 288 c.p.c., comma 4, prevede, a chiusura della disciplina del procedimento di correzione dell’errore materiale, che il termine ordinario per impugnare le parti corrette della sentenza debba farsi decorrere dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione, circoscrivendo in tal modo le ipotesi di estensione della decorrenza del termine alle parti della sentenza oggetto di modifica ed escludendo implicitamente che tale dilatazione possa ricomprendere i capi che rimangono non intaccati dal provvedimento di cui all’art. 288 c.p.c., comma 2.
La notifica dell’ordinanza di correzione riapre il termine di impugnazione solo per le parti della sentenza modificate; per i capi non incisi, il termine decorre dalla pubblicazione della sentenza.
art. 331 c.p.c.
In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Nel litisconsorzio processuale tributario, l’omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti non determina di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione: il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, la cui omissione comporta la nullità del procedimento e della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo per omesso esame richiede l’indicazione specifica di un fatto storico decisivo discusso tra le parti e dei dati che ne dimostrano esistenza, discussione e decisività. Non è sufficiente lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori o chiedere una diversa valutazione delle prove.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Per dedurre correttamente il vizio di omesso esame, il ricorrente deve specificare il fatto storico, la sua risultanza dagli atti, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorso deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti per il motivo di omesso esame; la mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non soddisfa tali requisiti.
art. 395 c.p.c.
Sotto altro profilo, qualora una parte assuma che la sentenza di secondo grado, impugnata con ricorso ordinario per cassazione, è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, il ricorso è inammissibile, essendo denunziato – al di là della qualificazione come “violazione di legge” un tipico vizio revocatorio, che può essere fatto valere, sussistendone i presupposti, solo con lo specifico strumento della revocazione, disciplinato dall’art. 395 c.p.c.
L’errore di fatto risultante dagli atti del giudizio di merito, quando integra un vizio revocatorio, non può essere fatto valere mediante ricorso ordinario per cassazione sotto l’etichetta di violazione di legge; deve essere dedotto con la revocazione, se ne ricorrono i presupposti.
art. 403, comma 2, c.p.c.
Nè l’impugnabilità in cassazione dell’eventuale sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione (art. 403 c.p.c., comma 2), può essere idonea a trasformare un errore revocatorio in errore di diritto.
La possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione non muta la natura revocatoria dell’errore di fatto né consente di convertirlo in un vizio di diritto deducibile nel ricorso ordinario.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contributi di bonifica, l’approvazione del piano di classifica e l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza fondano una presunzione iuris tantum del beneficio diretto e specifico per il fondo. Se il contribuente non contesta specificamente il piano, spetta a lui provare l’inesistenza del beneficio; se invece il piano è specificamente contestato, il Consorzio deve provare il vantaggio secondo la regola generale sull’onere della prova.
- La contestazione del solo difetto di prova del beneficio da parte del Consorzio, o l’affermazione generica che il piano non individua le utilità per i fondi, non equivale a una specifica contestazione della legittimità del piano di classifica.
- La motivazione dell’atto di riscossione può essere resa per relationem mediante richiamo a un piano presupposto, purché siano indicati gli estremi che consentano al contribuente di identificarlo e conoscerlo legalmente; l’allegazione non è necessaria quando il piano sia già legalmente conoscibile. La conoscenza dei presupposti dell’imposizione e la possibilità di contestarli in giudizio escludono, nel caso deciso, la nullità per difetto di motivazione.
- La trascrizione del perimetro di contribuenza ha funzione di pubblicità-notizia e non è requisito costitutivo della conoscibilità del piano da parte del consorziato quando questo sia stato regolarmente approvato, pubblicato e reso accessibile.
- L’invito al contribuente previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente riguarda le iscrizioni a ruolo conseguenti alla liquidazione di tributi da dichiarazione in presenza di incertezze rilevanti; non è richiesto per il contributo consortile il cui obbligo deriva dalla proprietà di immobili inclusi nel piano di classifica.
- La notifica dell’ordinanza di correzione materiale fa decorrere il termine d’impugnazione soltanto per i capi della sentenza effettivamente corretti; per le parti rimaste inalterate il termine decorre dalla pubblicazione della decisione.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non le argomentazioni difensive o i singoli elementi istruttori. Non consente di ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle prove o del merito.
- Una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non rilevabile d’ufficio, non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione; inoltre, la censura di violazione di legge deve indicare specificamente in che modo la decisione contrasta con la norma invocata.
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