Sentenza del 14/10/2016 n. 203 - Comm. Trib. Prov. Asti
Diniego rimborso Iva - Fallimento- Indebita compensazione tra crediti e debiti fiscali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso IVA richiesto dal fallimento. L'Amministrazione finanziaria pretendeva di compensare il proprio credito fiscale, relativo a debiti dell'imprenditore dichiarato fallito, con il credito IVA vantato dalla procedura concorsuale. La compensazione è stata ritenuta indebita perché le contrapposte ragioni di dare e avere facevano capo a soggetti diversi: il debito fiscale era riferibile all'imprenditore fallito, mentre il credito IVA era vantato dai Commissari liquidatori nell'interesse della massa concorsuale.
La decisione
La compensazione non è stata ammessa e il diniego di rimborso è risultato illegittimo. Il credito dell'Amministrazione finanziaria verso l'imprenditore fallito non può essere compensato con il credito IVA della massa concorsuale, salvo che il fallimento eserciti provvisoriamente l'attività d'impresa, situazione nella quale può configurarsi una riferibilità unitaria dei rapporti. La procedura fallimentare ha quindi prevalso nella contestazione del diniego.
Norme richiamate
Principio generale della compensazione civilistica
La compensazione presuppone la reciprocità dei rapporti, cioè che i soggetti siano contemporaneamente creditori e debitori l'uno dell'altro. Non è sufficiente che entrambi i crediti siano collegati alla stessa vicenda economica o all'impresa fallita.
Disciplina del fallimento e della massa concorsuale
I crediti e i debiti dell'imprenditore fallito devono essere distinti da quelli sorti o fatti valere dalla massa concorsuale. Il credito IVA risultante dalla dichiarazione finale della procedura appartiene alla massa e non si identifica automaticamente con un credito personale dell'imprenditore.
Esercizio provvisorio dell'attività d'impresa
La compensazione può essere ammessa quando il fallimento prosegue provvisoriamente l'attività d'impresa, poiché in tale contesto i rapporti fiscali possono essere riferibili alla gestione unitaria dell'attività esercitata dalla procedura.
Massime di principio
- Per compensare un credito fiscale con un debito dell'Amministrazione deve sussistere reciprocità soggettiva: il credito e il debito devono fare capo agli stessi soggetti contrapposti.
- Il fatto che due posizioni derivino dalla medesima impresa non consente automaticamente la compensazione se una riguarda l'imprenditore fallito e l'altra la massa concorsuale.
- I crediti fiscali della procedura fallimentare devono essere distinti dai debiti tributari personali dell'imprenditore dichiarato fallito.
- In assenza di esercizio provvisorio dell'impresa, l'Amministrazione non può normalmente opporre al rimborso IVA della massa i debiti fiscali anteriori o personali del fallito.
- Quando il fallimento esercita provvisoriamente l'attività, occorre verificare se esista una riferibilità unitaria delle posizioni fiscali, che può rendere ammissibile la compensazione.
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