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Sentenza

Sentenza n. 1870/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 575/2018 del Tribunale di Treviso, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso, pubblicata il 22 novembre 2018, munita di formula esecutiva il 18 dicembre 2018 e notificata al Ministero l’8 gennaio 2019. La pronuncia aveva riconosciuto le differenze retributive tra quanto percepito in base a contratti a tempo determinato reiterati oltre 36 mesi e quanto sarebbe spettato in caso di rapporto a tempo indeterminato decorrente dal primo contratto a termine, tenendo conto dei periodi effettivamente lavorati, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e ha chiesto il pagamento delle somme dovute e la penalità di mora (astreinte) prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha rilevato che la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione e non è stata eseguita. Ha quindi ordinato al Ministero di liquidare e corrispondere le somme dovute in attuazione della sentenza; in caso di inutile decorso del termine assegnato, provvederà il Commissario ad acta nominato, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Non è previsto compenso per il Commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la misura richiede una valutazione concreta delle ragioni ostative e dell’importo; nel caso specifico, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, giustificano il mancato riconoscimento. Spese a carico del Ministero, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, imposte e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione in data l’8 gennaio 2019.

    La domanda di ottemperanza è stata ritenuta procedibile, essendo la decisione passata in giudicato e notificata all’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ha verificato che ricorressero anche le condizioni previste dalla disposizione per procedere all’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    In conformità alla domanda proposta, l’Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, provvedendo a liquidare e corrispondere le somme ivi indicate.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione inadempiente di eseguire la sentenza e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Orbene, il Collegio ritiene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria (e dell’orientamento della giurisprudenza formatosi sul punto), che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’astreinte.

    La penalità di mora può essere negata in concreto nei confronti della pubblica amministrazione quando ricorrano ragioni ostative, qui individuate nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico.

  • art. 115 c.p.c.

    Va anche detto, come già evidenziato dal TAR Lazio nella citata sentenza n. 3101/2018, che tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori.

    Le condizioni generali della finanza pubblica invocate per escludere l’astreinte possono essere considerate dal giudice come fatti notori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, accertato l’inadempimento, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute e nominare un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma la sua applicazione e quantificazione richiedono una valutazione concreta delle ragioni ostative, tenendo conto delle peculiarità del debitore pubblico e della necessità di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono, se rilevanti nel caso concreto, giustificare il diniego dell’astreinte; il giudice può considerarli fatti notori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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