Cassazione Civile, Ordinanza n. 32053/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2011, emesso dal Comune di Arezzo in relazione a un fabbricato ubicato nel territorio comunale e censito al catasto con specifica particella e foglio, destinato ad asilo-nido, scuola materna e attività istituzionali. La fondazione contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la decisione era stata riformata in appello, ritenendosi insussistenti i presupposti dell'esenzione prevista per gli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504/1992, poiché mancava l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario. Nel ricorso per cassazione la contribuente, in memoria, ha poi chiesto di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130/2022, deducendo di avere presentato domanda e di avere integralmente pagato quanto dovuto per il perfezionamento della procedura.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della questione tributaria sull'esenzione ICI, perché ha preso atto della definizione agevolata della controversia ex art. 5 l. n. 130/2022. Ritenuto che non risultasse notificato nel termine il diniego alla definizione e verificati, sulla base della documentazione prodotta, i presupposti previsti dalla legge, ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa misura e la sua inapplicabilità al caso di definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La norma è richiamata come base dell'esenzione ICI per gli enti non lucrativi, ma nel caso concreto la CTR ha escluso il beneficio per difetto di utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente proprietario.
art. 5, commi 2, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 15, legge 31 agosto 2022, n. 130
La definizione agevolata della controversia estingue il giudizio quando la domanda sia stata presentata e l'importo dovuto sia stato integralmente pagato, in assenza di diniego tempestivo dell'ente impositore; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
È richiamato solo quanto al deposito della memoria da parte della ricorrente nella fase camerale.
contributo unificato
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura è applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge speciale, il giudizio di legittimità si estingue senza esame del merito, purché risultino la domanda, il pagamento integrale e la mancata notifica tempestiva del diniego da parte dell'ente impositore.
- L'assenza di diniego nel termine previsto dalla disciplina della definizione agevolata consente di considerare perfezionata la procedura, con conseguente declaratoria di estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale posta dalla legge e restano a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non opera, per interpretazione estensiva, nelle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
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