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Sentenza

Sentenza n. 826/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1665/2025 del 3 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202505979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1665/2025, recante condanna al pagamento di euro 11.383,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1665/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli euro 11.383,73, oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione monetaria. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto che fosse ordinata l'esecuzione della sentenza entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione del giudicato e si era limitata a una costituzione di stile. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, ovvero un funzionario professionalmente qualificato da lui delegato, attribuendogli anche il compito di eseguire la pronuncia sulle spese. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando risulti la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e l'amministrazione non dimostri l'esistenza di elementi ostativi, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione del comando giudiziale entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la fissazione del termine, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un organo o funzionario dell'amministrazione munito di adeguata qualificazione professionale, con facoltà di delega secondo quanto stabilito nella sentenza.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione pubblica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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