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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28200/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggeri)

La controversia

Due passeggeri avevano chiesto il risarcimento per lo smarrimento del bagaglio registrato avvenuto durante un volo internazionale Bangkok-Muskat/Milano Malpensa. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva confermato la condanna della compagnia aerea al pagamento, entro il limite convenzionale, di una somma per ciascun passeggero. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione della Convenzione di Montreal (artt. 17, 22 e 29) e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato la somma prevista dall’art. 22 come indennizzo forfettario e avesse liquidato il danno senza prova del contenuto e del valore del bagaglio, oltre a riconoscere una componente punitiva vietata dalla Convenzione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2059 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando che la nozione di danno risarcibile comprendesse anche il danno non patrimoniale e che questo fosse stato liquidato in assenza dei relativi presupposti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Ha ribadito il proprio orientamento secondo cui, in caso di perdita del bagaglio consegnato, il vettore è responsabile e l’art. 22 della Convenzione di Montreal stabilisce un limite massimo di responsabilità pari a 1.000 DSP per passeggero, limite che ricomprende l’intera area del danno risarcibile, sia patrimoniale sia non patrimoniale. Ha precisato che l’elenco dei beni contenuti nel bagaglio è richiesto solo se il passeggero intenda superare il limite convenzionale. La compagnia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, per l’inammissibilità del ricorso, anche al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 17 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    richiamato quale norma sulla responsabilità del vettore per perdita o deterioramento del bagaglio consegnato; la Corte lo legge in combinazione con l’art. 22 come fonte del diritto al risarcimento entro il limite convenzionale.

  • art. 22 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero

    stabilisce una limitazione della responsabilità del vettore aereo per perdita, distruzione, deterioramento o ritardo del bagaglio; il limite comprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero, anche non patrimoniali.

  • art. 29 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    richiamato dalla ricorrente per escludere profili punitivi; la Corte non accoglie la censura perché il sistema convenzionale è ricostruito come limite risarcitorio e non come danno punitivo.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova; la Corte afferma però che la prova analitica del contenuto del bagaglio è necessaria solo per ottenere un risarcimento superiore al limite convenzionale.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento del danno non patrimoniale; la Corte conferma invece che il limite dell’art. 22 della Convenzione include anche tale voce.

  • art. 360-bis c.p.c.

    base dell’inammissibilità, poiché il ricorso non offriva argomenti idonei a mutare l’orientamento consolidato della Corte.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata a causa dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

  • Legge 10 gennaio 2004, n. 12

    legge di ratifica della Convenzione di Montreal, richiamata come fonte del vincolo convenzionale applicabile.

Massime di principio

  • In materia di trasporto aereo internazionale, la perdita del bagaglio consegnato genera responsabilità del vettore quando l’evento si verifica durante la custodia del bagaglio o a bordo dell’aeromobile.
  • L’art. 22 della Convenzione di Montreal fissa un limite massimo di responsabilità per passeggero che opera come tetto complessivo del risarcimento e ricomprende sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale.
  • La prova analitica del contenuto e del valore del bagaglio non è necessaria per ottenere il ristoro entro il limite convenzionale; essa diventa rilevante solo se il passeggero domandi un importo superiore al massimale.
  • La qualificazione della somma prevista dalla Convenzione non può essere letta come indennizzo punitivo, ma come limitazione convenzionale della responsabilità risarcitoria del vettore.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti per mutarlo, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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