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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36375/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cirillo aveva chiesto l'ammissione ai benefici penitenziari (artt. 47 e 50 Ord. pen.). Il Tribunale di sorveglianza negò che sussistesse l'ipotesi di impossibilità di utile collaborazione con la giustizia e ritenne che l'istante fosse ancora gravitante nell'orbita della criminalità organizzata, richiamando la condanna per tentato omicidio a favore del clan Bidognetti e una nota informativa della Direzione Distrettuale Antimafia. La difesa censurò la mancata autonoma valutazione del requisito dell'impossibilità di collaborazione (anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e di Cassazione), la carenza di motivazione circa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la mancata considerazione degli elementi positivi (buona condotta carceraria, declassamento del regime, attività lavorativa, encomio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (pregiudiziale) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha richiamato il principio per cui l'accertamento incidentale dell'impossibilità di collaborazione, devoluto al tribunale di sorveglianza dall'art. 58-ter Ord. pen., deve essere valutato separatamente e autonomamente rispetto all'accertamento dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (che compete al giudice chiamato a deliberare sul beneficio). Il Tribunale di Napoli è stato censurato per non aver svolto una adeguata valutazione della concreta possibilità di utile collaborazione e per non aver esaminato elementi della sentenza di condanna che potevano essere rilevanti per tale accertamento; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 58-ter Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Attribuisce al tribunale di sorveglianza l'accertamento incidentale, sui presupposti degli atti, della impossibilità di qualsiasi attività collaborativa; tale accertamento è distinto e autonomo rispetto alla verifica della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario, comma 1 (e comma 1-bis)

    Dispone i delitti ostativi ai benefici e stabilisce che i benefici possono essere concessi solo se sono emersi elementi che escludono l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; la verifica dell'attualità dei collegamenti è condizione autonoma per la concessione dei benefici

  • artt. 47 e 50 Ordinamento Penitenziario

    Disciplinano i benefici penitenziari richiesti dall'istante; la loro concessione richiede un complesso accertamento che comprende, come prius, l'eventuale impossibilità di utile collaborazione e, separatamente, l'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata

  • art. 176 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come erroneamente applicato dal Tribunale; dalla sentenza emerge che la Corte di Cassazione non ha ritenuto centrale questo articolo nella decisione, concentrandosi invece sui criteri procedurali di valutazione del requisito di impossibilità della collaborazione

Massime di principio

  • L'accertamento dell'impossibilità di utile collaborazione (ai sensi di art. 58-ter) deve essere valutato dal tribunale di sorveglianza in modo autonomo e preventivo rispetto all'accertamento dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; sono due fasi distinte.
  • Se la sentenza di condanna contiene elementi che ridimensionano il ruolo dell'imputato o evidenziano un limitato bagaglio di conoscenze, il giudice deve valutare concretamente quale apporto di collaborazione sarebbe stato possibile e motivare adeguatamente l'esclusione dell'impossibilità di collaborazione.
  • L'utilizzo generico di note della Direzione Distrettuale Antimafia o rimandi non motivati non supplisce all'obbligo del giudice di sorveglianza di spiegare in che modo tali informazioni giustifichino la persistenza di collegamenti attuali con l'organizzazione.
  • La presenza di elementi positivi di condotta carceraria (declassamento regime, lavoro, encomi, liberazione anticipata già concessa) deve essere considerata e valutata nella motivazione; la loro mera enunciazione senza apprezzamento motivato può determinare annullamento e rinvio.
  • In caso di insufficiente o carente motivazione sul requisito preliminare dell'impossibilità di collaborazione, la Corte di legittimità annulla e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame conformato ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

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