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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 791 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Canoni di concessione comunale - Diritto di superficie - Detraibilità - Art. 10 Dpr 91786 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che i canoni pagati al Comune per il godimento del terreno su cui insistevano gli immobili privati fossero detraibili ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 917/1986. La controversia riguardava la natura di tali somme: se costituissero oneri deducibili collegati al reddito degli immobili oppure il corrispettivo personale per l’utilizzo di un’area comunale.

La decisione

La detrazione è stata negata. I canoni di concessione non rientrano tra gli oneri previsti dall’art. 10 del D.P.R. 917/1986 e rappresentano il corrispettivo monetario di un rapporto sinallagmatico: il proprietario paga per ottenere il godimento del suolo pubblico necessario a mantenere gli immobili. L’onere è rapportato alla superficie occupata e deriva dall’atto di concessione, non dalla rendita degli immobili; pertanto non è imputabile al reddito prodotto dagli immobili, ma alla loro titolarità e alla connessa capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 10 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    I canoni di concessione comunale su terreni sui quali insistono immobili privati sono estranei alla previsione normativa dell’art. 10.

    La disposizione consente la deduzione esclusivamente per gli oneri espressamente riconducibili alle categorie previste dalla legge. Il canone di concessione per l’uso del suolo pubblico non è stato ritenuto un onere deducibile collegato alla produzione del reddito immobiliare.

Massime di principio

  • Un esborso è deducibile o detraibile ai fini fiscali solo se rientra espressamente in una categoria prevista dalla legge; non è sufficiente che sia economicamente collegato a un immobile.
  • I canoni pagati per ottenere il godimento di un terreno altrui costituiscono normalmente il corrispettivo di un rapporto contrattuale e non un onere inerente al reddito prodotto dall’immobile.
  • Per valutare la deducibilità occorre distinguere tra costi direttamente riferibili alla produzione o conservazione del reddito e oneri personali derivanti dalla proprietà o dall’utilizzo del bene.
  • Il fatto che un pagamento sia necessario per mantenere o utilizzare un immobile non comporta automaticamente la sua deducibilità: è determinante la natura giuridica dell’onere e il suo esatto inquadramento nella norma fiscale applicabile.

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