Sentenza del 16/02/2017 n. 671 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Estinzione della persona giuridica - Responsabilità del liquidatore - Doveri inerenti la corretta gestione delle posizioni creditorie e definizione di quelle debitorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese e la responsabilità del liquidatore. La cancellazione non può essere considerata correttamente perfezionata se prima non sono state definite le posizioni creditorie e debitorie della società. Il liquidatore, quale organo rappresentativo, risponde degli adempimenti necessari alla corretta gestione della fase di liquidazione. Sul piano fiscale, in caso di società a ristretta base azionaria, l'eventuale reddito occulto della società estinta può essere imputato ai soci, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati.
La decisione
La sentenza afferma i doveri del liquidatore nella fase di estinzione della società e la possibile responsabilità connessa alla mancata definizione delle posizioni creditorie e debitorie. Viene inoltre riconosciuto che l'estinzione della società non impedisce il trasferimento degli effetti fiscali ai soci, quando si tratti di una società a ristretta base azionaria e sia accertato un reddito occulto. Il testo non indica in modo espresso l'esito processuale concreto, né specifica quale parte abbia formalmente vinto.
Norme richiamate
Art. 2490 cod. civ.
La norma disciplina gli obblighi del liquidatore e la gestione della società durante la liquidazione. La cancellazione presuppone il completamento degli adempimenti liquidatori, inclusa la definizione delle posizioni creditorie e debitorie; la violazione di tali obblighi può comportare responsabilità dell'organo liquidatore.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 6070 e n. 6071 del 2013
I principi richiamati confermano che la cancellazione della società produce l'estinzione della persona giuridica, ma non elimina automaticamente i rapporti giuridici residui. Le pretese e le obbligazioni possono trasferirsi, secondo la loro natura, ai soci o agli altri soggetti coinvolti, mentre il liquidatore può rispondere per la gestione irregolare della liquidazione.
Massime di principio
- La cancellazione della società non sana eventuali irregolarità commesse durante la liquidazione e non esonera il liquidatore dagli obblighi di corretta gestione.
- Prima della cancellazione devono essere individuate e definite, per quanto possibile, tutte le posizioni creditorie e debitorie della società; l'omissione può generare responsabilità personali.
- L'estinzione della società non impedisce all'amministrazione finanziaria di contestare redditi non dichiarati riferibili al periodo precedente alla cancellazione.
- Nelle società a ristretta base azionaria, il reddito occulto accertato può essere presunto distribuito ai soci, salvo prova contraria concreta e specifica.
- La sola cancellazione dal registro delle imprese non esclude la responsabilità dei soci o del liquidatore per obblighi fiscali e rapporti non definiti.
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