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Ordinanza

Ordinanza n. 4088/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024

Giustizia amministrativa202601498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1108/2024. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato un serio dubbio preliminare sull'ammissibilità del ricorso: nella documentazione depositata non risulta la notificazione al Ministero resistente della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza. Tale notificazione potrebbe essere rilevante ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30 del 1997.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e non ha ancora deciso sull'ammissibilità del ricorso. Ha assegnato alle parti dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie o documenti esclusivamente sulla questione concernente la mancata prova della notificazione all'Amministrazione della sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza e i conseguenti effetti sul termine di 120 giorni. L'udienza camerale è stata rinviata al 21 luglio 2026; la Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30 del 1997

    La disposizione è richiamata quale possibile presupposto di ammissibilità del ricorso per ottemperanza, in relazione alla decorrenza del termine dilatorio conseguente alla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta la notificazione all'Amministrazione della sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione, il giudice può sospendere la decisione e assegnare alle parti un termine perentorio processuale per depositare memorie o documenti sulla rilevanza di tale omissione ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La verifica della notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione può costituire una questione preliminare di ammissibilità del ricorso per ottemperanza e deve essere esaminata prima della decisione sul merito dell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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