Sentenza n. 971/2026 - Latina, Sezione 2
PER L'OTTEMPERANZA della sentenza n. 503/2025, emessa dal Tribunale di Latina, sez. lav., il 09.04.2025, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n° 1532/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 503/2025, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 503/2025 del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, pronunciata il 9 aprile 2025 e passata in giudicato. Il Ministero si è costituito; dopo un decreto presidenziale che lo invitava a valutare l'esecuzione spontanea, ha depositato documentazione attestante l'integrale adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, qualificandola come parziale limitatamente alla controversia sulle spese, e ha insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza ha trovato piena e integrale soddisfazione dopo la proposizione del ricorso: il ricorrente ha così ottenuto il bene della vita richiesto e la prosecuzione del giudizio è divenuta inutile. Ha distinto tale situazione dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando l'accoglimento non può più procurare alcuna utilità. Le spese sono state compensate in ragione della condotta collaborativa dell'Amministrazione successiva al decreto presidenziale n. 54/2026.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, dopo il ricorso, il ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita richiesto e viene meno oggettivamente la lite.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Invero, la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che invece si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere
La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando l'eventuale accoglimento del ricorso non procurerebbe più alcuna utilità, facendo venir meno l'interesse a ricorrere; si distingue dalla soddisfazione amministrativa della pretesa che determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la cessazione della materia del contendere presuppone che, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita richiesto, con conseguente venir meno oggettivo della lite.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima deriva dalla soddisfazione della pretesa, mentre la seconda ricorre quando l'eventuale accoglimento non potrebbe più procurare alcuna utilità al ricorrente.
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