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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16214/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lojodice era stato condannato, ai soli effetti civili, per il reato previsto dall'art. 481 c.p. per aver attestato falsamente l'autenticità della firma di Anna Lopedote sul mandato difensivo. Ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) errata applicazione della legge penale sostenendo che l'attestazione dell'avvocato, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.p., riguarda solo l'autografia e non l'apposizione in presenza, per cui la mera mancata presenza non prova il dolo; (2) vizio di motivazione perché, nonostante la dichiarazione di prescrizione degli effetti penali, la Corte d'appello non avrebbe esaminato compiutamente i motivi d'appello ai fini della conferma delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello si era conformata ai principi relativi all'applicazione dell'art. 578 c.p.p. e aveva esaminato i motivi d'appello anche ai fini civili. Sui profili del primo motivo la Corte ha ricordato che il potere certificativo dell'avvocato concerne l'autografia e non l'apposizione in presenza; tuttavia ha censurato la Corte d'appello perché, pur ritenendo la falsità materiale della sottoscrizione, non ha motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo). In particolare non ha valutato la possibile prassi dello studio (autenticazione "differita") e l'eventuale errore o negligenza invocabile dall'imputato, che potrebbero escludere il dolo. Per tale carenza motivazionale la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 481 c.p.

    Norma penale richiamata come titolo del reato contestato: la corte ha ritenuto integrato il fatto materiale (falsità della sottoscrizione) ma ha evidenziato l'insufficienza della motivazione circa il dolo richiesto per la condanna penale.

  • art. 83 comma 3 c.p.p.

    Interpretata come disposizione che limita il potere certificativo dell'avvocato all'accertamento dell'autografia della firma, non all'apposizione in sua presenza; la sentenza conferma che l'attestazione non implica automaticamente la presenza al momento della sottoscrizione.

  • art. 3 L. n. 89/2001

    Richiamato in relazione al mandato difensivo redatto a margine del ricorso; contestualizza l'atto per il quale è stata data l'attestazione di autenticità.

  • art. 578 c.p.p.

    Riferito al potere del giudice di valutare le questioni di diritto e di fatto in grado di appello: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si sia attenuta ai principi di legittimità nell'esaminare i motivi d'appello anche ai fini della statuizione civile.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come regola di giudizio in sede di appello; la Corte ha osservato che i motivi sono stati esaminati non solo alla luce di questa regola.

Massime di principio

  • L'attestazione dell'avvocato copre l'autografia della firma ma non certifica di per sé che la firma sia stata apposta in sua presenza; occorre distinguere tra valutazione della materialità della falsità e valutazione del dolo.
  • La sola constatazione che una firma è apocrifa può consentire al giudice di inferire irregolarità, ma non esonera dall'indagare adeguatamente se l'autenticatore abbia avuto un errore scusabile o una convincimento ragionevole circa l'identità del sottoscrittore: la presenza di un errore scusabile o di negligenza può escludere il dolo richiesto per la condanna penale.
  • La prassi dello studio legale (es. raccolta di più mandati da autenticare "differitamente") non è di per sé illecita; tuttavia, quando rilevante ai fini della responsabilità penale, il giudice deve motivare se e perché ritiene che il professionista non potesse avere la certezza dell'identità del sottoscrittore.
  • Se il giudice d'appello dichiara la prescrizione degli effetti penali ma conferma i profili civili, deve comunque esaminare e motivare compiutamente i motivi d'appello ai fini civili (osservanza degli articoli di rito richiamati), pena l'annullamento per carenza di motivazione.
  • Per infliggere una condanna per falsità occorre provare non solo la falsità materiale ma anche il dolo; l'assenza di una valutazione chiara dell'elemento soggettivo da parte del giudice comporta l'annullamento della sentenza.

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