Sentenza del 09/02/2018 n. 3196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte ordinarie di registro e ipotecarie, revocando le agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954 per la piccola proprietà contadina. Ha contestato, tra l'altro, la validità della notificazione dell'avviso, la sua motivazione, la revoca delle agevolazioni, l'utilizzo antielusivo di un successivo atto di rettifica delle quote di proprietà e delle compravendite stipulate con il fratello, nonché la mancata applicazione delle agevolazioni per i territori montani.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale vizio della notificazione fosse una nullità, non un'inesistenza, e che fosse stato sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso, che dimostrava il raggiungimento dello scopo dell'atto. Ha escluso inoltre la decadenza dell'Amministrazione, poiché l'avviso era stato notificato il 27 novembre 2008, entro il termine applicabile. La Corte ha confermato la perdita delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, rilevando che il certificato definitivo era stato presentato solo il 22 gennaio 2009, oltre il termine perentorio di tre anni dalla registrazione dell'atto del 28 novembre 2005. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 604 del 1954, artt. 2, 3 e 4
"L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente."
Per beneficiare delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l'acquirente deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e presentare il certificato definitivo entro tre anni dalla registrazione dell'atto, anche quando inizialmente sia stata prodotta una certificazione provvisoria. La mancata presentazione tempestiva comporta la decadenza dal beneficio e il recupero delle imposte ordinarie.
Art. 156, comma 3, c.p.c.
"La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato."
La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata retroattivamente quando il contribuente dimostra di averne avuto effettiva conoscenza e di aver potuto esercitare il diritto di difesa, ad esempio mediante la tempestiva impugnazione dell'atto.
Artt. 139, 148 e 160 c.p.c.; art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973; artt. 7 e 14 della L. n. 890 del 1982
Le irregolarità relative al luogo o alle modalità della notificazione, quando esiste comunque un'attività riconoscibile come notificazione e un collegamento con il destinatario, costituiscono normalmente vizi di nullità sanabili, non inesistenza.
Art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso implicitamente una questione, rigettandola attraverso una motivazione incompatibile con l'accoglimento della relativa eccezione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012
"Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti."
In cassazione non è più sufficiente criticare la sufficienza o la persuasività della motivazione del giudice di merito. È deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso, oppure una motivazione inesistente, apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria.
D.P.R. n. 601 del 1973
La sentenza richiama le agevolazioni fiscali previste per i territori montani, ma il rigetto della pretesa del contribuente è stato fondato principalmente sulla decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e sulla tardiva produzione del certificato definitivo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata alla presentazione di una certificazione definitiva entro un termine perentorio, la produzione tardiva non può normalmente essere sanata e legittima il recupero delle imposte ordinarie.
- La tempestiva impugnazione dell'atto fiscale normalmente sana i vizi di nullità della notificazione, perché dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo. Solo la vera inesistenza della notificazione, priva degli elementi essenziali, resta insuscettibile di sanatoria.
- Per contestare in cassazione una notificazione, occorre distinguere con precisione tra inesistenza e nullità e indicare puntualmente gli elementi che renderebbero l'attività non riconducibile a una notificazione.
- Il termine per la decadenza dell'Amministrazione va calcolato secondo la specifica disciplina dell'agevolazione e non necessariamente dalla data dell'atto o dalla data della notificazione, ma dalla scadenza del termine concesso al contribuente per adempiere agli obblighi documentali.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove o motivato in modo non convincente: è necessario indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e completamente omesso, oppure una carenza motivazionale radicale.
- La presenza di atti successivi potenzialmente elusivi non impone necessariamente che l'Amministrazione riqualifichi l'operazione ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, se la pretesa fiscale può essere fondata autonomamente sulla mancanza dei requisiti dell'agevolazione.
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