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Sentenza

Sentenza n. 19/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, in riassunzione a seguito della sentenza del Tribunale di Ragusa del 27 ottobre 2023, n. -OMISSIS-, dei provvedimenti di rigetto inerenti le domande n. -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), P- RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-), P-RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-), P-RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-), P-RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-), P-RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-), P- RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- (-OMISSIS-), P- RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-) , P-RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS-), P-RG/L/N/2020/-OMISSIS- (-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202400165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di rigetto relativi a plurime domande amministrative in materia di immigrazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione intimata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto, in riassunzione a seguito di una sentenza del Tribunale ordinario, un’azione di annullamento contro plurimi provvedimenti di rigetto intestati allo Sportello Unico per l’Immigrazione, recanti lo stemma e il timbro della Regione Siciana. Il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Ragusa, presso l’Avvocatura dello Stato, ma non alla Regione Siciliana, individuata dal giudice come amministrazione effettivamente emittente degli atti impugnati. L’amministrazione statale intimata non si è costituita. All’udienza pubblica il Collegio ha dato avviso del possibile difetto di notifica ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. La parte ricorrente non era presente e non ha controdedotto. Il ricorso è stato quindi esaminato esclusivamente sotto il profilo processuale della corretta instaurazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica all’amministrazione che aveva emesso gli atti impugnati, ritenendo che la Regione Siciliana fosse l’unica amministrazione cui il ricorso doveva essere notificato. Il Collegio ha richiamato il precedente orientamento della Sezione e le decisioni del CGARS che avevano affermato che, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., l’azione di annullamento deve essere notificata, a pena di decadenza, all’amministrazione emanante. La mancata notifica alla Regione non è stata qualificata come nullità sanabile, bensì come inesistenza radicale della notificazione, non essendo la Regione neppure indicata nella relata; pertanto non era possibile disporre la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Le amministrazioni statali intimate sono state considerate prive di legittimazione passiva, benché la Prefettura avesse trasmesso o notificato i provvedimenti e benché la normativa emergenziale avesse attribuito competenze nella materia anche ad amministrazioni statali. Il giudice ha inoltre ritenuto che la mancata presenza del difensore all’udienza non impedisse la decisione, poiché l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. aveva consentito la possibilità di controdedurre, alla quale la parte aveva rinunciato non comparendo. Le questioni sostanziali di difetto di attribuzione e incompetenza non sono state esaminate, perché presupponevano la rituale instaurazione del giudizio nei confronti dell’amministrazione emanante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della controparte.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato

    L’amministrazione cui notificare necessariamente il ricorso è quella che ha formalmente emesso l’atto impugnato; la mancata notificazione determina l’inammissibilità per originario e assoluto difetto del contraddittorio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    non si possa far luogo a rinnovazione della notifica ... non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente

    La rinnovazione della notificazione non è ammessa quando la notifica all’amministrazione emanante sia del tutto omessa e quindi inesistente, anziché semplicemente nulla.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    all’udienza pubblica ... è stato dato avviso circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di notifica

    L’avviso d’ufficio su una possibile ragione di inammissibilità assicura il contraddittorio; la mancata presenza del difensore equivale alla rinuncia alla possibilità di controdedurre.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    ciò anche valendo quale rinvio ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa

    Il giudice può richiamare, ai fini della motivazione, precedenti conformi della propria Sezione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Quando ricorrono i presupposti di tutela dei diritti o della dignità degli interessati, la Segreteria deve oscurare generalità e altri dati idonei all’identificazione.

Massime di principio

  • Nell’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha formalmente emesso l’atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento o la trasmissione materiale dell’atto non le rende, di per sé, parti necessarie del giudizio.
  • L’omessa notificazione del ricorso all’amministrazione emanante integra un difetto originario e assoluto del contraddittorio e comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La mancata notifica all’amministrazione emanante, quando non risulti neppure dalla relata, costituisce inesistenza radicale della notificazione e non una sua mera nullità; pertanto non è rinnovabile ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
  • Le questioni di incompetenza o di difetto di attribuzione dell’amministrazione che ha adottato l’atto non possono essere esaminate nel merito se il giudizio non è stato ritualmente instaurato nei confronti dell’amministrazione emanante.
  • L’avviso del giudice ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. assicura la possibilità di controdedurre sui profili di inammissibilità; la mancata comparizione del difensore all’udienza comporta rinuncia a tale facoltà e non impedisce la decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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