Circolare numero 53 del 30-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e CSE per trattenere, sulle prestazioni temporanee indicate, i contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di rilascio e validità della delega, le percentuali di contribuzione, i termini di versamento alla CSE, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione e le responsabilità delle parti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle trattenute, del debito verso la CSE e dei relativi accrediti.
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee e relative istruzioni procedurali e contabili
Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CSE, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti sulle prestazioni temporanee. Oltre alle regole operative per le trattenute, sono fornite istruzioni procedurali, contabili e le regole contrattuali essenziali del rapporto.
Ambito di applicazione
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS i soggetti titolari di:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione si riferisce quindi alle prestazioni previdenziali temporanee indicate e alla riscossione, per conto della CSE, dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti.
Modalità di adesione e delega
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale, il cui testo è incluso nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal lavoratore;
- munita del timbro dell’Organizzazione;
- munita della firma del legale rappresentante dell’Organizzazione.
Il codice identificativo della CSE è 3401. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti.
Misura dei contributi da trattenere
La CSE ha comunicato le seguenti percentuali di trattenuta:
- 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori. Tali deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Se la delega non viene comunicata contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, essa è priva di effetti. In caso di contestazione da parte del lavoratore sulla trattenuta, l’INPS cessa le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’organizzazione sindacale deve restituire le somme trattenute.
Validità, revoca e nuova delega
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre dell’anno precedente a quello per cui si intende revocare o modificare la delega.
Nei casi di pagamenti diretti delle integrazioni salariali, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a trasmettere i relativi dati all’INPS e a conservarli.
Obblighi dell’INPS e della CSE sui versamenti
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CSE gli importi trattenuti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione. Il versamento avviene mediante bonifico su apposito conto corrente bancario, le cui coordinate IBAN saranno comunicate dalla CSE all’INPS.
Contestualmente, le strutture territoriali devono inviare all’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Per gli elenchi cartacei, la circolare indica criteri di ordinamento distinti per tipo di prestazione.
La CSE si impegna inoltre a rimborsare all’INPS eventuali trattenute già versate e non dovute, qualora non sia possibile il loro recupero.
Costi del servizio e oneri economici
La CSE deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in 0,54 euro per singola delega. La variazione annuale del costo sarà comunicata con raccomandata A/R; da tale comunicazione la CSE avrà facoltà di recedere entro 60 giorni.
Restano a carico della CSE anche le spese e ogni altro onere, compreso quello fiscale, inerente alla convenzione. L’ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione e la relativa IVA vengono trattenuti sulle somme da versare alla Organizzazione.
Responsabilità e controversie
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori della struttura nazionale dell’Organizzazione.
La CSE si impegna a:
- rimborsare l’interessato delle ritenute operate, nei casi in cui risulti definitivamente soccombente in controversie sulla validità o regolarità della delega;
- rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Le questioni applicative non risolte a livello locale devono essere esaminate a livello centrale tra la Direzione generale INPS e la struttura nazionale della CSE. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta salva, in caso di giusta causa, la possibilità di disdetta da parte di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/232: imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/232: accreditamento alla CSE dei contributi associativi trattenuti;
- GPA 11/232: rilevazione del debito verso la CSE.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/232, il cui eventuale saldo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.
Dati identificativi della CSE
La sede della CSE è indicata in via Piave, 61 - 00187 Roma.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono chiedere la trattenuta dei contributi associativi a favore della CSE i beneficiari di indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, efficacia e revoca
La trattenuta è subordinata al rilascio di una delega personale contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione, sottoscritta dal lavoratore e munita di timbro e firma del rappresentante dell’Organizzazione. La delega perde efficacia con il pagamento della prestazione; per prestazioni con domanda valida oltre un anno, la revoca o una nuova delega possono essere presentate entro il 20 ottobre dell’anno precedente.
Percentuali di contribuzione e codice CSE
La CSE ha comunicato le percentuali da trattenere: 3% sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati. Il codice identificativo della CSE è 3401.
Versamenti e elenchi nominativi
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CSE gli importi trattenuti entro il mese successivo al pagamento, trasmettendo anche gli elenchi dei beneficiari con dati anagrafici e importi trattenuti. Il pagamento avviene su conto corrente bancario indicato dalla CSE con successiva comunicazione del codice IBAN.
Costo del servizio e regime economico
La CSE corrisponde all’INPS il costo del servizio di riscossione, determinato in 0,54 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale del costo è comunicata con raccomandata A/R e la CSE può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Durata della convenzione e recesso
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. In caso di giusta causa, ciascuna parte può disdire con preavviso di almeno sei mesi.
Istruzioni contabili
Sono istituiti i conti GPA 25/232 per i contributi trattenuti, GPA 35/232 per l’accreditamento alla CSE e GPA 11/232 per il debito verso la CSE. I rimborsi spese per il servizio e la relativa IVA sono imputati ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025. Si rinvia inoltre alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992 per gli ulteriori aspetti contabili e procedurali.
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