Cassazione Civile, Ordinanza n. 01579/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di fallimento proposta da un creditore nei confronti di una società agricola organizzata in forma di s.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il tribunale aveva inizialmente escluso la fallibilità ritenendo che l'impresa fosse agricola, e quindi non soggetta a fallimento, poiché l'attività agrituristica svolta era connessa a quella agricola e, secondo il criterio del monte ore previsto dalla normativa regionale toscana allora richiamata, non prevalente. La corte d'appello, in sede di reclamo del creditore ex art. 22 l.fall., ha invece ritenuto che, alla luce delle modifiche normative sopravvenute e di una valutazione complessiva dei dati economici, il criterio regionale del monte ore non fosse più decisivo e che la prevalenza dell'attività agricola non risultasse provata, poiché i ricavi dell'attività agricola erano in gran parte inferiori a quelli dell'attività agrituristica. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di legge per avere la corte d'appello escluso la perdurante operatività del criterio del monte ore e per avere ritenuto che la valutazione della fallibilità dovesse compiersi alla data della decisione; 2) omessa motivazione e violazione di legge per non avere considerato che la disciplina statale del 2021 sarebbe stata solo ampliativa, non restrittiva, delle ipotesi di connessione tra attività agricola e agrituristica; 3) omessa motivazione e violazione delle norme costituzionali e legislative sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, sostenendo che la normativa regionale non potesse essere disapplicata e che il solo dato reddituale non bastasse; 4) omessa motivazione e violazione degli artt. 2135 c.c., 4 L. 96/2006 e 1 l.fall. per non avere valorizzato il carattere sproporzionato dei ricavi agrituristici rispetto a quelli agricoli, alla luce di precedenti della Cassazione che richiederebbero ricavi agrituristici esorbitanti o sproporzionati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che i presupposti della dichiarazione di fallimento vanno verificati al momento della decisione e non alla data della proposizione del ricorso, senza che la parte possa invocare diritti acquisiti rispetto a una legge regionale superata. Ha inoltre precisato che, nella materia della fallibilità dell'impresa agrituristica, i criteri regionali hanno solo funzione orientativa o interpretativa, mentre la verifica della natura agricola o commerciale dell'attività deve essere compiuta secondo criteri uniformi nazionali, alla luce dell'art. 2135 c.c. e della legge statale sull'agriturismo. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l'apparente veste di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, tanto più perché la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta ampia, coerente e superiore al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2135 c.c.
La connessione tra attività agricola e agrituristica e la prevalenza della prima vanno accertate in concreto, secondo criteri uniformi nazionali integrati dalla legge statale sull'agriturismo.
art. 1 l.fall.
L'assoggettabilità a fallimento dipende dalla natura dell'impresa e va verificata in concreto al momento della decisione.
art. 22 l.fall.
Il reclamo contro il decreto di rigetto ha effetto pienamente devolutivo e consente il riesame completo della res iudicanda.
art. 18 l.fall.
Il reclamo avverso la sentenza di fallimento ha effetto devolutivo e consente la deduzione di fatti nuovi idonei a incidere sui presupposti del fallimento.
art. 4, comma 2, L. 96/2006
La disciplina statale sull'agriturismo, integrata dalle previsioni regionali, è il parametro per valutare la connessione con l'attività agricola.
art. 68, comma 11, d.l. 73/2021
La soppressione del riferimento al tempo di lavoro non cristallizza in capo all'imprenditore un diritto a scegliere stabilmente il criterio del monte ore ai fini della verifica della prevalenza.
art. 11 Preleggi
Richiamato per escludere una lettura che attribuisca effetti retroattivi o diritti acquisiti non previsti dalla disciplina sopravvenuta.
art. 6, comma 3, L.R. Toscana 30/2003
La legge regionale può valere solo come criterio orientativo o integrativo, non come parametro esclusivo per la fallibilità.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è stata ritenuta esistente e ampiamente sufficiente, non apparente né mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza impugnata soddisfa il minimo costituzionale di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure dei ricorrenti non sono state articolate nei limiti del vizio motivazionale oggi sindacabile in cassazione.
art. 117 Cost.
La materia dell'agriturismo rientra nella legislazione concorrente: le Regioni possono dettare criteri integrativi, ma i principi fondamentali sono riservati alla legislazione nazionale.
art. 150, d.lgs. 5/2006
Disposizione transitoria ritenuta non utile a sostenere che i presupposti di fallibilità si cristallizzino alla data del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'assoggettabilità a fallimento di un'impresa agrituristica, la natura agricola o commerciale dell'attività deve essere valutata in concreto dal giudice sulla base di criteri uniformi nazionali, non sulla sola base dei parametri regionali.
- I criteri regionali previsti per qualificare la prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica hanno valore orientativo o integrativo e non impediscono al giudice di utilizzare anche altri elementi, come i ricavi, per accertare la reale natura dell'impresa.
- La verifica dei presupposti di fallibilità va compiuta con riferimento al momento della decisione e non resta cristallizzata alla data di proposizione del ricorso per fallimento.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere, sotto forma di denuncia di violazione di legge o di motivazione apparente, una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone le ragioni della decisione in modo chiaro e coerente; non è richiesto che confuti espressamente ogni singola argomentazione difensiva.
- Nel valutare la connessione tra attività agricola e agrituristica, non basta il mero dato formale del monte ore o della provenienza delle materie prime, potendo rilevare anche l'assetto complessivo dell'impresa e la redditività delle diverse attività.
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