Sentenza n. 1636/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Magda D’Amelio, Sentenza n. 439/2024 pubbl. il 10.07.2024 su ricorso RG n. 1512/2023, e conseguentemente, adempiere al pagamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nei seguenti termini “Accerta e dichiara il diritto di ALESSANDRO DIEGO MAURO di beneficiare del bonus cd. “carta docente” per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l’effetto Condanna il Ministero dell’Istruzione ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali, e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, L 107/2015; …”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva riconosciuto il diritto al bonus "carta docente" per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea n. 439/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all’erogazione di euro 500 per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali e secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accredito complessivo di euro 2.500, oltre interessi. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva integralmente adempiuto al giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto a quanto stabilito dalla sentenza oggetto di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale, poiché il ricorso era stato reso necessario dalla precedente mancata esecuzione del giudicato. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ferma la rifusione del contributo unificato ove versato. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di possibili profili di danno erariale connessi alle vicende esecutive.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento dell’Amministrazione nelle more del giudizio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Indicato nella sentenza del giudice ordinario quale disciplina delle modalità di erogazione del beneficio della carta docente.
art. 93 c.p.c.
Applicato per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Utilizzata come base parametrica per la liquidazione del compenso professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’Amministrazione al giudicato nelle more del processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’adempimento sopravvenuto rende non più attuale la domanda di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione se la sua precedente inerzia aveva reso necessario il ricorso.
- La marcata serialità delle controversie e le difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione materiale di numerosi titoli giudiziali possono essere considerate nella quantificazione delle spese di lite, senza escluderne la debenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →