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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 651/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le imputate impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Lecce (sezione distaccata di Taranto) che, in parziale riforma del primo grado, aveva loro inflitto la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione e euro 200,00 di multa ciascuna per il reato previsto dagli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 5) e 61, comma 1, n. 7) c.p. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore comune, articolava tre motivi principali: 1) inosservanza o errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione sulla responsabilità penale; 2) violazione dell'art. 168 c.p. e motivazione mancante/contraddittoria in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Reinhard Haidi; 3) che l'azione penale fosse improcedibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (che ha inciso sulla procedibilità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è risultato estinto per remissione di querela intervenuta in data 25 ottobre 2023, rassegnata dalla persona offesa (Pranzo Rosa) e accettata dalle imputate. La Corte ha richiamato la linea delle Sezioni Unite secondo cui la remissione di querela, intervenuta e ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità. Poiché il reato era divenuto procedibile a querela in seguito alla modifica dell'art. 624 c.p. operata dal d.lgs. 150/2022, la remissione ha estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Non essendo emersi elementi per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e le imputate sono state condannate al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorso di persone nel reato: la sentenza di merito aveva inquadrato la condotta delle imputate come concorso nel reato principale

  • art. 624 c.p.

    Reato originario di furto; il d.lgs. 150/2022 ha modificato la procedibilità, rendendo il reato procedibile a querela di parte, fatto che ha reso possibile l'estinzione con remissione di querela

  • art. 625, comma 1, n. 5) c.p.

    Circostanza aggravante specifica contestata in combinato con l'art. 624 c.p.; richiamata nella colpa contestata alle imputate

  • art. 61, comma 1, n. 7) c.p.

    Circostanze attenuanti o titolo di pena considerato nella determinazione della pena applicata in appello

  • d.lgs. 150/2022

    Ha modificato la procedibilità di talune fattispecie di reato (in particolare art. 624 c.p.), rendendo il reato in esame procedibile a querela e dunque estinguibile mediante remissione di querela

  • art. 152 c.p.

    Fondamento normativo dell'estinzione del reato per remissione di querela; applicato dalla Corte per dichiarare estinto il reato

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Norma relativa al proscioglimento; la Corte ha ritenuto che non emergessero elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129, comma 2, e quindi ha proceduto all'annullamento per estinzione

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Norma che consente di porre a carico degli imputati le spese del procedimento anche in caso di annullamento per estinzione del reato; applicata dalla Corte

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Principio interpretativo secondo cui la remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità

Massime di principio

  • Se la norma sopravvenuta rende un reato procedibile a querela, la remissione di querela accettata dalla persona offesa estingue il reato anche se è pendente un ricorso in Cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarne gli effetti e dichiarare l'estinzione.
  • La remissione di querela ritualmente formalizzata e accettata dalle imputate prevale su eventuali questioni di inammissibilità e comporta l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio, salvo che emergano elementi tali da giustificare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo è necessaria una formale dichiarazione della persona offesa e la sua accettazione da parte delle querelate; la documentazione va depositata e può essere valutata anche in Cassazione.
  • L'estinzione del reato non estingue automaticamente le eventuali pretese civili, che devono essere valutate separatamente salvo diversa disposizione; inoltre la decisione sull'estinzione non esclude che le spese processuali siano poste a carico degli imputati in conformità alle norme procedurali.
  • Quando sopravvengono modifiche legislative che incidono sulla procedibilità, è opportuno verificare tempestivamente l'effetto sulla causa e valutare strumenti processuali (es. remissione) che possano determinare l'estinzione del reato o modificare la strategia difensiva.

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