Cassazione Civile, Ordinanza n. 38347/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla notifica, eseguita a mezzo posta in Germania, di un verbale di accertamento di violazione degli artt. 7, comma 9, e 14 del codice della strada a una società avente sede in Germania. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’opposizione proposta dalla destinataria, reputando valida la notifica e considerando applicabile il termine decorrente dalla ricezione del plico. La società ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 142, comma 2, c.p.c. e dell’art. 10 Cost., sostenendo che, poiché la Germania non accetta notifiche postali dall’estero ma solo tramite Autorità Centrale, la notifica a mezzo posta sarebbe stata esclusa dalla legge; con il secondo ha censurato la qualificazione della notifica come nulla e sanabile, affermando che una notificazione compiuta con modalità non previste sarebbe inesistente e non sanabile; con il terzo ha dedotto la violazione della Convenzione di Strasburgo del 1977, dell’art. 201 c.d.s. e dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011, contestando che la mera ricezione dell’atto potesse equivalere a notifica perfezionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di notifica del verbale a soggetto dimorante in Germania, la notificazione eseguita a mezzo posta in violazione della riserva opposta dalla Germania alla Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia inesistente, ma nulla e quindi sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 2866 del 2021 e, in linea con l’orientamento già espresso da Cass. n. 22554 del 2018 e dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, ha affermato che la notifica presenta gli elementi essenziali della trasmissione da parte di un soggetto qualificato e della consegna/ricezione dell’atto, sicché la difformità dal modello legale integra nullità e non inesistenza. Poiché il verbale era stato consegnato il 27.9.2010 e l’opposizione era stata proposta solo il 6.9.2011, è rimasta ferma la dichiarazione di tardività dell’opposizione. Le spese sono state compensate per giusti motivi, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 2, c.p.c.
La notifica a mezzo posta all’estero è ammessa solo nei casi in cui non sia possibile eseguire la notifica secondo le convenzioni internazionali; nel caso esaminato la Corte, richiamando i precedenti, ha escluso che la violazione della convenzione rendesse la notifica inesistente, qualificandola invece come nulla e sanabile.
art. 10 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro di prevalenza delle norme sovranazionali; la Corte non ne ricava un divieto assoluto di sanatoria, perché applica i principi interni sulla nullità della notificazione.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ossia se il destinatario ha ricevuto l’atto.
art. 160 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 156, comma 3, c.p.c. per affermare che la violazione delle regole sulla notificazione comporta nullità, non inesistenza, quando siano presenti gli elementi essenziali dell’atto notificatorio.
art. 201, comma 1, codice della strada
Norma richiamata per il termine e le modalità di notificazione del verbale di accertamento; la Corte non ne afferma un’autonoma interpretazione contrastante con la validità della notifica ricevuta dal destinatario.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il verbale debba essere notificato e non soltanto ricevuto; la Corte ritiene comunque perfezionato il procedimento in presenza della ricezione dell’atto, secondo il criterio del raggiungimento dello scopo.
art. 7, comma 9, codice della strada
Norma sostanziale oggetto del verbale di accertamento contestato.
art. 14 codice della strada
Norma sostanziale oggetto del verbale di accertamento contestato.
Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977
La Corte afferma che, quanto alla Germania, la notifica a mezzo posta in violazione della riserva espressa da tale Stato integra una nullità della notificazione secondo il diritto italiano, non un’inesistenza.
Convenzione dell'Aja del 1965
Richiamata per analogia con precedenti di legittimità in cui la scelta dello Stato di escludere la notifica postale all’estero non comporta inesistenza della notificazione ma nullità sanabile.
art. 11, comma 2, Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977
Norma richiamata nel terzo motivo; la Corte non le attribuisce un effetto diverso da quello già ricostruito alla luce dei principi interni sulla nullità della notificazione.
Massime di principio
- La notificazione eseguita all’estero in forma non conforme alle limitazioni derivanti da una convenzione internazionale ratificata dallo Stato di destinazione non è per ciò solo inesistente: se l’atto è comunque trasmesso da un soggetto qualificato e perviene al destinatario, la difformità dal modello legale integra normalmente nullità.
- Ai fini della distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, sono essenziali l’attività di trasmissione compiuta da un soggetto abilitato e la fase di consegna o comunque il raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento; la mancanza di tali elementi soltanto determina inesistenza.
- La nullità della notificazione è sanata quando l’atto raggiunge il suo scopo, e la ricezione effettiva del verbale da parte del destinatario è circostanza idonea a fondare tale sanatoria.
- In sede di legittimità non sono esaminabili censure nuove introdotte solo con la memoria, né è possibile rimettere in discussione un accertamento di fatto del giudice di merito se non specificamente e tempestivamente censurato.
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