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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24167/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado su opposizione a verbali per eccesso di velocità rilevati con dispositivo "Velocar Red Speed Evo L2". La ricorrente deduceva violazioni procedurali (produzioni in appello, preclusioni), vizi di merito relativi alla classificazione della strada e all'applicabilità e visibilità della segnaletica e del dispositivo (rilevanza dell'art. 25, comma 2 L. n.120/2010; art.4 D.L.121/2002; adeguamento alla normativa tecnica), nonché omesso esame di elementi decisivi (natura dell'incrocio di Via Cesarina e obblighi di ripetizione del segnale). Il Comune ha proposto ricorso incidentale con questioni interpretative sull'applicabilità dell'art.25 L.120/2010 prima dell'emanazione del decreto ministeriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da Gilda Falappa sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto i motivi della ricorrente in gran parte inammissibili per carenza di specificità e per tentativo di sindacare il merito (valutazione della CTU, valutazione di fatto del giudice di merito), e ha respinto le censure del Comune ritenendole non fondate. In particolare: la Corte ha sottolineato l'assenza di ragionevole specificazione dei profili di diritto nel ricorso per cassazione; ha confermato che il giudice di merito ha correttamente valutato la CTU e le risultanze probatorie; ha condiviso la qualificazione dell'accesso di Via Cesarina come accesso/strada privata (non soggetto a obbligo di ripetizione del segnale come se fosse intersezione pubblica) e ha ritenuto applicabile la prescrizione di distanza minima prevista dall'art.25 L.120/2010 senza richiedere l'attesa del decreto ministeriale per la sua efficacia immediata. Spese compensate; dichiarazione ex art.13 co.1-quater d.P.R.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2 L. n. 120/2010

    che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità

    La Corte ha ritenuto la prescrizione della distanza minima immediatamente applicabile anche prima del decreto ministeriale attuativo; la disposizione mira a prevenire brusche decelerazioni e costituisce criterio operativo per la collocazione dei dispositivi

  • art. 4 D.L. n. 121/2002 (conv. L. n. 168/2002)

    Il potere prefettizio di individuare le strade idonee ad ospitare apparecchi automatici riguarda l'inclusione delle strade in base alla loro classificazione; il controllo sulla legittimità di tale inclusione è limitato e va valutato con riferimento alla classificazione e all'epoca di costruzione/adeguamento del tratto

  • art. 142 Codice della Strada (commi 6-bis e 7/8)

    Stabilisce regole sulla segnalazione e informazione della presenza di dispositivi di rilevamento: la segnalazione deve garantire la finalità informativa nei confronti degli utenti; la valutazione della sufficienza della segnaletica è di merito

  • art. 22 C.d.S. e art. 44 Regolamento di esecuzione del C.d.S.

    Distinzione tra "accesso" (es. immissione da strada privata) e "immissione/intersezione" rilevante ai fini dell'obbligo di ripetizione della segnaletica; la natura privata di una strada può escludere l'effetto di intersezione pubblico

  • art. 104 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

    I segnali devono essere ripetuti dopo le intersezioni pubbliche; se un accesso è qualificato come privato/non rilevante come intersezione pubblica, non opera l'obbligo di ripetizione del segnale

  • D.M. 5.11.2001 n. 6792

    Le prescrizioni tecniche del decreto si applicano soprattutto ai nuovi tronchi stradali o agli adeguamenti; strade di costruzione anteriore e non soggette ad adeguamento non sono necessariamente ricondotte ai requisiti tecnici del decreto

  • D.Lgs. n. 150/2011 (art. 7 e richiamo al rito del lavoro)

    Le controversie in materia di opposizione a verbali di accertamento rientrano nel rito del lavoro; tuttavia le censure in cassazione devono rispettare i requisiti di specificità e riferibilità all'art. 360 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Limita i motivi di cassazione alle ipotesi tassative; la Corte ha rigettato motivi generici o prive di specificità riconducibile all'art.360

  • art. 79, comma 3 D.P.R. n. 495/1992

    Richiamato in connessione alla normativa sulla segnaletica e alla necessità di adeguata informazione dell'utenza; la valutazione dell'adeguatezza è di merito

  • D.M. 15 agosto 2007 (D.L. n. 117/2007) e art. 2-3

    Norme tecniche richiamate dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto le censure inerenti tali disposizioni inammissibili o sindacabili solo se specificamente contestate in merito

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Disposizione richiamata per la dichiarazione prevista; la Corte ha dichiarato sussistenza ai fini di legge

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente riferibili alle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; deduzioni generiche o sindacati del merito sono inammissibili
  • Le censure sulla consulenza tecnica d'ufficio vanno formulate e documentate nel processo di merito; contestazioni nuove in sede di legittimità che si risolvono in sindacato di merito sono rigettate
  • La prescrizione di distanza minima prevista dall'art. 25 L. n. 120/2010 può essere ritenuta immediatamente applicabile e non subordinata all'emanazione del decreto ministeriale attuativo
  • La qualificazione dell'accesso/intersezione (strada privata vs intersezione pubblica) è determinante per l'obbligo di ripetizione della segnaletica e per l'applicabilità delle regole sui dispositivi di rilevamento; tale qualificazione è questione di fatto di merito
  • La valutazione dell'adeguatezza della segnaletica e della visibilità del dispositivo è essenzialmente di merito: la Corte di legittimità verifica la correttezza del percorso logico-giuridico ma non riforma valutazioni probatorie senza specifici (e ammissibili) vizî di diritto
  • Prodotti o documenti introdotti in appello possono essere considerati dal giudice di merito se acquisibili e pertinenti; tuttavia le parti devono tempestivamente eccepire preclusioni e decadenze e specificarle per poterle far valere

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