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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24169/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Valeriani Giuseppina aveva impugnato il testamento olografo della madre Natalìa Danieli chiedendone l'accertamento di falsità o l'annullamento per incapacità naturale della testatrice e in subordine la riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione della sua quota di riserva. In appello contestava inoltre la stima e la qualificazione di taluni cespiti immobiliari e la non ammissione di documenti prodotti in grado d'appello volti a ricostruire l'asse ereditario (in particolare per far emergere ulteriori cespiti mobiliari). I resistenti avevano proposto appello incidentale e controricorso, chiedendo tra l'altro la reintegrazione del coniuge pretermesso e contestando la qualificazione dei legati dei nipoti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi all'autenticità del testamento e all'incapacità della testatrice (confermando che la valutazione delle risultanze mediche e cliniche è questione di merito e che l'onere di provare l'incapacità al momento della redazione del testamento grava su chi ne chiede l'annullamento). Ha inoltre ritenuto insindacabile in questa sede la valutazione sulla destinazione e valutazione degli immobili. Tuttavia ha accolto il terzo motivo relativo all'inammissibilità documentale: la Corte ha rilevato l'applicabilità, ratione temporis, del testo di cui all'art. 345 c.p.c. introdotto dall'art. 46 della L. n. 69/2009 al giudizio d'appello pendente e ha ritenuto che i documenti prodotti in appello, essendo diretti a ricostruire il relictum (inserendo cespiti mobiliari nella massa ereditaria), dovevano essere valutati e, se necessari, ammessi. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame (anche sulle conseguenze della eventuale ammissione dei documenti e sulla ricalcolazione delle quote di legittima). Il ricorso incidentale è stato rigettato. La decisione ha altresì disposto questioni relative alle spese e al possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 591 c.c.

    Norma richiamata in relazione all'incapacità naturale: la Corte conferma che, se non è provata incapacità permanente, l'onere di provare l'incapacità al momento della formazione del testamento è a carico di chi chiede l'annullamento

  • art. 602 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione dell'autenticità del testamento: la valutazione dell'autenticità è questione di fatto e di merito, non sindacabile in Cassazione se sorretta da motivazione di merito

  • art. 345 c.p.c.

    testo introdotto dall'art. 46 della L. n. 69/2009

    La Corte ha ritenuto applicabile il testo novellato ratione temporis ai giudizi pendenti al 4/7/2009: i documenti prodotti in appello volti a ricostruire il relictum dovevano essere valutati e, se indispensabili per la decisione, ammessi

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: la Corte ricorda che non è consentito riequarare le valutazioni di merito salvo che non sussista violazione di legge (n.3) o omesso esame di fatto decisivo (n.5), non ravvisati nei motivi rigettati

  • art. 873 c.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione catastale e destinazione d'uso degli immobili: la Corte ha ritenuto che la stima e le potenzialità edificatorie rientrano nella valutazione di merito

  • art. 457, 459, 556, 557, 737, 2697 c.c.

    Richiamate varie norme sul testamento, prova e onere probatorio: la Corte ha applicato i principi della prova e della qualificazione delle azioni (es. azione di riduzione)

  • artt. 115, 329, 346 c.p.c.

    Norme processuali richiamate in tema di ammissione documentale e valutazione delle prove in sede di merito

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dar atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 58 L. n. 69/2009

    Richiamato per stabilire l'ambito di applicazione temporale della modifica normativa all'art. 345 c.p.c. ai giudizi pendenti

Massime di principio

  • La valutazione dell'autenticità del testamento e della capacità di intendere e di volere è sostanzialmente di merito; in Cassazione è difficile rimettere in discussione tale valutazione salvo vizi di diritto o omesso esame di fatti decisivi.
  • L'onere di provare l'incapacità naturale al momento della redazione del testamento grava su chi chiede l'annullamento; la mera presenza di certificati medici non è sufficiente se non emerge una prova idonea e coerente dello stato all'epoca dell'atto.
  • La qualificazione e la stima dei cespiti immobiliari (destinazione d'uso, edificabilità, potenzialità) rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente o contraddittoria.
  • Per i documenti nuovi prodotti in appello vale la disciplina dell'art. 345 c.p.c.; se i documenti sono strumentali alla ricostruzione del relictum e indispensabili per la decisione (es. per includere donazioni/cespiti non considerati), il giudice d'appello deve valutare la loro ammissibilità secondo il testo applicabile ratione temporis.
  • L'azione corretta del legittimario pretermesso è l'azione di riduzione per reintegrare la quota di riserva; la petitio hereditatis non si realizza automaticamente con la morte del de cuius.
  • L'istituito nella quota disponibile che riceve beni di valore inferiore non ha azione di riduzione per colmare il divario; la tutela, se esiste, è l'azione di rescissione per lesione (salvo che non siano sussistenti i relativi presupposti e che tale azione sia proposta).
  • In sede di impugnazione è importante valutare tempestivamente e con precisione gli elementi documentali atti a ricostruire l'asse: documenti pertinenti alla massa ereditaria possono essere decisivi e, se non prodotti in primo grado per causa non imputabile, possono essere ammessi in appello secondo la disciplina vigente.

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