Cassazione Civile, Sentenza n. 24168/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dei verbali per eccesso di velocità (art. 142 CdS) commessi tra 6.7.2016 e 4.8.2016. Il ricorrente censurava: insufficiente segnalazione dell'apparecchio di controllo e mancato rispetto della distanza prevista dall'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010; illegittima qualificazione/ubicazione dell'impianto (strada qualificata tipo C anziché F); scarsa visibilità del dispositivo; nullità dei verbali per vizi formali. In Cassazione ha formulato motivi processuali (preclusioni e produzioni documentali), sostanziali (violazioni di norme tecniche e regolamentari relative alla segnaletica e alla natura delle intersezioni, uso pubblico di una via privata) e vizi di motivazione. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sull'applicabilità e portata dell'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 e su questioni di classificazione stradale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto da Leonardo Guerro sia il ricorso incidentale del Comune di Filottrano. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorrente (difetto di specificità dei motivi di cassazione, sindacato di merito sulle allegazioni alla CTU non sollevate in tempo, genericità delle censure sulla segnaletica e sulla visibilità dell'apparecchio). Quanto al Comune, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'inciso dell'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 (distanza minima di 1 km fuori dai centri abitati) ha efficacia immediata e non era subordinato all'emanazione del regolamento tecnico; ha confermato altresì la necessità, per la ripetizione del segnale, che sussista un'effettiva intersezione qualificabile come tale (e non un semplice accesso privato). Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
L. n. 120/2010, art. 25, comma 2
"che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità"
La Corte ha ritenuto che l'inciso abbia efficacia immediata e costituisca prescrizione precettiva applicabile anche prima del regolamento attuativo: la distanza minima di 1 km va rispettata come criterio operativo volto a prevenire brusche decelerazioni.
D.L. n. 121/2002, art. 4
Rilevata la competenza prefettizia nel disciplinare le strade sulle quali possono essere installati sistemi automatici; la Corte ha confermato i limiti al sindacato giudiziario sulla valutazione prefettizia della classificazione stradale salvo evidenza di illegittimità manifesta.
D.M. 5.11.2001, n. 6792
Le prescrizioni tecniche del D.M. si applicano per nuove costruzioni o adeguamenti; non possono essere automaticamente retroattive a manufatti realizzati molto prima della loro entrata in vigore.
D.M. 15.8.2007, artt. 2 e 3
Le indicazioni tecniche sul preavviso e sulla ripetizione del segnale vanno valutate in relazione allo stato dei luoghi; tuttavia la Corte ha escluso il sindacato di merito in Cassazione quando le contestazioni tecniche non erano specificamente e tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), art. 142 (e comma 6-bis)
La segnalazione deve rendere visibile la presenza dell'impianto nei pressi della sede stradale; la Corte ha sottolineato che la visibilità rileva quanto alla segnaletica preventiva, non alla mera visibilità fisica dell'apparecchio.
D.P.R. n. 495/1992, art. 79, comma 3
Riferimento normativo usato in combinato con l'art. 142 per definire obblighi di segnalazione; la Corte non ha ritenuto colpita la decisione per contrasto con tale previsione.
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, art. 104
Ai fini della ripetizione dei segnali, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione; la Corte ha ricordato che la limitazione imposta da un segnale precedente all'intersezione viene meno dopo l'incrocio se non ribadita.
Codice di procedura civile, artt. 360, 366, 369 c.p.c.
La Corte ha applicato rigorosamente i requisiti di specificità dei motivi di cassazione (art. 360) e le regole di autosufficienza e indicazione del materiale processuale (artt. 366, 369): motivi generici o sindacati di merito non sono ammissibili.
D.Lgs. n. 150/2011, art. 7, comma 7
Richiamato nel contesto delle censure procedurali; la Corte ha ritenuto le doglianze non conformi ai requisiti di specificità e pertinenza.
Massime di principio
- La prescrizione contenuta nell'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 (distanza minima di 1 km fuori dai centri abitati) può essere considerata immediatamente applicabile come criterio precettivo, finalizzato a evitare brusche decelerazioni; non sempre la sua efficacia dipende dal regolamento attuativo.
- Per la ripetizione del segnale di limite di velocità dopo un'intersezione, occorre che quella convergenza sia qualificabile come intersezione pubblica o comunque come punto che annulla la prescrizione precedente; un semplice accesso privato che non sia stato reso pubblico non comporta automaticamente l'obbligo di ripetizione del segnale.
- La legittimità della classificazione stradale disposta da atti prefettizi o provinciali trova limiti al sindacato del giudice ordinario: il merito amministrativo non è rivedibile in Cassazione se non in presenza di manifesta illegittimità.
- In sede di Cassazione non è consentito un sindacato di merito sulla CTU o sulla valutazione fattuale se le critiche non sono state adeguatamente sollevate e documentate nei gradi di merito: le censure devono essere specifiche e autosufficienti.
- La norma sulla segnaletica mira alla visibilità del segnale preventivo piuttosto che alla visibilità dell'apparecchio; quindi le doglianze sulla "scarsa visibilità" dell'autovelox devono essere calibrate rispetto alla effettiva segnalazione a favore degli utenti.
- I motivi di cassazione devono rispettare i requisiti di chiarezza, specificità e riferibilità agli artt. di cui all'art. 360 c.p.c.; altrimenti sono inammissibili.
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