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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24188/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti agirono per ottenere la cessazione di immissioni intollerabili provenienti dal locale "Bar Tommasi" (gestito da Lumafix s.r.l.) e il risarcimento dei danni, nonché il rispetto di una clausola del regolamento condominiale (art. 4-bis) che vietava attività notturne e imponeva chiusura alle ore 22. In primo grado il Tribunale accolse le domande e impose obblighi di non fare (divieto di certi eventi, chiusura vetrine, divieto di mescita/consumo esterno) con penale di Euro 500/giorno. In appello Lumafix e Masselli dedussero, tra l'altro, la mancata legittimazione passiva di Masselli e/o la nullità/invalidità di alcune prove e documenti, e la Corte d'appello rideterminò le spese, ritenne Masselli privo di legittimazione passiva (essendo "allo stato non più proprietario") e dichiarò la non opponibilità della clausola regolamentare; i ricorrenti impugnarono in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto tre dei quattro motivi di ricorso (primo, secondo e quarto) e rigettato il terzo. In particolare: (1) ha ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la legittimazione passiva di Luigi Masselli: il proprietario del fondo da cui provengono le immissioni può essere parte necessaria nella domanda ex art. 844 c.c. e può essere ritenuto responsabile anche se l'attività molesta sia esercitata dal conduttore, altresì la vendita dell'immobile durante il processo non toglie la rilevanza della legittimazione passiva originaria; (2) ha censurato la rideterminazione delle spese di lite da parte della Corte d'appello ritenendo che le spese per consulenza tecnica di parte dovevano essere rimborsate se adeguatamente provate e non escluse per presunta tardività della documentazione; (3) ha accolto la censura sulla condanna generica al risarcimento (art. 278 c.p.c.), affermando che la domanda generica è ammissibile purché l'illegittimità della condotta e, in via sommaria e probabilistica, l'esistenza del danno siano provate; (4) ha invece rigettato il motivo relativo alla validità della clausola condominiale (art. 4-bis) poiché la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto la clausola nulla per difetto di unanimità e dunque il giudice poteva rilevarne la nullità anche incidentemente. Conseguentemente la sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; la vicenda favoreggia complessivamente i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    Regola le immissioni tra fondi: la Corte ricorda che l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. è di natura reale e può valere anche nei confronti del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni nonostante siano materialmente causate dal conduttore; il proprietario può essere legittimato passivo se vi è prospettazione di sua colpa o conoscenza della destinazione molesta.

  • art. 2043 c.c.

    Principio generale di responsabilità aquiliana: la domanda risarcitoria per danni derivanti da immissioni può fondarsi anche su responsabilità extracontrattuale; la Corte precisa che la prova dell'illecito e della sua probabilità dannosa è necessaria anche per la condanna generica.

  • art. 278 c.p.c.

    Consente la condanna generica al risarcimento: la Corte chiarisce che tale condanna è ammissibile purché nel giudizio sommario si accerti l'illiceità e, con valutazione probabilistica, la sussistenza del danno; non è richiesto dettaglio puntuale delle singole voci di danno in primo grado.

  • art. 111 c.p.c.

    Disciplina gli effetti della sentenza contro l'alienante sul successore a titolo particolare; la Corte osserva che la vendita dell'immobile avvenuta nel corso del processo non trasferisce automaticamente all'acquirente l'obbligo di risarcire i danni pregressi, ma per le azioni reali (ex art. 844) il processo prosegue e può avere effetto anche sul successore.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente al giudice di escludere dalla liquidazione delle spese le voci ritenute eccessive o superflue; la Corte ricorda che la condanna al rimborso delle spese per consulenza tecnica presuppone prova dell'effettività della spesa e non può essere esclusa per mere preclusioni procedurali sui documenti.

  • art. 1108 c.c.

    Imponendo l'unanimità per approvazione di clausole che costituiscono servitù: la Corte conferma che modifiche regolamentari che incidono come servitù reciproche richiedono consenso unanime dei condomini.

  • art. 1421 c.c.

    Riguarda la nullità delle clausole: la Corte sottolinea che il giudice può rilevare la nullità di una clausola regolamentare che costituisca servitù contratto senza il consenso richiesto.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Procedura sommaria per le immissioni: la domanda era stata proposta con rito sommario ex art. 702-bis; la Corte ricorda che nell'ambito di questo rito è possibile ottenere condanna inibitoria e condanna generica al risarcimento se provati sommariamente i presupposti.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che ha consentito la decisione in camera di consiglio con motivazioni del P.M. depositate; rilevata come base procedurale per il trattamento del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Il proprietario del fondo da cui provengono immissioni può essere chiamato in giudizio (legittimazione passiva) anche se le immissioni sono materialmente causate dal conduttore: l'azione ex art. 844 c.c. è di natura reale e può coinvolgere il locatore qualora dalla domanda emerga la sua responsabilità o omissione.
  • La vendita dell'immobile durante il processo non estingue automaticamente la legittimazione passiva formatasi anteriormente: nelle controversie relative a diritti reali la causa prosegue e può avere efficacia nei confronti del successore a titolo particolare.
  • Le clausole regolamentari che introducono limiti alle proprietà esclusive e configurano servitù reciproche richiedono unanimità per la loro validità e, in mancanza, possono essere dichiarate nulle; la nullità può essere rilevata anche dal giudice incidentalmente nel processo.
  • La condanna generica al risarcimento (art. 278 c.p.c.) è ammissibile: occorre che nel giudizio sommario sia accertata l'illegittimità della condotta e, con valutazione probabilistica, l'esistenza e la portata probabile del danno; la quantificazione dettagliata rimane per il giudizio di liquidazione.
  • Le spese per consulenza tecnica di parte sono rimborsabili se la loro effettività è provata; il giudice non può escluderle automaticamente per questioni di tempistica documentale se risulta che la spesa è stata assunta.
  • Quando la domanda ha ad oggetto il rispetto di limiti contrattuali del regolamento condominiale, il proprietario dell'unità gravata è litisconsorte necessario: il giudice deve valutare la posizione di tutti i soggetti direttamente interessati dai vincoli reali.

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