Cassazione Penale, Sentenza n. 7196/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Direzione dell'istituto e l'Amministrazione hanno negato al detenuto l'accesso a specifici canali televisivi ulteriori rispetto a quelli resi disponibili dall'istituto in base alla circolare DAP del 2/10/2017. Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto ordinando l'accesso a canali quali Focus (canale 35), Mediaset (canale 20), TV8 e TV9, ritenendo che per tali canali non v'erano ragioni di sicurezza idonee a giustificare il diniego. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 35-bis ord. pen. e richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità a sostegno della propria esclusiva competenza discrezionale nella gestione dell'offerta televisiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che avevano ordinato la fruizione dei canali per il detenuto. La Corte ha ritenuto che, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, la riduzione dell'offerta televisiva così come praticata dall'Amministrazione non integrava un pregiudizio concreto e attuale alla posizione di diritto del detenuto, essendo assicurato l'accesso ai principali canali di diffusione nazionale e non risultando che i canali negati veicolassero comunicazioni pericolose
Norme richiamate
art. 35-bis Ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis mira a tutelare un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal detenuto in conseguenza di atti amministrativi lesivi di una sua posizione di diritto soggettivo, non un mero interesse alla corretta esecuzione della pena
art. 69, comma 6, lett. b) Ord. pen.
Norma procedurale richiamata quale riferimento al rimedio esperibile dinanzi al magistrato di sorveglianza per atti dell'Amministrazione
art. 41-bis Ord. pen.
Regime detentivo speciale che giustifica misure più restrittive per ragioni di sicurezza; tuttavia tali misure devono comunque essere verificate rispetto alla loro incidenza effettiva sui diritti del detenuto
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Documento amministrativo che disciplina l'offerta minima di canali televisivi nelle strutture penitenziarie; nella fattispecie giustifica la scelta di assicurare l'accesso a RAI e a specifiche emittenti private come modalità organizzativa
Cass. Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017 (Costa)
Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa
Principio secondo il quale il diritto reclamato dal detenuto può consistere nella proiezione di un diritto personale intangibile e che il reclamo giurisdizionale tutela pregiudizi concreti e attuali
Cass. Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021 (Gallico) e Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020 (Mandalà)
Sez. 1, n. 28258/2021; Sez. 1, n. 23533/2020
Precedenti che affermano come la limitazione ad alcuni canali televisivi non incida necessariamente sul diritto all'informazione del detenuto quando è assicurato l'accesso ai canali di maggiore diffusione nazionale
Massime di principio
- Il sindacato giurisdizionale ex art. 35-bis verifica l'esistenza di un pregiudizio concreto e attuale a una posizione di diritto soggettivo del detenuto, non la semplice discrepanza rispetto a preferenze individuali o a modalità organizzative dell'amministrazione
- La limitazione dell'offerta televisiva è ammissibile se l'amministrazione assicura l'accesso ai principali canali di diffusione nazionale e non sussistono elementi concreti che dimostrino che i canali negati veicolino comunicazioni idonee a compromettere la sicurezza
- Per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis le restrizioni possono essere più ampie, ma devono comunque poggiare su specifiche ragioni di sicurezza riferibili ai singoli canali o contenuti
- L'Amministrazione dovrebbe documentare le ragioni di sicurezza per ciascun canale escluso, indicando come il contenuto concretamente possa essere usato per inviare messaggi o interferire con l'ordine
- Nel reclamo del detenuto, la prova dell'effettivo pregiudizio si ottiene mostrando che l'offerta garantita non assicura l'effettivo esercizio del diritto all'informazione o che i canali negati non costituiscono meri beni di intrattenimento ma veicoli indispensabili di informazione non altrimenti accessibile
- La Cassazione può annullare senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede nuove istruttorie o accertamenti di fatto
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