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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8022/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva rigettato l'appello della ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Cremona. Oggetto principale: la domanda revocatoria proposta da Bulaxie S.r.l. nei confronti di Vida in relazione a un atto di compravendita con cui Barbieri Luciano (intimato) aveva alienato immobili a favore della ricorrente. Vida deduceva che il prezzo della compravendita fosse stato destinato al pagamento di debiti scaduti di Barbieri (esenzione prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c.), eccezione che – secondo la ricorrente – era stata erroneamente qualificata dalla corte territoriale come eccezione in senso stretto e quindi dichiarata tardiva e preclusa se proposta oltre i termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. Altri motivi contestavano la qualifica di "consumatore" attribuita a Barbieri, la qualifica del debito come non scaduto e la valutazione della prova testimoniale e documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento di legittimità secondo cui l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c. (adempimento di un debito scaduto mediante impiego del prezzo) integra un'eccezione in senso stretto: deve essere allegata e provata dal convenuto e non è rilevabile d'ufficio, pertanto è soggetta ai termini di proposizione processuale (artt. 166 e 167 c.p.c.). La Corte ha inoltre confermato la valutazione di merito secondo cui non risultava provato che il debito di Barbieri fosse totalmente scaduto e integralmente estinto con la somma ricevuta dalla ricorrente. I motivi relativi alla qualificazione di Barbieri come consumatore e alla valutazione della prova sono stati ritenuti, in gran parte, come questioni di fatto o di merito non sindacabili in sede di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente (liquidate in euro 6.000,00 compensi, oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 2901, comma 3, cod. civ.

    L'esenzione dall'azione revocatoria per l'adempimento di un debito scaduto è qualificata come eccezione in senso stretto: deve essere allegata e provata dal convenuto e non è rilevabile d'ufficio; pertanto soggetta a decadenze processuali se non tempestivamente proposta.

  • artt. 166 e 167 cod. proc. civ.

    Termini per la proposizione di difese ed eccezioni: l'eccezione di esenzione ex art. 2901(3) deve essere proposta nei termini previsti e la mancata proposizione nei termini può comportare la decadenza.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione: i profili dedotti dalla ricorrente sono stati valutati nei limiti di ammissibilità e compatibilità con il sindacato di legittimità (divieto di riesame del merito/fatti).

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Riguarda l'attività probatoria e l'onere di provare le proprie allegazioni; utilizzata dalla ricorrente per sostenere vizio di procedura/extrapetizione ma la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma sulla produzione documentale; la Corte ha ricordato che l'omesso esame di documenti prodotti a sostegno di un'eccezione preclusa non determina vizio quando quell'eccezione era tardiva.

  • art. 125-quater TUB

    Citata dalla ricorrente in relazione a tutele del consumatore (recesso/forma della comunicazione); la Corte ha ritenuto che la questione della applicabilità dipende dalla qualificazione del soggetto come consumatore, questione di fatto non riesaminabile in Cassazione.

  • art. 1845 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in punto di rapporti bancari/affidamenti; la Corte non ha modificato la valutazione di merito sulla scadenzazione del debito per mancanza di prova.

  • art. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Norme sul regolamento delle spese di lite: la Cassazione ha confermato che il regolamento è discrezionale in sede di merito, salvo i limiti di legge, e che la ricorrente non ha dimostrato l'errore nella determinazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato e gli 'importi ulteriori' dovuti; la Corte ha dato atto della presenza dei presupposti del pagamento aggiuntivo, confermando l'orientamento di legittimità.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al divieto di rinnovare il giudizio in Cassazione in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione delle divergenze fra motivazioni di fatto; la Corte ha ritenuto la censura violativa di tale disposizione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. S.U. n. 1099/1998, n. 15661/2005, n. 10531/2013, n. 16793/2015 e successivi)

    Principi consolidati richiamati: la distinzione tra eccezioni in senso lato (rilevabili d'ufficio) e in senso stretto (soggette a decadenze e all'onere di allegazione/prova della parte), con applicazione specifica all'art. 2901(3) c.c.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'azione revocatoria per adempimento di debito scaduto (art. 2901(3) c.c.) va considerata eccezione in senso stretto: chi la invoca deve allegarla e provare la destinazione del prezzo al pagamento di debiti scaduti e deve rispettare i termini processuali per proporre l'eccezione (artt. 166 e 167 c.p.c.).
  • Se si intende opporre l'eccezione di cui all'art. 2901(3), va prodotta e provata tempestivamente (meglio in prima istanza o non oltre i termini per le eccezioni), poiché il giudice non può rilevarla d'ufficio.
  • Le questioni relative alla qualificazione soggettiva delle parti (es. consumatore vs imprenditore) e alla valutazione della prova sono principalmente questioni di fatto/merito: in Cassazione non sono sindacabili se non per vizio di diritto delimitato e motivato.
  • Per dimostrare che il prezzo è stato destinato al pagamento di debiti scaduti occorrono documenti e prove dirette (comunicazioni bancarie, quietanze, prove di estinzione), da depositare già in primo grado; l'assenza di tale prova rende in genere infondata l'eccezione.
  • La revoca dell'affidamento bancario (o la richiesta di rientro) può rendere il debito esigibile, ma è necessario provare la data e gli effetti giuridici di tali atti; la semplice contestazione verbale, senza documentazione, è debole probatoriamente.
  • In fase di appello il giudice può ricondurre il rapporto a diversa qualificazione giuridica (es. qualificare diversamente la natura del rapporto) purché non introduca nuovi fatti o decida su questioni non dedotte dalle parti; il sindacato in Cassazione è limitato al diritto.
  • Sul regolamento delle spese di lite il giudice di merito ha ampia discrezionalità; impugnazioni in Cassazione devono dimostrare un vizio di diritto nella valutazione della soccombenza o nell'esercizio della discrezionalità.

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