Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria in pendenza della delibazione della istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Trento aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla sospensione; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione e errata applicazione degli artt. 660, 678 cod. proc. pen. e dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., sostenendo che tale norme (e la consolidata giurisprudenza) attribuiscono al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale anche in via cautelare per tutte le vicende concernenti l'esecuzione della pena, compresa la sospensione cautelare della pena pecuniaria quando sia pendente l'istanza di affidamento in prova e ricorrano disagiate condizioni economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 47, comma 12, Ord. pen., unitamente all'art. 678 cod. proc. pen., attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a decidere sull'estinzione della pena pecuniaria in caso di esito positivo dell'affidamento in prova e che tale potere può essere anticipato mediante provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria. La Corte ha censurato il Tribunale di sorveglianza di Trento per essersi dichiarato incompetente e per non aver valutato i presupposti della sospensione, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo giudizio conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
Attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza a dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, quando l'affidamento in prova abbia esito positivo e l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche; tale potere è suscettibile di anticipazione cautelare mediante sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Conferma e specifica, nella parte relativa alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, la competenza del tribunale di sorveglianza a conoscere della domanda relativa alle conseguenze esecutive (anche pecuniarie) connesse all'affidamento in prova.
art. 660, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa; nel contesto della sentenza è stata richiamata quale riferimento procedurale ma la Corte ha posto centrale l'interpretazione combinata di art. 47 Ord. pen. e art. 678 c.p.p. per attribuire la competenza funzionale e la possibilità di misure cautelari al tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- Quando è pendente un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e la pena pecuniaria è stata inflitta congiuntamente alla pena detentiva, il tribunale di sorveglianza ha competenza funzionale anche per le questioni relative all'esecuzione della pena pecuniaria, inclusa la valutazione dell'estinzione prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. pen.
- Il potere di dichiarare l'estinzione della pena pecuniaria (per condizioni economiche disagiate in caso di esito favorevole dell'affidamento) può essere anticipato mediante un provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, e tale provvedimento deve essere deciso dal medesimo giudice che sarà chiamato a decidere nel merito (tribunale di sorveglianza).
- In fase interlocutoria e preventiva il giudice di sorveglianza deve effettuare una valutazione prognostica: verificare sia i presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova sia la sussistenza delle disagiate condizioni economiche che giustificherebbero l'estinzione della pena pecuniaria.
- In assenza di una sospensione cautelare da parte del giudice competente, il condannato rischia di dover pagare una pena pecuniaria che successivamente potrebbe risultare estinta; pertanto è ragionevole chiedere la sospensione con documentazione sulle condizioni economiche e sugli elementi che rendono probabile un esito favorevole dell'affidamento.
- Se il giudice si dichiara incompetente in modo incongruo su materie connesse all'esecuzione penale, la decisione può essere annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al giudice corretto perché valuti la richiesta cautelare alla luce dei principi sopra richiamati.
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