Ordinanza n. 85/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo di compatibilità paesaggistica, annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica, diniego definitivo di autorizzazione paesaggistica e diniego del permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il parere negativo di compatibilità paesaggistica adottato dalla Soprintendenza, il successivo annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di San Martino d’Agri, il diniego definitivo della stessa autorizzazione paesaggistica e il diniego del permesso di costruire in sanatoria adottato dal Comune di Spinoso, nonché gli atti presupposti e connessi. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la contestazione riguardava la compatibilità paesaggistica e la legittimità dell’autotutela esercitata sull’autorizzazione paesaggistica già rilasciata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al parere negativo di compatibilità paesaggistica, il giudice ha ritenuto, a sommario esame, che esso apparisse adottato nel rispetto della tempistica e della procedura previste dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 e correttamente fondato sull’insussistenza dei presupposti di sanabilità, poiché i manufatti abusivi realizzati in area vincolata avevano determinato un non marginale incremento volumetrico. Quanto all’autorizzazione paesaggistica comunale, il suo annullamento è stato ritenuto legittimo esercizio di un potere di doverosa autotutela, essendo l’autorizzazione originariamente rilasciata in contrasto con il parere negativo della Soprintendenza; per tale ragione, secondo il giudice, non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento. Il pregiudizio grave e irreparabile allegato dai ricorrenti è stato ritenuto non provato. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti, per euro 750,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle amministrazioni costituite.
Norme richiamate
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
La disposizione disciplina tempistica e procedura per la compatibilità paesaggistica e costituisce il parametro ritenuto rispettato dal parere negativo della Soprintendenza; il giudice ha inoltre ritenuto corretta la ricognizione dell’insussistenza dei presupposti di sanabilità dei manufatti abusivi con incremento volumetrico non marginale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per mancanza di fumus boni iuris e di pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, un parere negativo di compatibilità paesaggistica appare sorretto da fumus boni iuris quando risulta adottato nel rispetto della procedura e della tempistica previste dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 e rileva l’insussistenza dei presupposti di sanabilità di manufatti abusivi realizzati in area vincolata, in particolare quando gli interventi abbiano comportato un incremento volumetrico non marginale.
- L’autorizzazione paesaggistica rilasciata in contrasto con il parere negativo della Soprintendenza può essere annullata in autotutela quale esercizio doveroso del potere di ripristino della legalità, senza necessità di previa comunicazione di avvio del procedimento.
- La tutela cautelare richiede la prova sia del fumus boni iuris sia di un pregiudizio grave e irreparabile; l’assenza di prova di quest’ultimo elemento giustifica il rigetto della domanda anche a fronte della contestazione di provvedimenti paesaggistici ed edilizi.
Come è indicizzato
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